Pensionamento d’ufficio per i dipendenti della Pubblica Amministrazione: quando scatta?

Simone Micocci

24 Ottobre 2017 - 13:45

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Il contratto del dipendente statale che ha maturato i requisiti per la pensione può essere risolto unilateralmente dalla Pubblica Amministrazione: ecco quando scatta il pensionamento d’ufficio.

Pensionamento d’ufficio per i dipendenti della Pubblica Amministrazione: quando scatta?

Il pensionamento d’ufficio è quello strumento in mano alla Pubblica Amministrazione con il quale è possibile risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro con un impiegato che ha raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia.

Si tratta di uno strumento profondamente cambiato dal decreto legge sul Pubblico impiego del 2013 (DL 101/2013) e da quello sulla Pubblica Amministrazione (DL 90/2014) del 2014, con i quali è stata notevolmente limitata la possibilità di un dipendente pubblico di proseguire il rapporto di lavoro una volta maturato il diritto alla pensione.

Per favorire il turnover e far sì che un dipendente non resti aggrappato al “posto fisso”, con i suddetti decreti sul pensionamento d’ufficio è stato deciso di:

  • abolire il trattenimento in servizio: si trattava di un istituto che permetteva al dipendente pubblico di mantenere il proprio posto di lavoro per un ulteriore biennio nonostante avesse maturato i requisiti per la pensione;
  • è stata resa strutturale la facoltà della Pubblica Amministrazione di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro con i dipendenti che potrebbero andare in pensione.

Tuttavia, mentre in alcuni casi la risoluzione è obbligatoria, in altri è facoltativa. Ciò dipende dall’età del lavoratore e dall’ammontare dei contributi previdenziali maturati.

Vediamo in quali casi si ha l’uno o l’altro strumento, facendo chiarezza su quando un dipendente pubblico viene sollevato d’ufficio dal proprio incarico per consentirgli di beneficiare della prestazione pensionistica spettante.

Pensionamento d’ufficio obbligatorio per i dipendenti pubblici

La Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di collocare in pensione d’ufficio tutti quei dipendenti di età non inferiore ai 65 anni che hanno maturato il diritto alla pensione.

Ad oggi quindi devono essere deposti dall’incarico pubblico tutti che - in base alle regole introdotte dalla Legge Fornero - hanno raggiunto la massima anzianità contributiva:

  • 42 anni e 10 mesi per gli uomini;
  • 41 anni e 10 mesi per le donne.

Se al raggiungimento dei 65 anni il dipendente non ha ancora maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia, allora non ci può essere il pensionamento d’ufficio, almeno fino al compimento dei 66 anni e 7 mesi, età che dà diritto alla pensione di vecchiaia.

L’ultima eccezione è rappresentata dal dipendente pubblico che nonostante i 66 anni e 7 mesi di età non abbia maturato il requisito contributivo necessario per accedere alla pensione di vecchiaia, che ricordiamo è pari a 20 anni.

In tal caso il rapporto di lavoro continua regolarmente e il pensionamento d’ufficio si avrà solo al compimento dei 70 anni d’età. Tuttavia è bene precisare che il prolungamento dell’incarico si avrà solo quando questo consente al dipendente di maturare il requisito contributivo richiesto.

Ci sono delle professioni però per i quali il limite della permanenza in servizio è più alto di 5 anni. È il caso ad esempio dei professori universitari, o anche dei magistrati e dei procuratori dello Stato: per loro quindi il pensionamento d’ufficio scatta automaticamente al compimento dei 70 anni.

Pensionamento d’ufficio facoltativo per i dipendenti pubblici

L’articolo 1, comma 5 del decreto legge 90/2014 riconosce comunque la possibilità della risoluzione facoltativa del rapporto di lavoro da parte della Pubblica Amministrazione per particolari esigenze interne.

In questo caso la PA che decide - a propria discrezione - di adottare questa soluzione, deve dare al lavoratore un avviso motivato almeno sei mesi prima della risoluzione e deve comunque rispettare i vincoli e le soglie di età introdotte dalla riforma della PA (DL 90/2014) ovvero:

  • il lavoratore deve comunque aver raggiunto i requisiti contributivi previsti per il pensionamento;
  • il lavoratore non può comunque essere congedato prima del compimento dei 62 anni di età, altrimenti sarebbe soggetto a penalizzazione;
  • il rapporto di lavoro può essere risolto per consentire al lavoratore di godere della pensione anticipata.

Sono escluse da questa misura alcune figure, quali i professori universitari, i primari di medicina, il personale difesa e soccorso pubblico e i magistrati.

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