Rivalutazione partecipazioni e terreni: come fare? Le regole

Vincenzo Delli Priscoli

26/05/2021

27/12/2022 - 14:49

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Con la Legge di Bilancio 2021 il Legislatore ha nuovamente offerto ai contribuenti la possibilità di ricorrere alla rivalutazione del costo fiscale dei terreni edificabili e delle partecipazioni.

Rivalutazione partecipazioni e terreni: come fare? Le regole

Rivalutazione partecipazioni e terreni, come fare?

Fin dall’anno 2002 il legislatore ha offerto al contribuente - non operante in regime d’impresa - l’opportunità di pagare un’imposta (ridotta) di tipo sostitutivo sul maggior valore di mercato (rispetto a quello di costo) dei terreni (agricoli o edificabili) e delle partecipazioni societarie non quotate possedute ad una determinata data di riferimento.

Il contribuente può utilizzare l’importo rivalutato, in sostituzione del costo storico, versando un’imposta sostitutiva dell’11% sulla base del valore risultante da un’apposita perizia giurata di stima redatta da professionisti abilitati.

Facciamo il punto delle novità previste dalla Legge di Bilancio 2021 in tema di rivalutazione di partecipazioni e terreni.

Rivalutazione partecipazioni e terreni: come funziona?

Per il 2021 è possibile rideterminare il costo o il valore di acquisto di partecipazioni e terreni, posseduti alla data del 1° gennaio 2021, effettuando i relativi adempimenti entro il 30 giugno 2021.

I soggetti che possono rideterminare il costo di acquisto di partecipazioni e terreni posseduti al di fuori del regime d’impresa sono i seguenti:

  • persone fisiche;
  • società semplici;
  • enti non commerciali;
  • i soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia.

Rivalutazione partecipazioni e terreni: chi può redigere la perizia giurata di stima

La rivalutazione dei valori partecipazioni e terreni si considera perfezionata a condizione che un professionista abilitato predisponga e asseveri la perizia di stima del terreno ovvero delle partecipazioni entro il 30 giugno 2021.

Peraltro, al valore scaturito dalla rivalutazione non possono essere aggiunti altri oneri inerenti, eccetto il costo sostenuto per la redazione della perizia giurata da parte del professionista abilitato.

Per i terreni, la perizia deve essere rilasciata da professionisti iscritti ai seguenti albi professionali:

  • ingegneri;
  • architetti;
  • geometri;
  • dottori agronomi;
  • agrotecnici;
  • periti agrari;
  • periti industriali edili.

Per le partecipazioni la perizia deve essere rilasciata da professionisti iscritti ai seguenti albi professionali:

  • dottori commercialisti;
  • ragionieri;
  • periti commerciali;
  • revisori legali dei conti.

Per l’asseverazione della perizia giurata di stima sono competenti:

  • le cancellerie dei tribunali;
  • gli uffici dei giudici di pace;
  • i notai.

La redazione della perizia deve sempre essere precedente rispetto all’atto di vendita, ma non il giuramento della perizia stessa, il quale può essere effettuato entro la data del 30 giugno 2021.

È ammessa la rivalutazione parziale di partecipazioni?

Una questione su cui l’Agenzia delle Entrate è stata spesso chiamata a fornire chiarimenti, tramite l’istituto dell’interpello presentato dai contribuenti, riguarda l’ammissibilità della rivalutazione parziale di partecipazioni.

Con la circolare n. 1/E/2021 l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che, qualora il contribuente abbia rideterminato solo una quota parte e intenda avvalersi di nuovo della possibilità di rideterminare il valore delle partecipazioni, la nuova rivalutazione, se effettuata anch’essa in maniera parziale, si considera necessariamente riferita alle azioni o quote di partecipazione già rivalutate in precedenza, perché essa ricade sulle partecipazioni che si assumono acquisite per ultime.

Se il contribuente ha dunque intenzione di rivalutare quelle non rivalutate in precedenza, deve procedere alla rideterminazione dell’intero valore delle partecipazioni possedute, fermo restando il diritto di scomputare dall’imposta sostitutiva dovuta quella già versata con riferimento ai medesimi beni ovvero di chiederla a rimborso.

È ammessa la rivalutazione delle partecipazioni acquistate in regime di comunione dei beni?

Un’altra questione su cui l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto opportuno soffermarsi, concerne la rivalutazione delle partecipazioni acquistate in regime di comunione dei beni ai sensi dell’articolo 177 del codice civile con riguardo alle quali la rivalutazione operata da uno solo dei coniugi non può assumere rilevanza anche per l’altro.

Ne consegue, dunque, che ciascuno dei coniugi ha diritto di rideterminare esclusivamente il valore della partecipazione allo stesso riferibile, mentre se si intende rideterminare l’intera partecipazione, entrambi i coniugi devono procedere con il versamento dell’imposta sostitutiva per la quota a ciascuno di essi imputabile.

Rivalutazione partecipazioni e terreni: come si effettua il versamento dell’imposta sostitutiva?

Il versamento dell’imposta sostitutiva si effettua con il modello F24, utilizzando il codice tributo 8055 per le partecipazioni, 8056 per i terreni.

Il versamento può essere effettuato in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2021 oppure in tre rate annuali di pari importo maggiorate degli interessi di seguito riepilogate:

  • la prima rata entro il 30 giugno 2021;
  • la seconda rata entro il 30 giugno 2022;
  • la terza rata entro il 30 giugno 2023.

A seguito del versamento della prima rata il contribuente può utilizzare immediatamente il nuovo valore di acquisto per la determinazione della plusvalenza.

Rivalutazione partecipazioni e terreni: come si indica nella dichiarazione dei redditi?

La rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni deve trovare spazio nella dichiarazione dei redditi. Infatti, in sede di compilazione del modello «Redditi» i dati relativi alla rideterminazione il valore delle partecipazioni deve essere indicato nell’apposita sezione del quadro RT, mentre il valore dei terreni deve essere indicato nell’apposita sezione del quadro RM.

I contribuenti che, invece, utilizzano il modello 730 devono presentare gli stessi quadri del modello “Redditi” e il relativo frontespizio entro i termini di presentazione di quest’ultimo.

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