Patto di non concorrenza e obbligo di fedeltà: le regole per il lavoratore dipendente

Claudio Garau

5 Aprile 2022 - 18:04

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Il patto di non concorrenza è l’accordo scritto tra datore di lavoro e lavoratore tramite il quale le parti prolungano, dopo la fine del rapporto di lavoro, gli obblighi di fedeltà (art. 2105 c.c.).

Patto di non concorrenza e obbligo di fedeltà: le regole per il lavoratore dipendente

Ovviamente per le aziende tutti i lavoratori rappresentano una risorsa assai significativa, e specialmente coloro che svolgono mansioni ad alto grado di specializzazione e dunque non facilmente rimpiazzabili da altri lavoratori di pari conoscenze e competenze. Ma è anche vero che le aziende avvertono con una certa frequenza la necessità di proteggersi verso i possibili comportamenti illegittimi dei propri lavoratori subordinati, sia nell’ambito dello svolgimento del rapporto di lavoro sia a seguito della cessazione del rapporto di lavoro stesso. Ecco perché ha rilevanza parlare del patto di non concorrenza.

Obiettivo di questo articolo è dunque fare chiarezza su uno strumento che la legge offre alle imprese, al fine di proteggersi contro i rischi di divulgazione delle informazioni riservate dell’azienda, da parte del lavoratore che ha concluso la propria esperienza professionale e ha cambiato datore di lavoro. D’altronde, è innegabile che fare concorrenza al proprio datore di lavoro, diffondere informazioni commerciali ai concorrenti e così via, sono tutte condotte chiaramente contrarie alla lealtà e alla buona fede, nonché all’obbligo di fedeltà.

Pertanto, come funziona il patto di non concorrenza? Che cosa è opportuno ricordare in tema di obbligo di fedeltà? Vediamolo di seguito, per sgomberare il campo da ogni possibile dubbio.

Patto di non concorrenza: che cos’è e dove è disciplinato

Specifica previsione del patto di non concorrenza si trova nel Codice Civile, all’art. 2125. In esso infatti si trova scritto che si tratta del “patto con il quale si limita lo svolgimento dell’attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto”.

Il patto di non concorrenza consiste in un mezzo a favore dei datori di lavoro, che può essere sfruttato al fine di proteggere quell’insieme di conoscenze e competenze proprie di una certa azienda, contro i rischi di indesiderata trasmissione all’esterno, e in particolare verso aziende concorrenti. In altre parole, grazie al patto di non concorrenza, le aziende possono tutelare il proprio know-how in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro - per dimissioni o licenziamento - con un dipendente che, successivamente, vada a lavorare presso un datore di lavoro concorrente dell’azienda precedente.

Del tutto chiaro che il lavoratore, nell’ambito della prestazione lavorativa, possa venire a conoscenza di informazioni riservate e dati sensibili che sono parte del patrimonio aziendale e che, potenzialmente, potrebbero essere utili ad aziende concorrenti. Per fare un esempio pratico, è sufficiente considerare il caso di un lavoratore che si occupa di vendite e che si è costruito nel corso del tempo una rete di rapporti commerciali. Detto patrimonio di rapporti e di contatti potrebbe essere interessante per altre aziende concorrenti, le quali potrebbero voler entrare in possesso di queste informazioni per fare concorrenza all’azienda competitor.

Il divieto di fare concorrenza al proprio datore di lavoro e l’obbligo di fedeltà

Parlare di patto non concorrenza significa considerare il generale divieto del dipendente di fare concorrenza al proprio datore di lavoro, che ha fondamento nella legge. Tuttavia occorre distinguere tra l’operatività di questo divieto nel corso del rapporto di lavoro e la facoltà di estendere questo divieto anche in seguito, dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

In riferimento alla disciplina che vale per il dipendente durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, vi è una norma generale prevista dal Codice Civile, ossia l’art. 2105. In essa è previsto che, in costanza di rapporto, il dipendente deve essere fedele al proprio datore di lavoro. Il testo infatti così dispone: “Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in modo da poter recare a essa pregiudizio”.

L’obbligo di fedeltà è legato alla considerazione che, nell’ambito di tutto rapporto di lavoro, deve esservi il cd. vincolo fiduciario, vale a dire l’azienda deve potersi fidare del dipendente e deve poter contare su una condotta leale da parte di quest’ultimo. Ciò vale per tutti gli aspetti che caratterizzano il rapporto di lavoro, e in particolare in tema di tutela della concorrenza.

Rispettare l’obbligo di fedeltà significa dunque non mettere in atto condotte che:

  • siano in contrasto con i doveri collegati all’inserimento del lavoratore in azienda;
  • creino situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi dell’impresa o che siano comunque idonee a ledere in modo irreparabile il vincolo fiduciario.

La stessa giurisprudenza ha avuto modo di sottolineare che l’obbligo di fedeltà del lavoratore subordinato nei confronti dell’azienda deve essere integrato con i principi generali di correttezza e buona fede, vale a dire con i principi fondamentali che le parti del contratto devono sempre tenere a mente e rispettare nel corso del rapporto.

Patto di non concorrenza e obbligo di fedeltà: come distinguere

A seguito di quanto abbiamo detto finora, il punto è il seguente: una volta terminato il rapporto di lavoro - per dimissioni o licenziamento - le parti sono del tutto sciolte da ogni vincolo reciproco e non sussiste più alcun obbligo di fedeltà del lavoratore subordinato rispetto all’azienda giacché, cessando il contratto, cessano anche i relativi obblighi reciproci. Tuttavia, è proprio in queste circostanze che può rilevare ed essere stipulato il patto di non concorrenza, di cui sopra abbiamo parlato.

Pertanto al fine di limitare l’attività del lavoratore, per il lasso di tempo posteriore alla cessazione del rapporto, è necessario stipulare uno specifico accordo. Si tratta del suddetto patto di non concorrenza, disciplinato direttamente dal Codice Civile. Lo rimarchiamo: il patto di non concorrenza consiste nell’eventuale compromesso con il quale datore di lavoro e dipendente scelgono di imporre un limite allo svolgimento dell’attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Ciò al fine di preservare il patrimonio di conoscenze e il know how dell’azienda, contro rischi di ’fuga’ di informazioni rilevanti.

Di fatto il patto di non concorrenza rappresenta una sorta di ’prosecuzione’ dell’obbligo di fedeltà dopo la fine del rapporto di lavoro, concretizzata con una pattuizione accessoria al contratto di lavoro, di cui si trova traccia all’art. 2125 Codice Civile. In particolare, detta pattuizione può essere determinata al momento dell’assunzione, nel corso del rapporto oppure al momento della cessazione dello stesso.

Patto di non concorrenza: quali sono i requisiti?

Abbiamo accennato al fatto che il patto di non concorrenza è da intendersi meramente facoltativo, ma vero è che esso necessita di alcuni elementi indispensabili per la sua sottoscrizione. Eccoli di seguito in sintesi:

  • la stipula deve avvenire in forma scritta, a pena di nullità;
  • il patto implica il versamento di un corrispettivo al lavoratore, in ragione della limitazione imposta;
  • da indicarsi l’oggetto che non può essere estraneo alle attività produttive dell’azienda;
  • la durata non può essere al di sopra dei 5 anni per i dirigenti e 3 anni per tutti gli altri lavoratori;
  • deve avere un limite geografico, perciò debbono essere indicati i territori entro cui vale il patto e possono essere indicate anche le dirette aziende concorrenti.

Non vi sono dubbi: detto accordo deve rispettare specifici limiti di oggetto, di tempo e di luogo, in modo da permettere al lavoratore di svolgere in seguito un margine di attività non coperta da vincolo, idonea a garantirgli un guadagno proporzionato alle sue necessità personali e a quelle familiari.

In riferimento al requisito del corrispettivo, rimarchiamo che non deve essere meramente simbolico o comunque manifestamente iniquo o sproporzionato in rapporto al sacrificio imposto al lavoratore, e alla riduzione delle sue possibilità di guadagno per un certo lasso di tempo coperto dal patto di non concorrenza.

Da notare che il corrispettivo può essere versato ogni mese nel corso del rapporto o dopo che questo sia cessato. Ma anche può consistere in una somma una tantum pagata alla cessazione del rapporto, o anche pagata un certo periodo dopo la fine del rapporto, laddove il datore abbia controllato l’effettivo rispetto degli accordi presi in precedenza.

Che succede in caso di violazione del patto di non concorrenza?

Infine ci si potrebbe domandare che cosa succede in ipotesi di violazione del patto di non concorrenza da parte del lavoratore. Ebbene, il datore di lavoro:

  • potrà agire in tribunale, chiedendo il rispetto del vincolo a suo tempo assunto dal lavoratore e dunque la cessazione dello svolgimento dell’attività vietata dall’accordo;
  • potrà richiedere la risoluzione del patto e la restituzione del corrispettivo, ma anche il risarcimento del danno patito a seguito dell’inadempimento.

Da notare che in dette ultime circostanze + essendo solitamente arduo dar prova del danno patito e considerando anche la difficoltà sul piano della quantificazione dello stesso - di solito è inclusa una penale nel testo del patto in oggetto.

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