Ricorso multe Covid: come fare e tempi

Isabella Policarpio

27/04/2021

27/04/2021 - 15:29

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Fare ricorso contro le multe Covid: come si fa, tempi e procedura da seguire per contestare le sanzioni per violazione del coprifuoco e degli spostamenti tra Comuni e Regioni.

Ricorso multe Covid: come fare e tempi

Le multe Covid si possono contestare, essendo delle sanzioni amministrative al pari delle contravvenzioni stradali. È lo stesso Viminale a prevedere la possibilità di fare ricorso nelle Faq sui decreti in vigore.

Si può fare ricorso contro le multe per violazione del coprifuoco alle 22, del divieto di uscire dal Comune o dalla Regione di residenza e ogni violazione prevista dai Dpcm.

Il ricorso contro il verbale della multa può essere presentato dinanzi al prefetto o al giudice di pace, nei tempi e nei modi che vedremo. Ecco i dettagli.

Ricorso multe Covid: cosa fare

Anche le multe comminate a chi ha violato le misure anti-Covid si possono contestare tramite ricorso. I cittadini che hanno ricevuto la sanzione possono scegliere tra due opzioni:

  • pagare la sanzione in misura scontata del 30%, entro 5 giorni dalla notificazione;
  • fare ricorso all’organo accertatore, allegando le prove che dimostrino l’ingiustizia della multa.

Il ricorso contro le multe Covid può avere diversi esiti:

  • di accoglimento con l’annullamento della sanzione;
  • di rigetto con conseguente raddoppiamento dell’importo della sanzione originale.

Quanti giorni ho per contestare una multa Covid?

Ai sensi dell’articolo 18, legge 689/81, chi sceglie la via della contestazione deve allegare scritti o documenti difensivi entro 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione.

A chi va presentato il ricorso?

L’autorità competente a cui fare ricorso è indicata sul retro del verbale. Se la sanzione è stata emessa dai vigili urbani, la contestazione va inviata al Comune; se emessa dalla Polizia provinciale alla Provincia, mentre per le multe fatte da Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Carabinieri la contestazione va inviata al prefetto o al giudice di pace.

Dopo il ricorso si può avere la sconto del 30%?

Chi sceglie di contestare la multa con ricorso perde la possibilità di beneficiare dello sconto del 30% entro 5 giorni. Questa misura, infatti, serve ad incentivare il pagamento immediato evitando che il cittadino faccia ricorso.

Quanto costa contestare la multa?

Presentare il ricorso non costa nulla e non serve la presenza dell’avvocato. Il mezzo da utilizzare è la raccomandata a/r o, in alternativa, la PEC, che ha lo stesso valore legale.

Cosa deve contenere

Per fare ricorso occorre allegare alla sanzione la memoria difensiva; questa deve contenere:

  • i dati anagrafici del ricorrente;
  • la copia fronte retro di un documento d’identità;
  • la descrizione della tesi difensiva, ovvero i motivi del ricorso.

L’Autorità che riceve gli scritti difensivi ha 5 giorni di tempo per accogliere le ragioni oppure respingerle, in quest’ultimo caso emette un’ordinanza di ingiunzione e la multa sarà raddoppiata rispetto all’importo originale. In tal caso è possibile proporre ricorso al giudice di pace entro 30 giorni dalla notifica del rigetto.

Fare ricorso perché l’agente non riconosce i “motivi di necessità”

Dimostrare che la ragione dello spostamento rientra tra i motivi di necessità e urgenza non è sempre facile. Per questo la legge lascia agli agenti di Polizia e Carabinieri ampia discrezionalità.

Le Faq del Viminale prevedono espressamente che la sussistenza di motivi giustificativi - in particolare quelli di necessità - è rimessa all’Autorità competente (che, per le violazioni delle prescrizioni dei Dpcm, è di norma il prefetto del luogo dove la violazione è stata accertata). Tuttavia il cittadino che non condivide il verbale di accertamento redatto dall’agente “può fare pervenire scritti e documenti difensivi al Prefetto, secondo quanto previsto dagli artt. 18 e seguenti della Legge 24 novembre 1981, n. 689.”

Quando non si può fare ricorso

Nessuna sanzione amministrativa può essere contestata adducendo come motivo il fatto che non si fosse a conoscenza del provvedimento locale o ministeriale che sancisce i divieti. In ambito legale, infatti, vale il principio inderogabile ignorantia legis non excusat, letteralmente “l’ignoranza della legge vigente non è una giustificazione”.

Altro motivo che non è mai ammesso in sede di contestazione è il presunto trattamento discriminatorio ricevuto dalle Forze dell’ordine; ipotesi che viene a crearsi, ad esempio, quando in presenza di un gruppo di persone senza mascherina il vigile fa la multa soltanto ad alcuni di loro.

Questo principio è stato ribadito dalla giurisprudenza amministrativa in diverse occasioni (Cons. St. sez. VI, 10 maggio 2013, n. 2548 e 8 luglio 2011, n. 4124) e afferma che:

“In caso di disparità di trattamento, il destinatario di un provvedimento illegittimo non può invocare, come sintomo di eccesso di potere, il provvedimento più favorevole illegittimamente adottato nei confronti di un terzo che si trovi in analoga situazione.”

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