Malattia Forze Armate: doppio certificato medico, visite fiscali e esenzione ticket

Simone Micocci

20/11/2017

20/11/2017 - 12:09

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Per militari, poliziotti e carabinieri assenti per malattia è obbligatorio il doppio certificato di malattia. Ma per quanto riguarda le visite fiscali, le Forze dell’Ordine non rientrano nella gestione del Polo Unico INPS.

Malattia Forze Armate: doppio certificato medico, visite fiscali e esenzione ticket

La normativa che regola la malattia delle Forze Armate necessità di un approfondimento specifico.

Infatti, per i dipendenti del comparto sicurezza ci sono delle regole differenti rispetto agli altri reparti della pubblica amministrazione; ad esempio, le visite fiscali delle Forze Armate non sono gestite dal nuovo Polo Unico dell’INPS, mentre dal luglio del 2016 è necessario presentare un doppio certificato di malattia.

Partiamo con la novità più recente, quella che escluso le Forze Armate dalla gestione delle visite mediche da parte del nuovo Polo Unico dell’INPS.

Visite fiscali: per le Forze Armate valgono le vecchie regole

Dal 1° settembre 2017 è stato istituito il nuovo Polo Unico dell’INPS, il quale si occuperà della gestione delle visite mediche per i dipendenti collocati in malattia, sia per il settore privato che pubblico.

Con la circolare 3265/2017, però, l’INPS ha chiarito che sono esclusi dalla sua gestione i dipendenti di:

  • Esercito;
  • Marina Militare;
  • Aeronautica militare;
  • Guardia di Finanza;
  • Carabinieri;
  • Polizia di Stato;
  • Polizia Penitenziaria;
  • Vigili del Fuoco.

Per queste categorie di lavoratori, impiegati nel comparto di difesa e sicurezza, sono valide le vecchie regole indicate dal decreto legge 98/2011, nel quale viene stabilito che:

  • le Forze Armate devono essere reperibili negli orari delle visite fiscali;
  • confermate le fasce di reperibilità introdotte nel 2009, quindi tutti i giorni dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00;
  • esenzione dall’obbligo di reperibilità quando si è verificato un infortunio sul lavoro o per le malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;
  • obbligo dell’amministrazione di disporre visite fiscali fin dal primo giorno di assenza del lavoratore, quando questa si verifica subito prima - o subito dopo - un giorno di ferie, permesso o riposo.

Queste sono le regole più importanti per le visite mediche delle Forze Armate, che potete approfondire nel nostro articolo guida. Per maggiori informazioni, invece, potete scaricare il testo del decreto 98/2011, che trovate di seguito:

Decreto 98/2011-Visite fiscali Forze Armate
Clicca qui per scaricare il testo del decreto 98/2011, con tutte le regole che le Forze dell’Ordine devono rispettare in tema di Forze Armate.

Doppio certificato medico per le Forze Armate

Non tutti sanno che in caso di malattia i membri delle Forze Armate devono richiedere un doppio certificato medico. Infatti, questa novità è entrata in vigore solamente da un anno, precisamente dal luglio del 2016.

Il decreto che introduce il sistema del doppio certificato di malattia per le Forze Armate è stato approvato il 24 novembre del 2015, ma è entrato in vigore solamente un anno dopo.

Nel dettaglio, la novità prevede che un dipendente delle Forze Armate che vuole prendere dei giorni di malattia deve presentare un doppio certificato medico.

Sia il medico presente in caserma, che i medici di famiglia o i liberi professionisti, possono certificare la condizione di malattia del personale militare, fornendo però un doppio certificato medico.

Infatti, mentre uno deve indicare la prognosi, l’altro certificato deve specificare la diagnosi. I due certificati, inoltre, vanno presentati a due enti differenti:

  • certificato medico con la prognosi: al proprio ente di appartenenza;
  • certificato medico con la diagnosi: indirizzato in busta chiusa al dirigente sanitario dell’ente presso il quale si presta servizio. Per questo, infatti, è importante conoscere la diagnosi, così può verificare la reale persistenza dell’idoneità psico-fisica del militare.

La verifica della reale persistenza della condizione di malattia avviene nel totale rispetto della privacy. Nel dettaglio, il membro delle Forze Armate che si trova in una condizione di malattia deve inviare al proprio Comando, entro 5 giorni, un plico contenente sia il certificato per la prognosi che quello per la diagnosi.

Il certificato con la diagnosi però deve essere contenuto in una busta sigillata contrassegnata dalla dicitura “contiene dati personali concernenti lo stato di salute e riservati al solo personale sanitario autorizzato”, scritta in maniera visibile su entrambi i lati.

Successivamente, il personale designato aprirà il plico, conservando il certificato medico con la prognosi e inviando quello in busta chiusa al responsabile dell’organo sanitario militare competente.

In questo modo non c’è alcuna violazione della privacy del paziente, quindi c’è il totale rispetto della normativa sulla riservatezza per la quale le condizioni cliniche di un militare devono essere note solamente al personale medico.

Esenzione ticket sanitario?

In questo caso non parliamo di malattia, ma di infortunio sul lavoro. Come noto in Italia ai dipendenti - sia pubblici che privati - vittime di un infortunio sul lavoro viene riconosciuta l’esenzione del ticket sanitario, ma questo non vale per le Forze dell’Ordine.

Da anni si discute dell’estensione di questo beneficio anche per i dipendenti del comparto sicurezza e c’è una Regione dove questo è già stato fatto. Infatti, nella Regione Toscana è stata introdotta l’esenzione dal ticket per le prestazioni di pronto soccorso riferite ai casi di infortunio sul lavoro per gli appartenenti alle forze di Polizia, Carabinieri, Forze Armate e Vigili del Fuoco che non godono di copertura INAIL.

Peccato però che alla novità della Toscana non ne siano seguite altre; ancora oggi infatti il diritto all’esenzione del ticket per le Forze dell’Ordine vittime di un infortunio sul lavoro non è riconosciuto nella maggior parte d’Italia.

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