EXchange - La dogana semplice

EXchange - La dogana semplice

di Paolo Massari e Lucia Iannuzzi

Made in Italy tra dogana e giurisprudenza, chiariamo concetti e norme a tutela di una storia di idee

Made in Italy tra dogana e giurisprudenza, chiariamo concetti e norme a tutela di una storia di idee

Il legislatore è tornato a occuparsi dei problemi legati al «Made in Italy». Facciamo chiarezza sul concetto dal punto di vista doganale.

Se ne sta parlando molto in questi giorni, a livello politico, di Made in Italy, ma noi ne approfittiamo per chiarire il concetto a livello di legislazione doganale unionale, differenziandolo da quello di origine non preferenziale e chiarendone gli aspetti più controversi.

Nel linguaggio comune, spesso identifichiamo l’origine non preferenziale con il “made in”: per differenziarla dall’origine preferenziale, istituto diverso e separato, con differenti fini e disciplina, per facilità di comprensione, per comodità di comunicazione. Nessun problema, se abbiamo ben presente che, nella presente ipotesi, “made in” non si traduce in “prodotto in”, bensì in “rispondente alle regole dettate dal legislatore unionale”, come abbiamo illustrato in un precedente intervento.

L’origine, se da un lato costituisce uno degli elementi fondamentali della dichiarazione e dell’accertamento in dogana, unitamente a qualità, quantità e valore della merce, in realtà incarna un concetto la cui importanza trascende l’aspetto puramente tecnico-doganale, per investire considerazioni di natura strettamente commerciale.

Il Made in Italy rappresenta, da sempre, più di un’indicazione di origine, è una storia di idee, un sinonimo di cura del dettaglio e di fantasia del disegno, un richiamo, semplice e diretto, ad una cultura del saper vivere, prima ancora che del saper produrre.

Le disposizioni normative a tutela del Made in Italy hanno subìto modifiche e integrazioni e sono state oggetto di numerosi interventi di carattere interpretativo e operativo da parte delle autorità pubbliche direttamente coinvolte.

Ad eccezione di specifici prodotti (ad es., a titolo esemplificativo e non esaustivo, medico-sanitari, agricoli, alimentari e cosmetici), non esistono norme, né a livello nazionale, né a livello comunitario, che impongono l’adozione di diciture indicanti l’origine geografica dei prodotti che sono importati e messi in circolazione in Italia e nella UE.

Tuttavia, se l’origine geografica è indicata deve essere veritiera e corretta: esistono, infatti, norme che sanzionano, a livello penale e amministrativo, l’indicazione di origine geografica al consumatore falsa o ingannevole.

Sanzioni di natura penale: come il legislatore tutela il Made in Italy

Che sia così importante, per il nostro Paese, il riconoscimento del Made in Italy, lo testimonia la scelta del legislatore di tutelare con sanzioni di natura penale la sua violazione.

La madre di tutte le norme in materia è l’art. 517, c.p.: “Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro”.

In caso di recidiva o di casi di maggiore gravità della condotta, è prevista la possibilità di chiusura dello stabilimento da 5 giorni a 3 mesi, ovvero la revoca della licenza o altra autorizzazione necessaria per svolgere l’attività commerciale (art. 517-bis, c.p.).

Inoltre, tale condotta rientra tra i reati presupposto su cui si fonda la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e degli enti privatistici ai sensi del D.Lgs. n. 231/01 (art. 25-bis). In epoca più recente, il legislatore è tornato ad occuparsi del “problema Made in Italy”.

E non solo il legislatore.

Le disposizioni normative a tutela del Made in Italy hanno subito modifiche e integrazioni (art. 4, commi da 49 a 49-quater, legge 24 dicembre 2003, n. 350) e sono state oggetto di numerosi interventi di carattere interpretativo e operativo da parte delle autorità pubbliche direttamente coinvolte, le quali hanno chiarito come le informazioni sulla effettiva origine debbano sempre accompagnare i prodotti sui quali è apposto il marchio (registrato o non registrato) che possa indurre il consumatore a ritenere gli stessi italiani, ai sensi della normativa europea sull’origine., Sono necessari, al contrario, ulteriori artifici o raggiri per integrare l’ipotesi di uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli, avente rilevanza penale.

Qualora tali informazioni non possano essere rese prima della fase della commercializzazione del prodotto, all’atto della sua immissione in libera pratica o in consumo, il titolare del marchio o il licenziatario potranno comunque, al momento della sua presentazione in dogana, impegnarsi, grazie ad una specifica attestazione, a fornire, in fase di commercializzazione, le informazioni ai consumatori sull’effettiva origine estera del prodotto.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, ad esempio, ha precisato come l’indicazione attestante l’origine non preferenziale estera dei prodotti commercializzati sul territorio italiano debba essere inserita dove abitualmente sono apposte le indicazioni sulla qualità e le caratteristiche dei prodotti stessi, secondo la prassi del settore e le abitudini dei consumatori.

Tuttavia, tale indicazione non deve essere necessariamente incorporata nel prodotto, potendo essere inserita in elementi amovibili come hang-tags e similari, anche aggiunti dopo l’importazione, atteso come la norma, nella sua ultima formulazione, considera sufficiente che l’origine non italiana sia specificata al consumatore in sede di commercializzazione.

Non solo: ha consentito, nel caso in cui il marchio possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto sia di origine italiana, di accompagnare il prodotto sul quale il marchio è apposto con una appendice informativa sulla effettiva origine, escludendo in tal modo la fattispecie della fallace indicazione.

Cosa deve intendersi per appendice informativa? Una delle seguenti diciture:

  • prodotto importato da…;
  • prodotto fabbricato in …;
  • prodotto fabbricato in Paesi extra Ue;
  • prodotto di provenienza extra Ue;
  • prodotto importato da Paesi extra Ue;
  • prodotto non fabbricato in Italia.

Ovviamente, come ha ricordato anche l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, resta impregiudicata la facoltà per il titolare del marchio o il licenziatario di provvedere ad indicazioni più puntuali circa l’origine o la provenienza del prodotto, sia esplicitando anche il Paese di fabbricazione o di produzione sia provvedendo all’apposizione delle diciture direttamente sul prodotto o sulla confezione, laddove possibile.

L’interpretazione di dogana e giurisprudenza

La nozione di “falsa o fallace indicazione di provenienza o di origine”, introdotta dal legislatore, è stata chiarita dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la quale ha spiegato come la falsa indicazione consiste nella stampigliatura della dicitura “Made in Italy” su prodotti e merci che non abbiano una origine italiana, dove per determinare quest’ultima deve farsi riferimento alle disposizioni doganali in tema di origine non preferenziale. Mentre per fallace indicazione s’intende l’apposizione, su prodotti privi di indicazioni di origine, di segni, figure o quant’altro, tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto sia di origine italiana, ovvero l’apposizione, su prodotti sui quali è indicata una origine e provenienza estera, di segni, figure o quant’altro, tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto sia di origine italiana.

E ha ricordato come “Nel caso di importazione di prodotti nei quali sia indicata l’esatta origine estera, l’espressa previsione normativa di cui al citato art. 4, comma 49 della legge n. 350 del 2003 può verificarsi solo nel caso in cui la fallace indicazione (segni, figure e quant’altro) abbia caratteristiche tali da “oscurare”, fisicamente o simbolicamente, l’etichetta di origine, rendendola di fatto poco visibile o praticamente non riscontrabile anche ad un semplice esame sommario del prodotto. Pur non escludendo, quindi, il verificarsi di tali possibilità, tuttavia le fattispecie penalizzabili, in tali casi, sembrano essere molto ridotte”.

Come ci ricorda la dogana, il legislatore ha sposato la tesi che vede l’origine commerciale coincidere con l’origine non preferenziale doganale. Una tesi non sempre fatta propria dalla giurisprudenza di legittimità, la quale, in alcuni casi, ha sancito la netta diversità tra origine commerciale e origine non preferenziale doganale.

Due casi che hanno fatto scuola in tal senso, anche se un po’ datati, sono: ,

  • quello in cui la dogana di Genova impone un fermo amministrativo su alcuni prodotti provenienti dalla Cina e recanti sulla confezione l’indicazione della città italiana sede dell’importatore e la parola “Italy”: la Cassazione esclude il reato di cui all’art. 517 c.p., non sussistendo un inganno sull’origine intesa come provenienza del prodotto da un determinato imprenditore, essendo indifferente il luogo geografico di produzione, purché vi sia un controllo e un coordinamento del titolare del marchio;
  • un secondo, in cui la dogana di Padova sequestra elettrodi per saldatura prodotti in Romania, con l’indicazione del nome dell’importatore e del relativo indirizzo italiano: la Cassazione esclude che si possa configurare il reato di cui all’art. 517 c.p. collegando i concetti di «origine e provenienza» al produttore e non al luogo geografico. La finalità della legge n. 350/03 è di anticipare il momento consumativo del reato alla presentazione delle merci in dogana.
    In un impeto sempre più creativo, la stessa Corte di Cassazione, in un caso di sequestro di capi di abbigliamento recanti il nome dell’importatore e la bandiera italiana, ha escluso che potesse configurarsi il reato di cui all’art. 517 c.p. poiché la qualità dei prodotti in questione dipende dalle capacità imprenditoriali e non dall’ambiente o dal luogo di produzione, diversificando tra prodotti industriali (compresi i tessili), nei quali l’origine del prodotto coincide con “l’origine imprenditoriale”, e prodotti agricoli, nei quali l’origine del prodotto coincide con l’origine geografica.

E non dimentichiamoci che il nostro legislatore, per complicare ancor di più la questione ha, poi, voluto introdurre un ulteriore concetto, quello di prodotto full Made in Italy, intendendo per tale il prodotto per il quale il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano; e prevedendo, non poteva essere altrimenti, sanzioni di natura penale per i contravventori di tale disposizione.

A tale riguardo, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha stabilito come le norme di carattere doganale regolanti l’origine non preferenziale, con l’indicazione delle lavorazioni o trasformazioni alle quali devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto finito possa acquisire l’origine non preferenziale Italia, riguardino il concetto di Made in Italy, restandone, invece, escluso quello di full Made in Italy, per il riconoscimento del quale è necessaria l’intera realizzazione sul territorio italiano delle quattro fasi di lavorazione normativamente previste.

Qualora un prodotto fabbricato in Italia contenga elementi di varia provenienza e origine, ove l’incidenza in termini di rapporti percentuali di materiale originario, di valore aggiunto, di lavorazione, trasformazione o processo produttivo attribuibili all’Italia sia idonea a conferire l’origine italiana Made in Italy perché superiore ai rispettivi rapporti relativi alle componenti estere, si applica la comune normativa unionale in materia di origine non preferenziale. Va da sé che anche in questa ipotesi di utilizzo di materiali non originari di varia provenienza il prodotto finito sarà considerato «realizzato interamente in Italia» se abbia l’origine italiana ai sensi della citata normativa e se il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento siano compiuti esclusivamente sul territorio italiano.

La normativa sul full Made in Italy si applica anche ai beni esportati: “Finalità della norma in questione è, ancora una volta, quella di contribuire a tutelare il made in Italy impedendo la commercializzazione di prodotti in cui scritte, segni o figure inducano la fallace convinzione che un prodotto indicato come “100% made in Italy”, “100% Italia”, “tutto italiano” sia stato manifatturato in Italia mentre lo stesso è stato realizzato in un paese terzo. Tale esigenza prescinde dalla circostanza che il consumatore finale sia un cittadino italiano o straniero”.

E se quanto detto fino ad ora ha chiarito alcuni concetti del Made in Italy fino ad ora poco chiari ma il desiderio è quello di andare ancora più a fondo, ti consigliamo di partecipare al webinar gratuito che terremo il 13 aprile alle h.11.30 su Origine non preferenziale e Made in. Info e prenotazioni qui.

Paolo Massari

Customs & International Trade Advisor | Co-fondatore C-TRADE e Overy

Lucia Iannuzzi

Customs & International Trade Advisor | Co-fondatrice C-TRADE e Overy

Altri blog

Economia ad Personam

Economia ad Personam

Di Francesco Maggio

Orbetech

Orbetech

Di Redazione Orbetech

Digital Scenario

Digital Scenario

Di Matteo Pogliani

Archivio