Permessi studio retribuiti: monte ore, a chi e quando spettano

Simone Micocci

4 Marzo 2022 - 10:59

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Permessi studio 2022: quante ore spettano e in quali casi? Guida ad uno degli strumenti più importanti a disposizione dello studente lavoratore.

Permessi studio retribuiti: monte ore, a chi e quando spettano

I permessi studio sono quello strumento - riconosciuto dalla legge 300/1970 - che consentono al lavoratore dipendente di dedicarsi alla propria formazione senza andare a intaccare sullo stipendio. Entro un certo limite di ore, infatti, i permessi studio consentono a colui che ha necessità di assentarsi dal lavoro per sostenere un esame, o anche solo per prendere parte a un corso di formazione, di farlo senza perdere la retribuzione per la giornata di lavoro: i permessi studio, infatti, rientrano nell’insieme dei cosiddetti permessi retribuiti.

Si tratta dunque di uno strumento di particolare interesse per lo studente lavoratore, il quale in questo modo ha un monte ore di cui disporre per dedicarsi alle attività connesse al percorso formativo, o di studi, intrapreso.

Questo è conosciuto anche come le 150 ore di diritto allo studio, un chiaro riferimento alle ore limite di permesso da non superare nell’arco dei tre anni. Va detto, comunque, che in alcune circostanze la soglia delle 150 ore di permesso può anche essere superata.

Vediamo in quali casi è possibile disporre di un maggior numero di ore per i permessi studio, così come chi può farne richiesta e quando, in questa guida dedicata.

Guida ai permessi studio

Cosa sono i permessi studio

È l’articolo 10 della legge 300/1970 a disciplinare i caratteri generali dei permessi studio; per le modalità di esecuzione, però, il lavoratore deve fare riferimento al proprio contratto nazionale del lavoro, in quanto questi possono prevedere un trattamento di maggior favore per il lavoratore. È nel CCNL, dunque, che vengono specificate le ore di permesso che si possono richiedere durante l’anno, così come le istruzioni per la richiesta.

Le caratteristiche essenziali dei permessi studio, che di seguito vi spiegheremo in maniera approfondita sono:

  • chi può richiederli: i lavoratori studenti iscritti alla scuole di istruzione legalmente riconosciute o ad un corso di formazione professionale;
  • durata: dipende dal CCNL, ma la prassi consolidata prevede 150 ore fruibili in tre anni;
  • quando chiederli: si possono usare esclusivamente per la frequenza a corsi o esami, e non per la preparazione dell’esame.

Possono usufruire di questi permessi di studio tanti lavoratori studenti che vogliano elevare non solo la loro cultura, ma anche cercare di aumentare il loro grado nell’azienda. Si tratta di permessi retribuiti; se vi trovaste nella condizione di dover richiedere dei permessi per motivi di studio, quindi, non vi verrà tolto il giorno di paga.

Chi ne può usufruire?

Il diritto di usufruire dei permessi di studio è concesso a tutta la categoria dei lavoratori studenti.

Viene considerato lavoratore studente chi è iscritto e frequenta corsi, con frequenza regolare, in istituti di istruzione primaria e secondaria.

È “lavoratore studente” anche chi frequenta dei corsi professionali, sia presso enti statali che paritari, che siano autorizzati al rilascio di titoli di studio legali.Nel caso in cui si rientrasse in una di queste categorie si potranno richiedere dei permessi di studio per assentarsi dal lavoro.

Possono usufruire del permesso studio anche i lavoratori che per svariati motivi sono andati fuori corso.

Non tutte le tipologie di contratto però permettono di fare richiesta per questi permessi di studio. Le tipologie di contratto per le quali è previsto il permesso studio sono solo:

  • contratti a tempo indeterminato full time;
  • contratti a tempo indeterminato part time.

Non possono usufruire del permesso studio i lavoratori a tempo determinato, coloro che hanno un contratto a progetto o che lavorano con Partita Iva. In questi casi infatti il lavoro ha un giorno di fine e non possono essere rilasciati permessi di studio quando il lavoratore non ha una situazione contrattuale stabile.

Per il lavoratore con contratto a termine è però possibile beneficiare del permesso retribuito solo ed esclusivamente per i giorni in cui deve sostenere un esame.

Quante ore sono concesse?

A stabilire quante ore vengono concesse col permesso di studio sono i singoli contratti collettivi nazionali (CCNL). Ogni contratto ha infatti delle specifiche clausole che regolano questo punto.

La normativa stabilisce però che l’ammontare massimo di ore per il diritto allo studio è di 150 ore annue individuali, concesse al 3% dei lavoratori a tempo indeterminato in servizio. Solo nel caso in cui il lavoratore debba conseguire un titolo in una scuola dell’obbligo allora il permesso di studio può salire fino a 250 ore annuali.

Se un corso professionale quindi dovesse durare 300 ore ripartite su due anni solari, allora si può provvedere a concedere 300 ore di permesso e si potranno richiedere i permessi per i due anni del percorso.

Quali corsi sono ammessi?

I permessi studio possono essere utilizzati solo per la frequenza dei corsi che si svolgano in concomitanza con l’orario di lavoro. Ci teniamo a precisare questo dato, anche se sembra piuttosto banale, dal momento che non per tutti i lavoratori è scontato.

Dunque per richiedere e ottenere questi permessi di studio è necessario il rilascio di un attestato di frequenza che certifichi la presenza al corso durante l’orario lavorativo.

Non si possono in alcun modo chiedere permessi di studio per:

  • corsi a frequenza serale, in caso l’orario di lavoro non coincida con l’orario di svolgimento del corso;
  • corsi telematici, poiché non hanno un orario di frequenza obbligatorio e soprattutto non comportano uno spostamento.

Non è quindi possibile richiedere dei permessi di questo tipo per le ore di studio necessarie alla preparazione di un esame.

Permessi studio per insegnanti e ATA: come fare domanda

Per quanto riguarda insegnanti e ATA il contratto Istruzione e Ricerca stabilisce delle regole ben precise per la richiesta dei permessi studio.

Nel dettaglio, docenti e ATA che vogliono farne richiesta devono presentare la domanda entro il mese di novembre (secondo la scadenza indicata annualmente dal MIUR) così da beneficiare delle 150 ore di permesso usufruibili nel corso dell’anno solare (quindi da gennaio a dicembre).

Nel caso del personale della scuola la richiesta dei permessi studio va presentata alla segreteria della scuola in cui si presta servizio; sarà questa poi ad inoltrarla al dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale.

Perché per gli insegnanti e il personale ATA c’è tempo fino a novembre per fare richiesta? Questo perché il CCNL Scuola stabilisce che per ogni provincia il personale avente diritto ai permessi studio non può essere superiore al 3% del totale del personale in servizio.

Per questo motivo gli USP ogni anno pubblicano una graduatoria a seconda del numero dei posti a disposizione, così da garantire la trasparenza dell’operazione.

Altre agevolazioni per i lavoratori studenti

I lavoratori studenti hanno poi anche altri diritti, oltre alla possibilità di richiedere permessi di studio. Prima di tutto possono fare richiesta di essere inseriti in turni lavorativi che agevolino la frequenza dei corsi e la preparazione degli esami.

Inoltre non sono tenuti al lavoro straordinario, né a coprire turni nei giorni festivi e di riposo.

Possono inoltre essere richiesti dei permessi giornalieri per sostenere gli esami e discutere la tesi. In tal caso non sono previsti limiti di tempo, il permesso può essere preso per l’intera giornata, purché venga presentato un attestato dell’effettiva presenza all’esame o alla discussione della tesi.

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