Nuovo decreto Coronavirus, testo in Gazzetta Ufficiale: chi chiude e chi resta aperto

Antonio Cosenza

22/03/2020

02/12/2022 - 15:06

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Coronavirus, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo del nuovo decreto (DPCM 22 marzo 2020) con il quale viene disposta la chiusura di tutte le attività produttive eccetto quelle che svolgono un servizio essenziale per il Paese.

Nuovo decreto Coronavirus, testo in Gazzetta Ufficiale: chi chiude e chi resta aperto

Coronavirus: pubblicato il testo del nuovo decreto del Presidente del Consiglio con il quale vengono introdotte ulteriori misure restrittive per arginare il contagio (che oggi - secondo i numeri annunciati dalla Protezione - ha subito una leggera flessione).

Un decreto tanto atteso perché fa chiarezza su quali sono le attività essenziali che possono restare aperte e indica invece tutte quelle che, a partire dalla giornata di giovedì 26 marzo, devono chiudere.

Un decreto che segue all’annuncio di Giuseppe Conte, che nella serata di ieri ha annunciato nuove misure restrittive, con la chiusura di tutte le attività eccetto di quelle che garantiscono un “servizio essenziale per il Paese”.

Nonostante le nuove regole per il contrasto alla diffusione del Coronavirus, quindi, ci sono delle imprese che potranno continuare regolarmente con la loro attività;

  • supermercati e negozi di generi di prima necessità;
  • farmacie e parafarmacie;
  • servizi bancari, postali (qui i nuovi orari annunciati da Poste Italiane), assicurativi e finanziari;
  • trasporti;
  • attività produttive rilevanti per la produzione nazionale.

Giuseppe Conte ha poi spiegato che continuerà regolarmente “l’attività di tutti i servizi essenziali, così come le attività accessorie e funzionali a quelle essenziali”. Cosa significa questo? Ebbene, dopo una giornata fatta di dubbi e domande su quali fossero esattamente queste attività “essenziali, ecco arrivare il testo del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri che fa chiarezza su ogni aspetto del nuovo regolamento. Al quale, dalla giornata di oggi, si aggiunge anche il divieto di uscire dal Comune di residenza eccetto dei casi di stretta necessità.

Nel decreto, quindi, la chiusura - inizialmente prevista per il 23 di marzo - è slittata al 26 marzo; in questo modo le imprese interessate dalle nuove regole avranno qualche giorno di tempo per completare le attività e - eventualmente - per spedire la merce in giacenza.

La serrata, in assenza di nuova comunicazione, è valida fino al 3 aprile 2020.

DPCM 22 marzo 2020: il testo del nuovo decreto
Qui il testo del nuovo decreto che segue all’annuncio (dato nella serata di sabato 21 marzo) di Giuseppe Conte riguardo alla sospensione di ulteriori attività produttive.

Testo nuovo decreto Coronavirus: chi chiude e chi resta aperto

Il DPCM sospende tutte le attività produttive, industriali e commerciali eccetto quelle indicate nell’allegato 1 del testo del decreto. Non chiudono quindi le attività professionali, con gli uffici pubblici e privati che resteranno aperti (fermo restando l’invito a favorire lo svolgimento del lavoro agile).

Inoltre, è sempre consentita l’attività di trasporto, produzione, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici, così come di prodotti agricoli e alimentari.

Viene autorizzato poi il prefetto a sospendere comunque tutte le attività non ritenute né indispensabilistrategiche.

Di seguito trovate l’elenco con i codici ATECO delle attività che non rientrano nelle nuove restrizioni e che quindi possono continuare regolarmente, pur nel rispetto di tutte le norme adottate per limitare i contagi, anche dopo il 25 marzo.

DPCM 22 marzo 2020: allegato 1
Ecco l’allegato 1 al nuovo decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri che spiega chi chiude e chi resta aperto.

È bene specificare, però, che il decreto consente anche le attività funzionali ad assicurare la continuità del lavoro svolto dalle filiere indicate nell’allegato 1, così come delle attività che “erogano servizi di pubblica utilità”, o svolgono “servizi essenziali” come indicato dalla legge 146/1990.

Nel dettaglio, questa indica come “servizi pubblici essenziali” - indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro - quelli “volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà’ di circolazione, all’assistenza e previdenza sociale, all’istruzione ed alla libertà di comunicazione.

Infine, previa comunicazione al prefetto, possono continuare le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo per le quali un’interruzione comporti un grave pregiudizio all’impianto stesso o pericolo di altri incidenti.

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