Scadenza Lipe al 17 settembre 2018: comunicato stampa ufficiale delle Entrate

Anna Maria D’Andrea

14 Settembre 2018 - 14:42

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Nessuna proroga della scadenza delle Lipe del secondo trimestre 2018: l’Agenzia delle Entrate con il comunicato stampa appena pubblicato conferma il termine del 17 settembre.

Scadenza Lipe al 17 settembre 2018: comunicato stampa ufficiale delle Entrate

Confermata la scadenza del 17 settembre 2018 per l’invio delle Lipe del secondo trimestre: a chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate con il comunicato stampa che spazza via ogni ipotesi di proroga.

Il comunicato del 14 settembre conferma quanto previsto dallo scadenzario dell’Agenzia delle Entrate e quindi la scadenza per l’invio telematico della comunicazione delle liquidazioni IVA periodiche è il 17 settembre e non il 1° ottobre.

Un chiarimento che solleva tuttavia molti dubbi circa la corretta interpretazione della norma prevista all’articolo art. 1, comma 932, della legge n. 205 del 2017 (Legge di bilancio per il 2018) che secondo l’Agenzia delle Entrate riguarda soltanto la scadenza dello spesometro del primo semestre 2018.

Scadenza Lipe al 17 settembre 2018: comunicato stampa ufficiale delle Entrate

Il testo del comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate pubblicato il 14 settembre 2018 conferma dunque che non vi sarà alcuna proroga per l’invio delle Lipe del secondo trimestre e il termine è quindi ufficialmente fissato al 17 settembre.

Il comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate relativo ai termini per la trasmissione della comunicazione dei dati relativi alla liquidazione periodica Iva del secondo trimestre 2018 e della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute, ricorda che lunedì 17 settembre 2018 scadenza il termine per l’invio delle Lipe del secondo trimestre del 2018, chiarendo che:

“Per tale adempimento, infatti, non opera la proroga al 30 settembre 2018 (termine differito a lunedì 1° ottobre) prevista per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute. La proroga, disposta dall’art. 1, comma 932, della legge n. 205 del 2017, (Legge di bilancio per il 2018), riguarda, infatti, solo il termine previsto per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (i.e. spesometro).

In particolare, al fine di evitare sovrapposizioni tra gli adempimenti, è stato separato il termine per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute da quello previsto per la comunicazione dei dati relativi alla liquidazione periodica Iva del secondo trimestre 2018, altrimenti coincidenti, come peraltro risulta dai lavori parlamentari preparatori della legge di bilancio 2018.”

Scadenza Lipe secondo trimestre il 17 settembre 2018 - comunicato stampa Agenzia delle Entrate
Termini per la trasmissione della comunicazione dei dati relativi alla liquidazione periodica Iva del secondo trimestre 2018 e della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute

Proroga al 1° ottobre solo per lo spesometro, Lipe al 17 settembre 2018

Dopo settimane di attesa è arrivata dunque la conferma ufficiale che le Lipe non beneficiano della proroga al 1° ottobre prevista dalla Legge di Bilancio 2018 che, sulla base di quanto previsto dai lavori parlamentari, riguarda invece soltanto lo spesometro.

Un chiarimento che tuttavia non può che causare malcontento, perché ad una lettura attenta di quanto previsto dall’articolo 1, comma 932 della Legge n. 205/2017 non è stato specificato che la proroga della scadenza dal 17 settembre al 1° ottobre riguardi esclusivamente lo spesometro.

Nel dettaglio, la norma in commento prevede che:

Al fine di evitare la sovrapposizione di adempimenti, per gli anni in cui si applicano le disposizioni di cui all’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il termine del 16 settembre di cui al comma 1 dello stesso articolo 21 è fissato al 30 settembre e il termine per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive dei soggetti indicati nell’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in scadenza al 30 settembre, è fissato al 31 ottobre

Le scadenze dello spesometro previste dall’articolo 21 sopra citato sono, tuttavia, quelle previste anche alle disposizioni di cui all’articolo 21-bis relativo alle Lipe, il quale prevede testualmente che:

I soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto trasmettono, negli stessi termini e con le medesime modalità di cui all’articolo 21, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta effettuate (...)

La legge è chiara: le stesse regole relative alle scadenze dello spesometro si applicano anche alla comunicazione delle liquidazioni IVA trimestrali e la Legge di Bilancio 2018 non ha meglio specificato che il differimento pensato per evitare il moltiplicarsi di adempimenti nella stessa giornata non riguarda gli adempimenti di cui all’articolo 21-bis.

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