Regime forfettario 2021, come funziona? Requisiti, limiti e novità per le partite IVA

Rosaria Imparato

30/04/2021

25/10/2022 - 12:14

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Regime forfettario, quali sono le novità per le partite IVA nel 2021? Di seguito, una guida alla tassazione agevolata al 15%: quali sono gli adempimenti, le novità sulla fattura elettronica, i codici ATECO e i vantaggi per le start up

Regime forfettario 2021, come funziona? Requisiti, limiti e novità per le partite IVA

Regime forfettario 2021, anche quest’anno i titolari di partita IVA possono usufruire della tassazione agevolata al 15% (e al 5% per le start up).

Ma quali sono le novità, e cosa cambia rispetto allo scorso anno? In realtà, non ci sono cambiamenti significativi riguardo alla flat tax fino a 65.000 euro di ricavi e compensi.

È stata la Legge di Bilancio 2020 a cambiare requisiti e limiti di accesso al regime forfettario; quest’anno i parametri sono stati riconfermati.

Di seguito, una guida al regime forfettario per le partite IVA: dalla tassazione ai codici ATECO, dagli adempimenti (lo scontrino elettronico obbligatorio) alle novità sulla fatturazione elettronica, con anche le cause di esclusione.

Requisiti di accesso e limiti al regime forfettario 2021

I parametri di accesso al regime forfettario 2021 non sono cambiati rispetto al 2020: è stata la scorsa Legge di Bilancio a modificare requisiti e limiti.

Il primo requisito per i soggetti titolari di un’attività d’impresa, arte o professione, è avere ricavi o compensi che non superino i 65.000 euro all’anno. In caso si svolgano più lavori corrispondenti a diversi codici ATECO bisogna considerare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

Gli altri requisiti sono:

  • non aver sostenuto spese superiori a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori, anche assunti per l’esecuzione di specifici progetti;
  • non aver percepito oltre 30.000 euro di redditi da lavoro dipendente o da pensione. Tale soglia non si applica ai lavoratori licenziati o che si sono dimessi, che quindi hanno libero accesso al regime agevolato.

Non ci sono limiti che riguardano le spese per i beni strumentali.

Partita IVA in regime forfettario: cosa significa?

Il regime forfettario è un particolare regime fiscale per le partite IVA individuali, che consente la fruizione di alcune semplificazioni fiscali e contabili.
È stato introdotto dalla legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), successivamente è stato riformato con la Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016). Le ultime modifiche sono state introdotte con la Legge di Bilancio 2020.
Attualmente è l’unico regime fiscale che consente di gestire la propria partite IVA con alcune agevolazioni rispetto al regime ordinario.

Gli adempimenti: scontrino elettronico obbligatorio

Veniamo agli adempimenti collegati al regime forfettario. Chi vuole usufruire della tassazione agevolata al 15% è obbligato a emettere lo scontrino elettronico.

La memorizzazione e l’invio dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate può avvenire:

  • con l’acquisto di un nuovo registratore telematico (si può usufruire del relativo bonus, che arriva a un massimo di 250 euro);
  • adeguando, se tecnicamente possibile, il proprio registratore di cassa (il credito d’imposta, in questo caso, è di 50 euro);
  • utilizzando i servizi online gratuiti del sito dell’Agenzia delle Entrate.

Novità sulla fatturazione elettronica in regime forfettario

I forfettari invece non sono obbligati alla fattura elettronica anche se la Legge di Bilancio 2020 ha introdotto, per le partite IVA che emettono solo fatture elettroniche, un regime premiale, che consiste nella riduzione di un anno il termine di accertamento, che passa così a quattro anni, invece dei cinque previsti nella generalità dei casi.

Potrebbe però esserci una novità. Il Parlamento ha chiesto alla Commissione Europea una doppia estensione della fattura elettronica: la prima riguarda la proroga dell’obbligo fino al 2024, la seconda riguarda l’estensione dell’adempimento anche alle partita IVA in regime forfettario.

Si attende quindi il via libera da parte dell’Unione Europea.

Fac simile fattura elettronica in regime forfettario

I contribuenti titolari di partita IVA che emettono fattura nel regime forfettario non devono assoggettare i compensi fatturati a ritenuta d’acconto.

Quando un professionista o un agente in regime forfettario riceve un incarico è bene che comunichi alla controparte il non assoggettamento a ritenuta d’acconto, così da non generare confusione negli adempimenti che il committente deve eseguire.

Le fatture emesse dai forfettari devono essere assoggettate ad imposta di bollo da 2 euro nel caso in cui l’importo totale della fattura sia superiore ad euro 77,47.

Come si calcola il reddito in regime forfettario e codici ATECO

I contribuenti titolari di una partita IVA nel regime forfetario determinano il reddito da assoggettare a tassazione fiscale e contributi previdenziali applicando la seguente relazione:

Reddito fiscale= Fatturato*coefficiente di redditività

dove il coefficiente di redditività varia da contribuente a contribuente, a seconda del tipo di attività svolta e del relativo codice ATECO.

Gruppo di settoreCod. Attività ATECO 2007Coefficiente di redditività
Industrie alimentari e delle bevande (10-11) 40%
Commercio all’ingrosso e al dettaglio 45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9 40%
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande 47.81 40%
Commercio ambulante di altri prodotti 47.82 – 47.89 54%
Costruzioni e attività immobiliari (41 – 42 – 43) – (68) 86%
Intermediari del commercio 46.1 62%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (55 – 56) 40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari e assicurativi (64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88) 78%
Altre attività economiche (01 – 02 – 03) – (05 – 06 – 07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 -39) – (49 – 50 – 51 – 52 -53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) – (84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99) 67%

Regime forfettario 2021: le cause di esclusione

Le cause ostative al regime forfettario, dalle quali consegue l’esclusione dal regime di tassazione agevolata al 15%, sono varie. In generale, sono esclusi dal regime forfettario:

  • le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfettari di determinazione del reddito;
  • i non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato;
  • i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
  • gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente;
  • le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
  • coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro).

Bonus Irpef 100 euro anche per i forfettari?

Requisito indispensabile per avere diritto al bonus Irpef è quello di avere un reddito da lavoro dipendente o assimilati. Va da sé che i titolari di partita IVA con redditi derivanti solo da lavoro autonomo non hanno diritto ai 100 euro di bonus.

I contribuenti in regime forfettario quindi non esclusi a prescindere dalla possibilità di avere il bonus 100 euro, ma devono essere in possesso di determinati requisiti.
Innanzitutto, i redditi che il titolare della partita IVA in regime forfettario produce come lavoratore autonomo devono essere considerati nella determinazione del reddito complessivo ai fini della verifica della spettanza del trattamento integrativo.

Cessione del credito superbonus 110% anche per i forfettari

L’opzione della cessione del credito spetta anche ai forfettari, che quindi hanno la possibilità di monetizzare la detrazione fiscale.
Il titolare di partita IVA in regime forfettario può beneficiare degli sconti sui lavori in casa cedendo il credito d’imposta maturato, anche al genitore.
L’impresa può a sua volta optare per la successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Tutte le regole che i forfettari devono seguire per la cessione del credito si trovano nella risposta all’interpello n. 432 del 2 ottobre 2020.

Regime forfettario 2021: i vantaggi per le start up

La normativa del regime forfettario comporta anche importanti vantaggi fiscali per chi avvia una nuova attività.

Nel dettaglio si tratta dell’aliquota dell’imposta sostitutiva ridotta al 5% in presenza dei seguenti requisiti:

  • il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  • l’attività da intraprendere non costituisce, in nessun modo, mera prosecuzione di altra precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso del periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
  • se viene proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio non supera il limite che consente l’accesso al regime.

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