Addio ai condoni fiscali con la riforma della Riscossione?

Rosaria Imparato

12 Marzo 2022 - 13:47

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Con la riforma della Riscossione si dirà addio ai condoni? Per la sentenza n. 66 della Corte costituzionale vanno evitati nuovi interventi di rottamazione e saldo e stralcio delle cartelle.

Addio ai condoni fiscali con la riforma della Riscossione?

La legge di Bilancio 2022 ha dato il via alla riforma della Riscossione, e il primo grande cambiamento sarà l’addio ai condoni fiscali. Non ci sarà più spazio per rottamazione delle cartelle, saldo e stralcio, pace fiscale, definizioni agevolate, cioè tutti quei termini che si usano per indicare, appunto, i condoni.

La manovra ha cancellato l’aggio e ha cambiato le regole per la riscossione degli incassi, nel tentativo di aggiustare i meccanismi che hanno portato all’ingolfamento della macchina (e del magazzino) dell’AdeR.

Un altro tassello viene aggiunto con la sentenza n. 66 della Corte costituzionale, depositata l’11 marzo 2022.

Addio ai condoni fiscali con la riforma della Riscossione: la sentenza della Corte costituzionale

Con l’entrata in vigore delle nuove regole per la Riscossione, introdotte dalla legge di Bilancio 2022, si pone un nuovo perimetro d’azione per quanto riguarda la pace fiscale: andranno evitati, infatti, nuovi interventi di rottamazione e saldo e stralcio delle cartelle.

Questo, in estrema sintesi, l’oggetto della sentenza n. 66/2022 della Corte di Cassazione, redatta da Luca Antonini. La sentenza riguarda il fatto che per la Corte la definizione di “agente pubblico della riscossione” non si può applicare alle società nate dallo scorporo del ramo d’azienda sui tributi locali dai vecchi concessionari privati. In particolare, si tratta dei termini delle comunicazioni di inesigibilità sui tributi locali, che è stata sancita dalla sentenza 51/2019 della Consulta. La sentenza depositata l’11 marzo 2022 si chiude così:

“Resta però fermo che, nel nuovo contesto della riforma del sistema della riscossione pubblica, inaugurata nel segno di una maggiore efficienza, anche a seguito del monito contenuto nella sentenza n. 120 del 2021 di questa Corte, dall’art. 1, commi da 14 a 23, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), dovranno essere evitati interventi di “rottamazione” o “stralcio” contrari al valore costituzionale del dovere tributario e tali da recare pregiudizio al sistema dei diritti civili e sociali tutelati dalla Costituzione (sentenza n. 288 del 2019).”

Sentenza n. 66/2022 della Corte costituzionale
Clicca qui per scaricare il file.

Riforma della Riscossione, condoni contro il “dovere tributario”

Il punto della questione riguarda il fatto che le possibilità date ai contribuenti di saldare i propri debiti col fisco usufruendo di sconti anche significativi vanno contro a quello che nella sentenza in commento viene definito “dovere tributario”.

Come spiega il Sole24Ore, bisogna fare un passo indietro e prendere la sentenza 288/2019 per capire il collegamento tra i due aspetti: il pagamento delle tasse è “qualificabile come dovere inderogabile di solidarietà”, perché finanzia il sistema dei diritti costituzionali, “i quali richiedono ingenti quantità di risorse per divenire effettivi”.

Questo significa che tutti i pagamenti che non sono mai avvenuti o che sono arrivati in forma agevolata, cioè alleggerita grazie ai condoni, sono un colpo diretto alla tutela dei diritti sociali (come la salute) o civili (come l’amministrazione della giustizia).

Ecco quindi il perché è necessario riformare la Riscossione, e mettere un punto a condoni e pace fiscale.

Tuttavia, c’è da sottolineare che la politica lavora in tutt’altro senso: il decreto Milleproroghe ha consentito una nuova rateizzazione delle cartelle per i decaduti dalla pace fiscale, per quanto riguarda i carichi contenuti nei piani di rateizzazione decaduti potranno essere nuovamente dilazionati. La richiesta va presentata tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2022, fino a un massimo di 72 rate.

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