Malattia in quarantena e lavoratori fragili: novità 2021. Ultimi chiarimenti INPS

Teresa Maddonni

26 Aprile 2021 - 17:13

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Malattia in quarantena e lavoratori fragili: le novità nel 2021 per certificati medici e tutele le ha introdotte la Legge di Bilancio 2021 prima e il decreto Sostegni poi. INPS ha fornito chiarimenti in ultimo con il messaggio n° 1667 del 23 aprile 2021. Vediamolo nel dettaglio.

Malattia in quarantena e lavoratori fragili: novità 2021. Ultimi chiarimenti INPS

Malattia in quarantena e lavoratori fragili: novità per il 2021 per affrontare l’emergenza con semplificazioni e tutele specifiche sono state introdotte dalla Legge di Bilancio 2021 prima e dal decreto Sostegni poi.

INPS ha fornito in merito chiarimenti con il messaggio n. 171 del 15 gennaio 2021 e in ultimo con il messaggio n. 1667 del 23 aprile 2021. In particolare l’ultimo messaggio INPS viene pubblicato dopo la proroga delle tutele per i lavoratori fragili fino al 30 giugno 2021 prevista dal decreto n.41/2021 il decreto Sostegni appunto.

Come specifica INPS in entrambi i messaggi le novità introdotte con la manovra a partire dal 1° gennaio 2021, e con l’ulteriore proroga successiva, riguardano le tutele di cui ai commi 1, 2 e 2-bis dell’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il decreto Cura Italia per intenderci, per i lavoratori dipendenti del settore privato aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia e per i lavoratori fragili.

Con l’ultimo messaggio di aprile INPS ha riportato alcuni chiarimenti sulla quarantena e i certificati medici 2020, oltre ovviamente a ricordare per i lavoratori fragili la nuova proroga delle tutele Covid fino al 30 giugno.

Vediamo quali sono le novità per la malattia in quarantena dei lavoratori e le istruzioni INPS per le tutele dei lavoratori fragili per il 2021.

Malattia lavoratori in quarantena: novità 2021 con chiarimenti INPS

Per la malattia dei lavoratori in quarantena le ultime novità vengono riepilogate da INPS con il messaggio del 15 gennaio e poi con quello di aprile con cui l’Istituto richiama alcune problematiche, poi risolte, relative ai certificati medici 2020.

L’Istituto ricorda infatti che la Legge di Bilancio 2021 ha modificato l’attuale assetto normativo in materia di malattia nei confronti dei lavoratori sottoposti a provvedimenti di quarantena con sorveglianza attiva o di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva del decreto Cura Italia, come anche per i lavoratori fragili.

Ma cosa prevede al momento la modifica della disciplina per la malattia dei lavoratori in quarantena?

I lavoratori, come specifica sempre INPS, sono i dipendenti e sono pertanto esclusi gli iscritti alla Gestione separata. In particolare per i lavoratori dipendenti che si trovano in quarantena dal 1° gennaio 2021 è prevista l’eliminazione dell’obbligo per il medico curante di indicare nel certificato “gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva”.

Il comma 3 dell’articolo 26 del decreto Cura Italia suddetto è stato eliminato con la Legge di Bilancio 2021. INPS con il messaggio 1667 richiama la misura, ancora attiva, specificando tuttavia che nel 2020 la norma ha creato alcuni problemi operativi.

Molte Regioni, specifica INPS, nel 2020 hanno anche adottato ordinanze e deliberazioni di Giunta regionale per affidare esplicitamente ai medici di famiglia la competenza alla disposizione dell’isolamento per quarantena dei lavoratori, equiparando la certificazione prodotta dagli stessi al provvedimento dell’operatore di sanità pubblica.

Per sciogliere dubbi in merito INPS - per la quarantena come malattia e il dover indicare gli estremi del provvedimento nel certificato ancora nel 2020 prima della sua eliminazione nel 2021 - ha sentito il ministero del Lavoro. Il ministero ha ritenuto pertanto:

  • che le misure organizzative sopra richiamate adottate da diverse Regioni possono considerarsi valide, ai fini dell’attuazione del comma 3 dell’articolo 26 in argomento;
  • che è possibile sanare le certificazioni carenti di provvedimento, nella presunzione che le stesse siano state redatte dai medici curanti sulla base di indicazioni anche informali delle AA.SS.LL. o a fronte di accertamento circa l’esito positivo a tampone molecolare o test rapido.

INPS conclude nel messaggio:

“Tenuto conto, quindi, del quadro normativo vigente e degli indirizzi forniti dal Ministero vigilante, per la gestione dei certificati giacenti pervenuti nel corso del 2020, le Strutture territorialmente competenti procederanno al riconoscimento della tutela della quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva in tutti i casi in cui sia stato prodotto un certificato di malattia attestante la quarantena, anche laddove non sia stato possibile reperire alcuna indicazione riguardo al provvedimento dell’operatore di sanità pubblica, con l’eccezione evidentemente di quei certificati nei quali la diagnosi riportata è espressamente riferita a “ordinanza dell’autorità amministrativa locale” (come già precisato nel messaggio n. 3653/2020).”

Malattia per i lavoratori fragili

INPS ricorda che per i lavoratori fragili che non possono svolgere il proprio lavoro in modalità agile è stata prevista con la Legge di Bilancio la tutela già riconosciuta fino al 15 ottobre scorso come illustrato, precisa l’Istituto, nel messaggio n. 4157 del 9 novembre 2020 e poi non rinnovata. La tutela è stata poi rinnovata fino al 28 febbraio 2021 con la Legge di Bilancio e in ultimo, con la proroga fino al 30 giugno, dal decreto Sostegni.

Il nuovo periodo di tutela è previsto, ricorda INPS, fino al 30 giugno 2021. Per i lavoratori fragili il periodo di assenza da lavoro viene così equiparato al ricovero ospedaliero ancora per un po’. Il lavoratore deve essere in possesso di un certificato di malattia riportante la condizione di fragilità e come evidenzia nel dettaglio INPS:

“Con gli estremi della documentazione relativa al riconoscimento della disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero della condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, attestata dagli organi medico-legali delle Autorità sanitarie locali territorialmente competenti. ”

L’equiparazione per i lavoratori privati della malattia comporta il riconoscimento della relativa indennità e della contribuzione figurativa “entro i limiti del periodo massimo assistibile, previsto dalla normativa vigente per la specifica qualifica e il settore lavorativo di appartenenza.”

INPS ricorda che è prorogato al 30 giugno anche il ricorso per i lavoratori fragili non alla malattia, ma al lavoro agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da casa.

INPS conclude il messaggio del 23 aprile n.1667 informando che:

“Sulla base del nuovo quadro normativo, l’Istituto procederà quindi al riconoscimento della tutela ai lavoratori “fragili” del settore privato assicurati per la malattia, dal 17 marzo 2020 al 31 dicembre 2020 e dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, compatibilmente con la disponibilità e nei limiti delle risorse finanziarie assegnate, secondo la specifica disciplina di riferimento per la categoria lavorativa e il settore di appartenenza.”

Messaggio numero 1667 del 23-04-2021.pdf
Tutele di cui all’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i lavoratori dipendenti del settore privato aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia e per i lavoratori “fragili”. Novità introdotte dal decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41. Chiarimenti operativi.
Messaggio numero 171 del 15-01-2021.pdf
Tutele di cui ai commi 1, 2 e 2-bis dell’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i lavoratori dipendenti del settore privato aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia e per i lavoratori fragili. Novità introdotte dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021).

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