Cripto-attività, le norme nella legge di Bilancio 2023

Mauro Finiguerra

30/12/2022

30/12/2022 - 18:32

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Il commento su tutte le norme che riguardano le cripto-attività e le criptovalute inserite nella legge di Bilancio 2023, dai regimi impositivi alla sanatoria

Cripto-attività, le norme nella legge di Bilancio 2023

La legge di bilancio 2023 approvata conferma sostanzialmente l’impianto tributario e le norme definite in fase di discussione parlamentare, con l’introduzione di alcune modifiche.
È stata adottata la definizione giuridica di cripto-attività, ma permangono le perplessità per la mancata distinzione fra il trattamento fiscale degli investimenti e quello della speculazione.
Inoltre l’inserimento di ogni reddito derivante dalle cripto-attività, sia sotto forma di plusvalenza che di provento, nell’ambito dei redditi diversi, è un’occasione persa per “sanare” finalmente la incompatibilità fiscale fra redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria.
Vediamo dunque quali sono tutte le novità fiscali che riguardano le cripto-attività inserite nella legge di Bilancio 2023.

Le nuove norme fiscali sulle cripto-attività

Le norme fiscali sulle cripto-attività sono state sistemate nell’art. 1, commi 126 – 147 della Legge di bilancio 2023, approvato ieri ed in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Ecco quali sono nuove definizioni giuridiche e l’inquadramento tributario.

In particolare, il comma 126, alla lettera a):

  • Inquadra fiscalmente le cripto-attività introducendo fra i redditi diversi, nell’articolo 67 - comma 1 del TUIR, la nuova lettera “c-sexies”;
  • Definisce i redditi diversi prodotti da cripto-attività come le “plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominata, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d’imposta”;
  • Definisce le cripto-attività come “una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga.”

A breve commento delle definizioni sopra riportate, che sicuramente produrranno nel prossimo futuro migliaia di osservazioni ed approfondimenti, si deve rilevare che l’intenzione del legislatore è quella di stringere la morsa fiscale sulle cripto-attività, data la franchigia di soli 2.000 euro posta a presidio della tassazione, senza distinzione tra detenzione per investimento o per speculazione e senza distinzione tra plusvalenze e proventi derivanti da qualsiasi utilizzo delle stesse.

Inoltre occorre osservare che la definizione di cripto-attività come “rappresentazione digitale di valore o di diritti” include tutti i token come oggi individuati nelle quattro principali categorie cògnite: currency token, utility token, security token e Nft; mentre nella stessa regolamentazione europea, la MiCAR – Market in Crypto Assets Regulation, la definizione e la gestione giuridica degli Nft non è compresa, così come la regolamentazione dei token, qualora utilizzati come strumenti finanziari, con rinvio alla disciplina europea del Mifid – Market in Financial Instruments Directive.

Dunque il legislatore italiano mostra lungimiranza, ma certamente all’orizzonte si profilano già necessarie variazioni sulle definizioni giuridiche e sull’utilizzo delle cripto-attività che costringeranno a modificarne anche il trattamento tributario.

Gestione di plusvalenze e minusvalenze realizzate entro il 31 dicembre 2022

Il comma 127 è una novità che dividerà i possessori di cripto-attività a seconda dell’anzianità dei loro rispettivi investimenti: stabilisce che fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ovvero presumibilmente il 1 gennaio 2023, le plusvalenze da cripto-attività si considerano realizzate ai sensi dell’articolo 67 del TUIR mentre le relative minusvalenze sono portate in deduzione ai sensi dell’articolo 68 del TUIR.

La norma di chiusura sopra riportata inviterà chi ha acquistato cripto-attività prima del 2020, a rideterminarne il valore per usufruire dell’imposta sostitutiva ridotta del 14% in luogo del 26%, in quanto potrebbero aver maturato plusvalenze anche rilevanti precedentemente rispetto all’attuale periodo di profonda crisi del mercato crypto.

I tre nuovi regimi impositivi delle cripto-attività

Il comma 128 modifica gli articoli 5, 6 e 7 del Dlgs n. 461/97, introducendo i tre diversi regimi previsti per le imposte sostitutive applicabili ai redditi diversi di natura finanziaria e dei redditi di capitale, ovvero il regime “dichiarativo", il regime del «risparmio amministrato» e quello del «risparmio gestito».

Nell’ambito dei nuovi obblighi di monitoraggio, il comma 129 modifica il Dl n. 167/90, introducendo l’obbligo di monitoraggio – Quadro RW –aggiungendo:

  • un oggetto, le cripto-attività,
  • un soggetto, i prestatori di servizi di portafoglio digitale, all’elenco delle attività estere e alla lista degli obbligati a segnalare i trasferimenti da e verso l’estero per i movimenti in cripto-attività.

Il comma 130 destina al Fondo per la riduzione della pressione fiscale da istituire nello stato di previsione del MEF, le risorse derivanti dalla nuova disciplina.

I commi 131 e 132 sterilizzano il possesso delle cripto-attività nel regime d’impresa. Infatti stabilisce che i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività non concorrono alla formazione del reddito ai fini dell’imposta sul reddito delle società – IRES - e ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive - IRAP.

La rideterminazione del valore delle cripto-attività

I commi da 133 a 137 introducono la cosiddetta rideterminazione di valore delle cripto-attività possedute e già dichiarate in precedenza dai contribuenti.
Sarà possibile rideterminare, per il calcolo delle plusvalenze e minusvalenze, il valore di acquisto delle cripto-attività possedute alla data del 1 gennaio 2023, a condizione di calcolare e versare una imposta sostitutiva del 14%, sul valore rideterminato, col limite del valore normale di cui all’art. 9 del TUIR.

La rideterminazione ovviamente sarà conveniente per tutti coloro che avessero acquistato cripto-attività in UN periodo antecedente a quello della repentina crescita, e altrettanto repentina riduzione, del valore delle cripto.

Ma sarà altrettanto importante per chi invece avrà maturato minusvalenze alla data del 31 dicembre 2022, cercare di utilizzarle con eventuali plusvalenze realizzate entro la stessa data, vista la norma di cui al comma 127.

La regolarizzazione delle cripto-attività: l’istanza di emersione

I commi da 138 a 143 introducono una vera e propria sanatoria, denominata regolarizzazione delle cripto-attività, per i contribuenti che non hanno indicato nelle proprie dichiarazioni precedenti la detenzione delle cripto-attività e gli eventuali redditi derivanti dalle stesse.

I contribuenti interessati dovranno presentare una istanza di emersione e dovranno versare una sanzione dello 0,5% per l’omesso monitoraggio, ovvero, nel caso in cui le cripto-attività abbiano anche prodotto redditi, versare anche un’imposta sostitutiva in misura pari al 3,5% del valore delle cripto-attività detenute al termine di ogni anno o al momento del loro realizzo, se le avessero vendute in precedenza, prima del 31 dicembre 2021.

Un primo commento in relazione alla regolarizzazione deve essere destinato a ricordare che sono ancora aperti i termini per dichiarare le cripto-attività detenute al 31 dicembre 2021, alla sola condizione di pagare una sanzione pari a circa 25 euro, nonché sono ancora aperti i termini del ravvedimento operoso per integrare le dichiarazioni dei redditi presentate dal 2019 per l’anno 2018 – primo periodo d’imposta in cui vengono introdotte le istruzioni per la dichiarazione delle cripto-attività ai fini del monitoraggio e dei redditi.

La nuova imposta sul valore delle cripto-attività – “Ivaca”

I commi da 144 a 147 introducono l’obbligo di applicare l’imposta di bollo ai rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività nella misura del 2 per mille annui del relativo valore.
Le modalità e i termini di versamento sono le stesse di quelle dell’imposta di bollo. A decorrere dal 2023 si prevede l’applicazione di un’imposta sul valore delle cripto-attività – “Ivaca”, sempre nella misura del 2 per mille annuale, detenute da tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato.

Si tratta di una sorta di mini imposta patrimoniale come l’Ivafe, che verrà applicata dagli intermediari nel caso di rapporti gestiti o amministrati, mentre verrà versata in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi da chi sceglierà il regime dichiarativo.

Insomma come evidente dalle molte e rilevanti novità in materia di gestione fiscale delle cripto-attività, ci attende un 2023 davvero importante, sia ai fini della regolazione di quanto successo sinora nei portafogli digitali, sia per la pianificazione di quello che potrà succedere in futuro agli investimenti in cripto-attività.

In ogni caso, a partire dal 1 gennaio 2023, anche se in attesa dei provvedimenti attuativi necessari per le procedure di rideterminazione e regolarizzazione delle cripto-attività, occorrerà comunque ragionare in termini più ampi sulle operazioni fiscali da eseguire per gestire al meglio gli e-wallet e per inquadrare in modo chiaro e trasparente le proprie cripto-attività.

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