Prescrizione abuso edilizio 2024: termini e decorrenza

Ilena D’Errico

24 Febbraio 2024 - 21:36

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La prescrizione dell’abuso edilizio nel 2024: cosa si prescrive, quali sono i termini, come si calcola la decorrenza e quali sono gli effetti della prescrizione.

Prescrizione abuso edilizio 2024: termini e decorrenza

L’abuso edilizio è un reato, come tale è soggetto alla prescrizione penale. Questo significa che dopo un certo periodo di tempo, che varia per ogni reato, l’autore non è più punibile, a patto che non ci siano state delle interruzioni. Ci saranno quindi inevitabilmente degli abusi edilizi che si prescrivono nel 2024, i cui autori non sono più perseguibili penalmente.

Per sapere quali reati sono ancora punibili bisogna quindi conoscere i termini e la decorrenza, ma anche sapere quale tipo di atti interrompe la prescrizione. Non bisogna dimenticare che se un immobile è gravato da abusi edilizi anche il nuovo proprietario può andare incontro a spiacevoli conseguenze, dunque l’argomento è rilevante anche per chi ha acquistato un immobile abusivo.

La prescrizione dell’abuso edilizio

L’abuso edilizio va incontro a prescrizione per quanto concerne la fattispecie penale, cioè si prescrive il reato di abuso edilizio. Quest’ultimo è regolamentato dall’articolo 44 del Dpr n. 380/2001 che applica le seguenti sanzioni:

  • l’ammenda fino a 10.389 euro per l’inosservanza di norme, prescrizioni, modalità esecutive previste dalla legge, regolamenti edilizi, strumenti urbanistici, permesso di costruire;
  • l’arresto fino a 2 anni e l’ammenda da 5.164 a 51.645 euro per i lavori eseguiti in totale difformità o assenza del permesso;
  • l’arresto fino a 2 anni e l’ammenda da 15.493 a 51.645 euro per la lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio.

In seguito alla prescrizione, chi ha commesso l’abuso edilizio non può più essere perseguito penalmente (dunque nessun rischio di arresto né di processo penale), ma è comunque passibile delle sanzioni amministrative. Prima fra tutte l’ordine di demolizione, che può essere intimato in qualsiasi momento senza essere soggetto a prescrizione.

Di conseguenza, indipendentemente dall’aspetto penale dell’abuso edilizio, il suo autore o il nuovo proprietario possono sempre subire l’ordine di demolizione. L’acquirente ha però, se non era a conoscenza dell’abuso, la possibilità di rifarsi sul venditore.

Chi deve rispondere dell’abuso edilizio

Il reato di abuso edilizio viene regolamentato dal Testo unico in materia edilizia, cioè il D.p.r. 280/2001. L’articolo 29, in particolare, disciplina l’attribuzione delle responsabilità riguardo la conformità delle opere alla normativa urbanistica, condivisa fra:

  • Titolare del permesso di costruire.
  • Committente.
  • Costruttore.
  • Direttore dei lavori (riguardo alle modalità esecutive del permesso).

Naturalmente, sono previsti degli scarichi di responsabilità, ad esempio nel caso in cui il direttore dei lavori rinuncia all’incarico e procede alla comunicazione della violazione, oppure quando il proprietario non riveste alcuno dei ruoli citati e non partecipa attivamente all’abuso. Ognuno di questi soggetti, accertata la rispettiva responsabilità, deve rispondere dell’illecito pagando le sanzioni.

Termini di prescrizione dell’abuso edilizio

Il reato di abuso edilizio si prescrive in 4 anni, ma se il suo autore viene processato e subisce un rinvio a giudizio il tempo richiesto dalla legge sale a 5 anni. La prescrizione penale, infatti, corrisponde in genere al massimo della pena di detenzione o arresto per il reato in questione, ma con un minimo di 6 anni per i delitti e di 4 anni per le contravvenzioni. L’abuso edilizio appartiene a quest’ultima categoria e prevedendo un arresto massimo di 2 anni ha come termine di prescrizione 4 anni.

La decorrenza della prescrizione

La prescrizione degli abusi edilizi comincia a decorrere dall’ultimazione dell’opera abusiva o, in alternativa, dalla desistenza dei lavori. Secondo l’orientamento della Corte di Cassazione per definire inequivocabilmente questi momenti bisogna effettuare un accertamento completo, tenendo conto di tutte le circostanze utili, anche per quanto riguarda la volontà dell’autore dell’abuso edilizio.

Per questo motivo, la domanda di sanatoria non dimostra l’intenzione di proseguire i lavori, come nemmeno l’apparente abbandono dell’opera accerta la loro effettiva interruzione.

L’abuso edilizio come illecito amministrativo

Le sanzioni amministrative connesse all’abuso edilizio sono:

  • Demolizione della costruzione e ripristino del luogo interessato (con spese a carico dei responsabili).
  • Acquisizione al patrimonio comunale.
  • Pagamento di una sanzione pecuniaria, comminata in base al valore dell’abuso o all’incremento del valore del bene.
  • Sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento di valore venale dell’immobile, soltanto per segnalazione di inizio attività difforme o mancante.

Questo ultimo tipo di conseguenze, in quanto attinenti alla disciplina amministrativa, non può essere evitata perché non rientra nella prescrizione. I rischi per il nuovo proprietario sono comunque piuttosto ridotti, poiché in ogni caso sono i soggetti responsabili a dover rispondere delle sanzioni. L’unico rischio concreto per l’acquirente è la demolizione dell’immobile. Si tratta comunque di un rischio piuttosto pesante, anche se il proprietario può avviare una causa di risarcimento contro i responsabili.

Prescrizione abuso edilizio 2024, atti interruttivi

Quest’anno, si prescrivono i reati di abuso edilizio commessi nel 2020 e quelli per cui c’è stato l’ultimo atto interruttivo nel 2019. Negli atti interruttivi rientrano: il rinvio a giudizio, la condanna non definitiva, l’interrogatorio dell’indagato compiuto dalla polizia giudiziaria.

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