Proroga superbonus 110%: scadenze e novità sulle villette

Rosaria Imparato

03/05/2022

25/10/2022 - 12:07

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Arriva la conferma della proroga del superbonus 110% per le villette: la nuova scadenza è il 30 settembre. Incerte, invece, le novità sulla cessione del credito.

Proroga superbonus 110%: scadenze e novità sulle villette

Proroga superbonus 110%, la conferma è arrivata con l’approvazione del decreto Aiuti con il Consiglio dei ministri del 2 maggio. La nuova scadenza per le villette unifamiliari slitta al 30 settembre, ma resta il vincolo di presentazione del Sal (stato avanzamento lavori) al 30%.

Ancora poche certezze, invece, in merito alla cessione del credito, il meccanismo che consente di monetizzare subito il beneficio fiscale. Proprio per questo motivo è quello più usato dai cittadini, rispetto allo sconto in fattura (che prevede che l’impresa che fatto i lavori sia d’accordo) e alla detrazione in dichiarazione dei redditi.

Per la particolare convenienza, però, intorno alla cessione del credito ci sono truffe da miliardi di euro. Ecco quali sono le ultime novità sulla normativa del superbonus, sia riguardo alla cessione dei crediti che per le scadenze entro cui terminare i lavori.

Quando scade il 110 per case singole?

Le novità sulla scadenza per superbonus 110% per le villette unifamiliari sono state confermate nel nuovo decreto Aiuti, approvato il 2 maggio.

La nuova scadenza per i proprietari di villette o in generale di edifici unifamiliari è il 30 settembre 2022: la proroga stabilita, quindi, è pari a 3 mesi. Entro fine settembre bisognerà presentare il Sal al 30%: i lavori devono arrivare alla percentuale stabilita per permettere la fruizione del beneficio, ed entro dicembre si dovranno chiudere i cantieri.

Un altro aspetto da considerare è che in autunno si riaprirà un altro tipo di lavori: quelli per la legge di Bilancio 2023. Sicuramente nella prossima manovra finanziaria si tornerà a parlare delle scadenze e dei parametri del superbonus 110%.

Quando scade il bonus 110 per i condomini?

La situazione è diversa, invece, per i condomini. La scadenza in questo caso è il 31 dicembre 2023, senza nessun vincolo rispetto all’avanzamento dei lavori.

Per i condomini il termine ultimo per i lavori del 110% è più lontano perché l’iter burocratico è più complesso, a partire dall’assemblea condominiale da fare all’inizio, per decidere che tipo di interventi effettuare, i tempi e le spese da mettere in conto.

Le regole per i condomini così come per le villette sono quelle “standard” del superbonus 110%, con la divisione tra interventi trainanti e trainati. I lavori trainanti sono quelli che “sbloccano” lo sgravio fiscale:

  • il cappotto termico;
  • la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati;
  • interventi antisismici.

Il superbonus 110% spetta anche per le spese sostenute per ulteriori interventi eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti. I cosiddetti lavori trainati (o aggiuntivi) sono:

  • gli interventi di efficientamento energetico;
  • l’eliminazione delle barriere architettoniche;
  • l’installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo;
  • l’installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

Nuove scadenze e aliquote del 110%

La legge di Bilancio 2022 è intervenuta cambiando i parametri del superbonus 110%: dopo il 2023, l’aliquota della detrazione si abbasserà. Nello specifico:

  • dal 1° gennaio 2024 al 70%;
  • dal 1° gennaio 2025 al 65%.

Inoltre, dal 1° gennaio del 2023 il 110% potrà essere richiesto solo per interventi realizzati nei condomìni e negli immobili da due a quattro unità, anche se posseduti da un proprietario unico.

Nella tabella di seguito facciamo una sintesi delle novità:

SOGGETTO BENEFICIARIO ANNO
condomini e sugli edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate anche se di proprietà di persone fisiche 2023
condomini ed edifici composti da due a quattro unità immobiliari 2025
immobili di proprietà delle cooperative, IACP 31 dicembre 2023 se entro il 30 giugno 2023 è stato effettuato il 60% dei lavori
Onlus, Associazione di promozione sociale, Organizzazioni di volontariato
Spogliatoi associazioni e società sportive dilettantistiche
30 giugno 2022
Persone fisiche proprietarie di edifici unifamiliari (villette) 31 dicembre 2022 solo se stato effettuato il 30% dei lavori entro il 30 settembre 2022

Le novità sulla cessione del credito

Le nuove regole sulla cessione del credito vengono stabilite dal decreto Energia: i parametri in vigore dal 1° maggio cercano un compromesso tra la cessione multipla e potenzialmente infinita e quella unica stabilita dal Sostegni ter. Secondo la nuova disciplina, sono consentite un massimo di quattro cessioni:

  • la prima è libera (cioè verso chiunque);
  • la seconda e la terza possono essere fatte solo verso soggetti vigilati dalla Banca d’Italia;
  • la quarta cessione è di nuovo libera, da parte delle banche e nei confronti dei soggetti che hanno un contratto di conto corrente e senza facoltà di ulteriore cessione.

Con la quarta cessione del credito libera si potrà evitare l’esaurimento della capienza fiscale da parte delle banche. Secondo le ultime novità anticipate dal ministro Franco, però, la cessione del credito dalla banca al correntista potrebbe anche essere anticipata, cioè non sarebbe più necessario attendere il quarto passaggio.

Per tutti i dettagli si deve attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto Aiuti.

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