Permessi elettorali 2023: cosa spetta, durata e diritto al riposo e alla retribuzione

Simone Micocci

12 Febbraio 2023 - 08:57

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Chi è impegnato nelle operazioni di voto - come ad esempio scrutatori, segretari e presidenti di seggio - ha diritto a riposi compensativi e permessi retribuiti. Di seguito la guida aggiornata.

Permessi elettorali 2023: cosa spetta, durata e diritto al riposo e alla retribuzione

Quando si parla di permessi elettorali si tende a rispondere a due distinte domande: da una parte a quella che si pongono i lavoratori fuori sede, i quali per poter andare a votare presso il loro seggio devono intraprendere un viaggio più o meno lungo a seconda della destinazione, e dall’altra coloro che invece sono impegnati attivamente nelle operazioni di voto, come ad esempio scrutatori, segretari e presidenti di seggio, ma nel contempo sono dei dipendenti e quindi devono tener conto anche al proprio datore di lavoro.

Qui ci concentreremo perlopiù su quest’ultimi, rispondendo alla domanda su cosa spetta a scrutatori, segretari e presidenti di seggio lavoratori dipendenti nelle giornate in cui è richiesta la loro presenza e impegno per garantire il corretto svolgimento della competizione elettorale.

Per quanto riguarda i permessi elettorali per i lavoratori fuori sede, ossia per chi ha necessità di spostarsi per poter tornare nel luogo di residenza, vi rimandiamo all’apposita guida.

Dopo le elezioni politiche di settembre, in Italia le urne sono tornate ad aprirsi in data domenica 12 e lunedì 13 febbraio per le regionali in Lombardia e nel Lazio, importante primo banco di prova per la maggioranza di centrodestra. Qui di seguito le due dirette live con le ultime notizie sul voto e i risultati aggiornati in tempo reale.

ELEZIONI LAZIO 2023: LA DIRETTA LIVE
ELEZIONI LOMBARDIA 2023: LA DIRETTA LIVE

Cosa spetta a scrutatori, segretari e presidenti di seggio

L’attività svolta da scrutatori, segretari e presidenti di seggio nei giorni delle elezioni rappresenta un servizio reso alla comunità in quanto consentono il regolare svolgimento delle operazioni di voto.

Per questo motivo per l’attività svolta spetta un’indennità (così calcolata) e - laddove si tratti di lavoratori dipendenti - a un’altra serie di tutele, come ad esempio a permessi e riposi compensativi.

D’altronde, già risulta complicato oggi individuare personale da incaricare presso i seggi elettorali, figuriamoci cosa succederebbe nel caso in cui non si desse la possibilità ai lavoratori dipendenti di candidarsi per tale incarico.

Permessi e riposi

La legislazione di riferimento in materia di permessi elettorali racchiude tre diverse disposizioni: dalla legge 69/1992 alla legge 53/1990, come pure l’articolo 119 del D.P.R. 361 del marzo 1957.

Il risultato di queste tre norme è una serie di tutele per coloro che sono impegnati presso i seggi elettorali, ricoprendo il ruolo di scrutatori, segretari o presidenti di seggio, in occasione di qualsiasi tipo di consultazione.

Per tutti le giornate dedicate all’organizzazione e allo svolgimento delle operazioni di voto vengono considerate a tutti gli effetti come giorni di regolare attività lavorativa, e ciò significa che:

  • i giorni lavorativi passati al seggio vengono retribuiti come se il lavoratore avesse normalmente lavorato. Non ci si deve aspettare, quindi, riduzioni dello stipendio;
  • per i giorni di assenza vi è la piena copertura previdenziale;
  • i giorni festivi e quelli non lavorativi vengono recuperati come una giornata di riposo compensativo. D’altronde, potrebbe essere che il sabato o la domenica, giorni in cui solitamente si è impegnati nelle consultazioni, il lavoratore non si sarebbe comunque recato a lavoro. Il riposo, essendo di tipo compensativo, va goduto nell’immediato. In alternativa al riposo, questo può avere diritto a quote giornaliere di retribuzione in aggiunta a quella a cui avrebbe avuto normalmente diritto.

Ricapitolando:

  • il lavoratore ha diritto a permessi retribuiti nei giorni necessari per l’organizzazione e lo svolgimento delle operazioni di voto o a riposi compensativi qualora le stesse giornate non sarebbero state comunque lavorate;
  • nel caso in cui il lavoratore rinunci ai riposi compensativi, e la rinuncia venga validamente accettata dallo stesso, questo ha diritto a un aumento di retribuzione.

Come si calcolano le giornate d’impiego nei seggi elettorali?

Potrebbe succedere, però, che alcune giornate non richiedano un impegno h.24. A tal proposito è intervenuta la sentenza della Corte di Cassazione n° 11830 del 19 settembre 2001, stabilendo che anche quando l’attività prestata per lo svolgimento delle operazioni elettorali copre una sola parte della giornata, l’assenza dal lavoro è legittimata per tutto l’orario lavorativo.

Esempi utili

Facciamo qualche esempio utile per capire meglio quanto appena detto. Pensiamo, ad esempio, alle operazioni di scrutinio che si prolungano oltre la mezzanotte di domenica, arrivando dunque al lunedì. Indipendentemente dall’orario in cui si finisce, si ha comunque diritto ad assentarsi dal posto di lavoro nella giornata di lunedì.

Vediamo cosa succede poi nel caso del lavoratore impiegato per cinque giorni su sette, quindi senza lavorare di sabato e domenica. In queste giornate è stato comunque impegnato nelle operazioni di voto e dunque ha diritto a due riposi compensativi - di cui può godere nelle giornate di martedì e mercoledì - o in alternativa a una retribuzione aggiuntiva.

Per il lavoratore impegnato dal lunedì al sabato, invece, per il sabato al seggio spetta un permesso retribuito dal lavoro. Per la domenica spetterà invece un riposo compensativo di cui godere appena possibile o appunto di una retribuzione aggiuntiva.

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