Reverse charge prorogato fino al 2026: ecco le novità

Caterina Gastaldi

13 Giugno 2022 - 11:20

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Il reverse charge è stato prorogato fino al 2026: tutte le novità messe in atto per contrastare le frodi.

Reverse charge prorogato fino al 2026: ecco le novità

È ufficiale: il reverse charge è stato prorogato di altri quattro anni. Così è quanto deciso dalla Ue, con la direttiva 2022/890 del Consiglio del 3 giugno 2022, che ha modificato la direttiva 2006/112/CE. Il reverse charge potrà essere, quindi, utilizzato fino al 31 dicembre 2026.

La scadenza precedente dello strumento dell’inversione contabile, anche conosciuto come reverse charge, era prevista per il 30 giugno di quest’anno e, invece, a pochi giorni dal termine è arrivata la proroga insieme a quella del Quick Reaction Mechanism, o QRM, ovvero meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di Iva.

Vediamo quindi di seguito le ragioni della proroga e tutte le novità da conoscere.

Perché il reverse charge è stato prorogato

Il meccanismo facoltativo di inversione contabile, che il Consiglio Europeo ha deciso di prorogare ancora fino al 31 dicembre 2026, ha la funzione di strumento temporaneo di lotta alla frode fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto.

DIRETTIVA (UE) 2022/890 DEL CONSIGLIO del 3 giugno 2022
Clicca qui per scaricare il file

Essendosi dimostrato efficace nei suoi obiettivi, si è deciso di procedere con la proroga, di modo che si possa poi agire nella creazione di strumenti altrettanto efficaci e alternativi al reverse charge. Infatti le frodi in materia di imposta sul valore aggiunto, ovvero l’Iva, provocano notevoli perdite di bilancio, andando a incidere negativamente sia sul bilancio interno, sia sul funzionamento del mercato.

La direttiva 2006/112/CE del Consiglio consentiva agli Stati membri l’utilizzo di questo meccanismo di inversione contabile su cessioni di beni e prestazioni di servizi a rischio di frode (in particolare per quel che riguarda le frodi intracomunitarie) è stata quindi rinnovata in attesa della creazione di strumenti alternativi.

È inoltre giusto ricordare che la direttiva in questione consente anche l’utilizzo del meccanismo di reazione rapida (QRM), di modo da permettere agli Stati membri, in alcune condizioni specifiche, una risposta migliore e più efficace alle frodi improvvise e massicce.

Reverse charge interno ed esterno: a cosa serve

Il reverse charge è uno strumento introdotto per combattere le frodi in fatto di Iva e si distingue in:

  • reverse charge interno: si utilizza per alcune operazioni specifiche considerate a più alto rischio, che avvengono all’interno del territorio nazionale, per esempio tra queste sono incluse la cessione di materiali in oro, quelle di rottami, o quelle di bancali e legno recuperati;
  • reverse charge esterno: viene utilizzato, al contrario di quello interno, in relazione alle operazioni di acquisto di beni e servizi Ue o di prestazioni di servizi extra-Ue.

Se il reverse charge interno è, come già accennato, utilizzato solo in alcune specifiche situazioni regolamentate e considerate più a rischio, quello esterno si usa per quelle operazioni Iva territorialmente rilevanti in Italia che vengono effettuate nei confronti di soggetti passivi d’imposta italiana da parte di chi non è residente.

In generale, sempre per quel che riguarda il reverse charge esterno:

  • l’integrazione della fattura emessa dal venditore è richiesta per l’acquisto di beni e servizi UE;
  • mentre quando si tratta di acquisto di servizi extra-UE bisogna utilizzare l’autofattura.

Come si utilizza il reverse charge

Normalmente quando si fanno delle transazioni tra due soggetti, il venditore va a emettere la fattura, applicare l’Iva, e prosegue a versarla all’erario, mentre l’acquirente, quando soggetto a Iva, può andare a detrarre l’imposta.

Quando viene utilizzato il reverse charge non è il venditore ad applicare l’Iva al momento, ma questa viene applicata, versata, ed eventualmente detratta dall’acquirente. Il processo da seguire è quindi il seguente:

  • il venditore va a emettere la fattura, senza però inserire l’Iva;
  • l’acquirente procede a integrare la fattura o a emettere l’autofattura (a seconda dei casi), annotando sia sul registro Iva degli acquisti, sia su quello delle vendite.

Cosa succede fino al 2026

Fino al 2026 il meccanismo dell’inversione contabile rimane utilizzabile, anche se è importante ricordare che a partire dal 1° luglio 2022 entreranno in vigore le modifiche all’esterometro, andando a modificare sia le scadenze per la trasmissione delle informazioni transfrontaliere per i soggetti tenuti all’utilizzo della fatturazione elettronica, sia la modalità.

Sarà infatti necessario comunicare quanto richiesto attraverso il sistema di interscambio, con file in formato xml.

Cosa accadrà dopo il 2026?

Come anche già accennato, parte delle ragioni dietro alla proroga sono dovute alla mancanza di strumenti alternativi al reverse charge in grado di svolgere le stesse funzioni.

Al riguardo la Commissione ha adottato due proposte legislative per introdurre il sistema definitivo dell’Iva, che mirano a poter andare a garantire una risposta globale alla frode MTIC. Entrambe però, che sarebbero dovute entrare in vigore il 1° luglio 2022, sono ancora in fase di negoziazione, situazione che ha quindi portato alla proroga dell’inversione contabile.

La negoziazione delle proposte, o l’adozione di altre modalità, si porterà quindi avanti nel tempo, e l’intenzione della Commissione Europea è quella di trovare modalità alternative globali in grado di andare a sostituire quella che è una soluzione temporanea al problema, ovvero il reverse charge.

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