Proroga versamenti imposte 2017: ecco le nuove scadenze fiscali

Francesco Oliva

27 Luglio 2017 - 15:33

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Proroga versamenti imposte Unico 2017 non soltanto per i titolari di reddito d’impresa ma a anche per professionisti e autonomi. Ecco le nuove scadenze ufficiali dopo il comunicato MEF del 26 luglio 2017.

Proroga versamenti imposte 2017: ecco le nuove scadenze fiscali

Proroga versamenti imposte sui redditi Unico 2017: ecco il calendario completo delle nuove scadenze fiscali sia per i titolari di reddito d’impresa che per professionisti e autonomi, inclusi con il comunicato MEF del 26 luglio 2017 nelle nuove scadenze per l versamento di saldo e acconto d’imposta.

La proroga ufficiale della scadenza prevista per il pagamento delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi 2017 ha creato parecchia confusione, oltre agli inevitabili malumori di imprese e professionisti.

Oltre ad una proroga arrivata a tempo scaduto, il 26 luglio 2017 è stato pubblicato il comunicato MEF n. 131 con il quale è stata estesa la proroga a professionisti ed autonomi ed è stato inoltre ufficialmente prorogato il termine per l’invio del modello 770, per la dichiarazione dei redditi e per il modello Irap al 31 ottobre 2017.

La proroga, infatti, arriva a tempo scaduto: il termine di scadenza del 30 giugno è stato prorogato al 20 luglio con un comunicato ufficiale del Mef del 20 luglio stesso (potrebbe sembrare uno scherzo ma è così). Inoltre ormai a scadenza scaduta arriva l’estensione anche a professionisti e autonomi, dopo le legittime proteste di contribuenti e commercialisti.

La rabbia di imprese e professionisti non è legata solo alla vergognosa tempistica, ma anche a come il comunicato è stato scritto: troppa confusione.

Inizialmente sono stati sollevati diversi dubbi circa la possibilità che la proroga non riguardasse Irap, Iva, contributi previdenziali e diritti camerali. Dubbi che cercheremo di risolvere nel corso del presente articolo anche alla luce del nuovo comunicato stampa del MEF.

Partiamo però dal nuovo scadenzario fiscale che si è venuto a delineare dopo la proroga dei versamenti delle imposte 2017 derivanti dalla dichiarazione dei redditi (ex modello Unico).

Proroga versamenti dichiarazione dei redditi ex Unico 2017, ecco le nuove scadenze fiscali per i contribuenti titolari di partita IVA in regime di impresa o di lavoro autonomo che hanno deciso di pagare in cinque rate senza maggiorazione 0,40:

Rata Scadenza Aliquota interessi
1 20 luglio 0
2 21 agosto 0,29
3 18 settembre 0,62
4 16 ottobre 0,95
5 16 novembre 1,28

Proroga versamenti dichiarazione dei redditi ex Unico 2017, ecco le nuove scadenze fiscali per i contribuenti titolari di partita IVA in regime di impresa o autonomi che hanno deciso di pagare a rate con maggiorazione 0,40:

Rata Scadenza Aliquota interessi
1 21 agosto 0
2 18 settembre 0,28
3 16 ottobre 0,61
4 16 novembre 0,94

In ogni caso si ricorda che è possibile mantenere la rateizzazione prevista originariamente e quindi non aderire alla proroga, come confermato dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 69/E del 21 giugno 2012.

Proroga versamenti imposte 2017: vale anche per Irap, Iva, contributi previdenziali e diritti camerali?

Il modo molto discutibile in cui il comunicato è stato scritto ha generato alcuni dubbi tra gli addetti ai lavori, con particolare riferimento alla possibilità che la proroga potesse non essere valida per Irap, Iva, contributi previdenziali e diritti camerali. A scanso di ogni equivoco occorre evidenziare come tali imposte siano giuridicamente agganciate ad Irpef ed Ires.

Di conseguenza nessun dubbio circa il fatto che la proroga valga per tutte queste tipologie di imposte.

Per l’Irap, per esempio, vige l’articolo 30 del Decreto Legislativo numero 446/1997 che al comma 2 afferma testualmente che “l’imposta dovuta a ciascuna regione in base alla dichiarazione e’ riscossa mediante versamento del soggetto passivo da eseguire con le modalità e nei termini stabiliti per le imposte sui redditi”.

Così come per i diritti camerali vige sempre l’articolo 8 del decreto interministeriale numero 359/2001 che al secondo comma afferma che “il diritto dovuto dai contribuenti è versato, in unica soluzione, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto di tali imposte”.

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