In quali circostanze il lavoratore subordinato ha diritto ai permessi retribuiti? E per quanti giorni (od ore)? Facciamo chiarezza.
Il lavoratore subordinato solitamente ha diritto a dei permessi con cui giustificare l’assenza al lavoro. D’altronde può capitare che si verifichino situazioni in cui si ha bisogno di qualche ora, o di una giornata intera, di permesso così da poter sbrigare delle pratiche personali.
I permessi si dividono in due categorie: retribuiti e non. Nel primo caso, come si può intuire, per la giornata di assenza spetta comunque lo stipendio, calcolato come quando viene regolarmente svolta l’attività lavorativa.
E c’è anche il vantaggio che solitamente per la giornata di permesso retribuito spetta anche la copertura contributiva, di tipo figurativo, valida ai fini dell’acquisizione del diritto alla pensione, oltre a essere considerati anche per il computo dell’anzianità di servizio.
A tal proposito, è importante fare chiarezza su tutte quelle situazioni in cui il dipendente può fare richiesta di permessi retribuiti. Come vedremo di seguito, infatti, non esiste una sola categoria di permessi retribuiti ma diverse, ognuna in base a quelle che sono le necessità del lavoratore.
D’altronde sono diversi i diritti della persona, espressamente garantiti dalla Costituzione, che vengono tutelati attraverso il riconoscimento dei permessi retribuiti. Ne è un esempio il diritto allo studio del lavoratore, per la cui tutela è stata prevista un’apposita categoria di permessi.
Da qui l’importanza di conoscere con esattezza quali sono i permessi retribuiti, in modo da come comportarsi laddove un impegno personale impedisca di recarsi al lavoro. Ecco una guida in cui sono riassunti i più importanti permessi retribuiti a cui ricorrere in caso di necessità, così da fare chiarezza su quanti sono i giorni - o le ore - a disposizione, come pure quali sono le circostanze in cui se ne ha diritto.
La normativa di riferimento
Per conoscere le regole e le modalità di utilizzo dei permessi bisogna fare riferimento a due diverse fonti di diritto del lavoro: le leggi e i contratti collettivi nazionali di lavoro (Ccnl).
I permessi retribuiti regolati dalle normative di legge sono validi per tutte le categorie di lavoratori, pubblici e privati, e nessun Ccnl può cancellarle. Tuttavia i singoli comparti possono disciplinare la materia in modi differenti prevedendo dei trattamenti di maggior favore (e mai sfavore) nei confronti dei dipendenti.
Generalmente, tutti i Ccnl prevedono le 32 ore di permesso riconosciute per le ex festività, mentre risultano variabili i permessi retribuiti che si differenziano non solo per tipo di contratto, ma anche per dimensioni dell’azienda.
Per fare un esempio pratico nel Ccnl Commercio sono previste 56 ore annuali di permessi retribuiti per aziende con meno di 15 dipendenti, mentre per aziende con più di 15 dipendenti i permessi salgono a 88 ore annuali.
Per conoscere con precisione i permessi retribuiti spettanti si dovrà quindi fare riferimento al proprio Ccnl, in modo da inquadrare in modo preciso la propria situazione.
Quali sono
I permessi retribuiti sono periodi di tempo duranti i quali al lavoratore è concesso, per particolari circostanze, di assentarsi dal lavoro senza perdere la retribuzione.
Si tratta di permessi che il dipendente o professionista richiede in base alle sue necessità che non sempre è possibile accordare facilmente a quelle del datore di lavoro.
I permessi retribuiti a cui ha diritto un lavoratore dipendente sono i seguenti:
- Rol (Riduzione orario di lavoro)
- Ex festività
- Lutto o grave infermità
- Concorsi ed esami
- Studio
- Donazione di sangue e midollo osseo
- Motivi personali
- Cariche pubbliche elettive
- Impiegati nei seggi elettorali
- Matrimonio
- Lavoratori genitori
- Assistenza familiari con handicap
Di seguito andremo ad analizzare ciascuno di questi permessi, così che per ciascuna proposta sia chiara la motivazione per cui può essere richiesta, le tempistiche e le caratteristiche.
Rol (Riduzione orario di lavoro)
I Ccnl riconoscono ad ogni lavoratore dei particolari permessi retribuiti conosciuti come Rol, acronimo di Riduzione Orario di Lavoro. Si tratta di permessi che si maturano ogni mese nella misura stabilita dal contratto collettivo di riferimento. Il “protocollo Scotti” del 1983, infatti, ha riconosciuto alla contrattazione collettiva la possibilità di disciplinare una riduzione dell’orario di lavoro su base annua, determinando così la quantità di permessi Rol che spettano al lavoratore.
Generalmente, il monte ore varia a seconda dell’inquadramento del dipendente e dalle mansioni che questo svolge e può dipendere anche dal numero di dipendenti dell’azienda in cui si è impiegati. La regola, comunque, vuole che questi spettino solamente in caso di orario di lavoro full-time.
Per capire quanti Rol si hanno a disposizione basta consultare la busta paga: qui vengono indicati i permessi maturati fino al mese di riferimento, quelli goduti e i residui (ossia quelli ancora a disposizione).
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La maturazione di questi permessi avviene come per le ferie e quindi con un tot mensile di cui si potrà usufruire a partire dal mese successivo alla maturazione.
Per richiedere i Rol si dovrà quindi aver maturato il numero di ore di cui si intende usufruire, previa l’autorizzazione da parte dell’azienda (come avviene anche per le ferie).
I permessi retribuiti Rol hanno una scadenza, entro la quale vanno goduti oppure devono essere pagati dall’azienda. Il limite entro cui usufruirne è indicato dal contratto di riferimento: in alcuni casi è il 31 dicembre dell’anno in cui maturano, in altri il 30 giugno dell’anno successivo.
Ex festività
Abbiamo poi i permessi retribuiti per ex festività o festività soppresse. Si tratta di un giorno di permesso che spetta quando una delle ex festività non più riconosciute dal nostro ordinamento cadono in un giorno lavorativo.
Nel dettaglio le ex festività sono le seguenti:
- San Giuseppe (19 marzo);
- Ascensione (39° giorno dopo la Pasqua);
- Corpus Domini (60° giorno dopo la Pasqua);
- Festa dell’Unità Nazionale (4 novembre);
- S.S. Pietro e Paolo del 29 giugno (ad eccezione dei lavoratori impiegati a Roma, dove questa è ancora riconosciuta come festività).
Quindi, se una di queste giornate coincide con un giorno lavorativo il dipendente avrà diritto ad un permesso retribuito di cui usufruire in caso di necessità. Se la festività soppressa dovesse cadere di domenica al lavoratore non spetterà nulla. Anche le ex festività se non godute entro la scadenza devono essere retribuite al dipendente.
Permessi per lutto o grave infermità
Ci sono poi i cosiddetti permessi per lutto. Lavoratori pubblici e privati hanno diritto a 3 giorni di permesso in caso di decesso o documentata grave infermità di un parente entro il secondo grado, come pure del coniuge (anche se separato) o dell’unito civilmente.
Il lavoratore dovrà dare comunicazione preventiva riguardo ai giorni in cui usufruirà del permesso e alla natura dell’evento per il quale lo si richiede. I giorni di permesso vanno utilizzati entro 7 giorni dal decesso o dall’insorgenza della malattia. Nel calcolo dei giorni non sono conteggiati i festivi e non lavorativi. Le 3 giornate concesse per lutto al lavoratore sono annuali.
Permessi per concorsi ed esami
Quasi tutti i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore pubblico prevedono 8 giorni l’anno di permesso per sostenere concorsi ed esami.
Il permesso è valido solo per il giorno stesso dell’esame e il lavoratore è tenuto a presentare una certificazione della Commissione esaminatrice, debitamente timbrata e firmata, allegata alla richiesta di permesso.
Permessi studio
C’è un’altra assenza dal lavoro che viene tutelata dalla legge, ossia quando il dipendente ha bisogno di un giorno di permesso per sostenere un esame scolastico o universitario.
Si tratta di un permesso retribuito fino ad un massimo di 150 ore, delle quali si può usufruire entro un determinato limite temporale (solitamente è di 3 anni). Questo monte ore può aumentare a 250 qualora il lavoratore ne abbia bisogno per completare la scuola dell’obbligo.
Questi permessi spettano non solo ai dipendenti senza laurea, ma anche a coloro che vogliano conseguire un secondo titolo di studio. Il permesso viene assegnato al dipendente indipendentemente dal risultato ottenuto all’esame e anche dall’orario in cui verrà sostenuto il test. Si dovrà però, in caso di richiesta, presentare eventuale documentazione al datore di lavoro che ne faccia richiesta.
Permessi per donazione di sangue e midollo osseo
Il lavoratore che vuole richiedere il permesso per la donazione di sangue deve aver subito un prelievo di almeno 250 grammi.
Ogni Ccnl stabilisce le modalità e tempistiche del preavviso di cui il lavoratore è tenuto a dar conto. La giornata di riposo è di 24 ore a decorrere dal momento della donazione o da quando il lavoratore si è assentato dal luogo di lavoro.
Inoltre è obbligatorio presentare la certificazione della donazione firmata dal medico che ha eseguito il prelievo. Il lavoratore ha diritto alla paga completa e il datore può chiederne il rimborso all’Inps.
Per quanto riguarda le donazione di midollo osseo, invece, i permessi valgono per il tempo occorrente al prelievo finalizzato all’individuazione dei dati genetici, ai prelievi necessari all’approfondimento della compatibilità con i pazienti in attesa di trapianto e all’accertamento dell’idoneità alla donazione. Il permesso si estende inoltre alle giornate di degenza, stabilite dal medico, necessarie al lavoratore per riprendersi.
Permessi per motivi personali
In alcuni Ccnl (come in quello per i lavoratori della scuola) sono disponibili 3 giorni l’anno di permesso per motivi personali.
Non sono specificate le casistiche per le quali è possibile richiedere il permesso, e il datore di lavoro non è tenuto a valutare le ragioni addotte o la sussistenza delle stesse.
Al datore di lavoro spetterà solo valutare quale disponibilità organizzativa ci sia per concedere il permesso al lavoratore.
Permessi per cariche pubbliche elettive
Grazie ai permessi per cariche pubbliche elettive è possibile per i lavoratori pubblici, dipendenti e privati assentarsi da lavoro per partecipare alle sedute dei consigli per i quali sono stati eletti: consiglio comunale, provinciale, degli altri enti locali e anche dei consigli circoscrizionali ma solo per i comuni con più di 500.000 abitanti.
Il permesso si estende esclusivamente per la durata della seduta e del tempo impiegato dal lavoratore per raggiungere il luogo del suo svolgimento.
Se i consigli si svolgono in orario serale il lavoratore non può rientrare nel posto di lavoro prima delle ore 8:00 del giorno dopo la seduta, mentre se il consiglio si protrae oltre la mezzanotte il lavoratore è esentato dal servizio per l’intera successiva giornata lavorativa.
Il lavoratore dovrà chiedere presso gli enti in cui è stato eletto di produrre la necessaria documentazione al fine di certificare gli orari di svolgimento e di fine dei consigli.
Permessi per gli impiegati nei seggi elettorali
Anche chi viene chiamato ad effettuare delle attività necessarie per il corretto svolgimento di una competizione elettorale (elezioni politiche, amministrative o referendum) ha il diritto ad assentarsi dal lavoro nelle giornate del voto.
Questi permessi spettano agli scrutatori, ai segretari e ai presidenti di seggio, ma anche ai rappresentanti di lista: l’assenza è concessa nella giornata antecedente al voto (solitamente il sabato), in quella dello svolgimento (la domenica) e per lo scrutinio (il lunedì). Qualora quest’ultimo non sia stato ancora completato entro la mezzanotte del lunedì, allora anche per il martedì si beneficia di un giorno di permesso.
I permessi per gli impiegati nei seggi elettorali sono interamente retribuiti e danno diritto a eventuali riposi compensativi.
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Permessi per matrimonio
Quando un lavoratore si sposa ha diritto a 15 giorni continuativi di congedo matrimoniale. È bene specificare però che non si tratta di giorni di lavoro, ma di calendario e quindi comprensivi di sabati, domeniche ed eventuali festività o giorni di riposo.
I giorni di permesso vanno usufruiti preferibilmente entro 30 giorni dal matrimonio, facendo la richiesta al datore di lavoro con largo preavviso. Sarà questo poi a pagare interamente il congedo matrimoniale per conto dell’Inps.
Permessi per lavoratori genitori
Quando un lavoratore dipendente diventa genitore ha diritto a diversi giorni di permesso. Ad esempio, le mamme sono obbligate ad astenersi dalle attività lavorative per 5 mesi usufruendo del congedo di maternità; l’assenza è retribuita all’80%.
Per i padri, invece, è previsto il congedo di paternità, 10 giorni di permesso retribuiti al 100% dall’Inps.
Entrambi i genitori poi possono richiedere il congedo parentale per soddisfare le esigenze affettive e relazionali del bambino nei primi 12 anni della sua vita. Generalmente i giorni di assenza sono retribuiti al 30%, ma la legge di Bilancio 2023 ha introdotto un mese in cui l’assenza è pagata all’80%.
Dal 2013 il congedo parentale può essere fruito ad ore: sono i singoli Ccnl a stabilirne le modalità di utilizzo, ma la regola generale vuole che le ore di permesso non siano inferiori alla metà dell’orario lavorativo.
Questo strumento non va confuso con i permessi per allattamento, ossia le ore di riposo (1 o 2 a seconda dell’orario di impiego) di cui le mamme possono usufruire nel 1° anno di età del figlio e che vengono retribuite al 100%.
Infine abbiamo il congedo per la malattia del figlio, ossia i giorni di permesso che i lavoratori possono richiedere per assistere il figlio malato. Per la maggior parte dei lavoratori però non è prevista alcuna retribuzione per i periodi d’assenza; l’unica eccezione è rappresentata dai dipendenti pubblici per i quali fino al compimento del 3° anno di età del figlio i primi 30 giorni di permesso sono retribuiti al 100%.
Permessi per chi assiste familiari con handicap
È la legge 104 a riconoscere ai lavoratori che devono assistere familiari con handicap la possibilità di assentarsi dal lavoro per 3 giorni o - in alternativa - 18 ore al mese.
I giorni di permesso sono retribuiti interamente e coperti dalla contribuzione figurativa.
Anche al dipendente affetto da handicap viene data la possibilità di richiedere 3 giorni di permesso retribuiti ogni mese, oppure in alternativa 2 ore di permesso (1 ora quando l’orario di lavoro è inferiore alle 6 ore) ogni giorno.
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