Rottamazione cartelle 2023, che risposta può dare l’Ader alla domanda?

Patrizia Del Pidio

4 Luglio 2023 - 11:34

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Una volta inviata la domanda di adesione alla rottamazione quater bisogna attendere la risposta dell’Agenzia delle Entrate entro il 30 settembre 2023. Cosa può rispondere?

Rottamazione cartelle 2023, che risposta può dare l’Ader alla domanda?

Presentare la domanda di rottamazione delle cartelle 2023 è solo il primo step. Il contribuente non è certo, infatti, che la stessa venga accolta poiché deve aspettare la risposta dell’Agenzia delle Entrate. Quest’ultima potrebbe essere di accettazione di domanda di adesione alla definizione agevolata, di diniego ma anche di accoglimento parziale. Va ricordato, infatti, che non tutte le cartelle esattoriali rientrano nella rottamazione delle cartelle 2023.

Presentare la domanda di adesione, quindi, non restituisce la certezza al 100% di rientrare automaticamente nel beneficio. E l’Agenzia delle Entrate ha tempo fino al 30 settembre per rispondere al contribuente che ha presentato domanda entro il 30 giugno 2023.

Anche se l’Agenzia ha messo a disposizione un servizio che aiutava i contribuenti a comprendere quali erano i debiti che rientrano nella rottamazione, il prospetto informativo, non sempre questo servizio restituisce fin dalla prima volta un elenco corretto delle reali condizioni debitorie del contribuente. E proprio per questo motiva si consigliava di presentare la richiesta del prospetto informativo almeno 2 volte.

Per chi ha presentato la domanda prima che della messa a disposizione del prospetto informativo, però resta solo l’attesa del responso dell’Agenzia. Va ricordato, inoltre, che la definizione agevolata si perfeziona solo pagando la prima o unica rata che scade il 31 ottobre 2023.

La risposta alla domanda di adesione potrebbe essere anche un diniego

Se il debito per il quale si richiede la definizione agevolata non rientra tra quelli rottamabili l’Ader risponderà con una comunicazione di diniego. Magari perché quel debito non è stato affidato al recupero dell’agente di riscossione nel periodo previsto dalla rottamazione (dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022).

Oppure perché si tratta di una tipologia di debito che non rientra proprio nella definizione agevolata. Proprio per questo motivo fino al 30 settembre il contribuente non avrà la certezza di rientrare nel beneficio. O almeno non lo avrà fino a quando non riceverà la comunicazione delle somme dovute da parte dall’Ader.

Cosa indicherà l’Ader nella risposta alla domanda di adesione alla rottamazione cartelle?

L’Agenzia delle Entrate Riscossioni entro il 30 settembre 2023, quindi, deve fornire a chi ha inoltrato domanda di adesione alla rottamazione una risposta comunicando le somme dovute. E la risposta in questione può essere di diversa natura.

Come accaduto per la rottamazione precedente l’Ader molto probabilmente comunicherà l’accettazione o meno indicando dei codici che daranno riscontro dei debiti che si vogliono rottamare. In base al codice indicato accanto a ciascun debito si saprà se per quello stesso sono dovute somme, se la rottamazione è stata accolta parzialmente o totalmente o se è stata negata.

Quali sono i codici che i individuano la risposta dell’Agenzia?

Per l’accoglimento totale della richiesta sarà indicato il codice AT e indicherà che tutti i debiti contenuti nella domanda di definizione agevolata sono accolti nella rottamazione.

Per accoglimento parziale della richiesta il codice indicato sarà AP, in questo caso ci saranno dei debiti che rientrano nella definizione agevolata mentre altri che risultano non essere “rottamabili”.

Se il codice che appare nella risposta è AD, invece, i debiti risultano accolti nella definizione agevolata ma per gli stessi non risulta dovuto nessun importo.

Se il codice che viene riportato nella comunicazione è AX il contribuente ha debiti accolti nella definizione agevolata per i quali non deve pagare nulla mentre al tempo stesso ne ha altri il cui debito residuo non risulta “rottamabile”.

Per le richieste rigettate, invece, il codice indicato è RI, in questo caso i debiti per i quali è stata richiesta la definizione agevolata non rientrano nel beneficio.

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