Lavoro straordinario: retribuzione, regole e limiti. Cosa dice la legge?

Teresa Maddonni

26 Marzo 2021 - 19:25

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Lavoro straordinario: disciplinato dalla legge e dai singoli CCNL esso prevede una retribuzione maggiorata anche nei giorni feriali. Vediamo con la nostra guida tutte le regole e i limiti previsti.

Lavoro straordinario: retribuzione, regole e limiti. Cosa dice la legge?

Lavoro straordinario: cos’è di preciso? Qual è la retribuzione per il lavoro straordinario? Quali sono le regole che lo disciplinano? Tre domande cui cercheremo di rispondere con la nostra guida completa sul lavoro straordinario.

A definire di cosa si parla quando si fa riferimento al lavoro straordinario è il decreto legislativo n.66/2003 all’articolo 5. Lo stesso decreto definisce qual è l’orario di lavoro e il limite che non si può superare compreso il lavoro straordinario legittimo.

Il lavoro straordinario infatti, che nel part-time si chiama lavoro supplementare, prevede una maggiorazione della retribuzione del lavoratore che viene tuttavia definita dai vari Contratti collettivi nazionali del lavoro (CCNL) applicati e firmati con i sindacati comparativamente più rappresentativi a livello nazionale.

La maggiorazione del lavoro straordinario cambia poi a seconda che si tratti di lavoro extra nei giorni festivi o feriali. Vediamo allora nel dettaglio cosa si intende per lavoro straordinario, retribuzione, quando e se è obbligatorio e tutte le regole con la nostra guida.

Lavoro straordinario: retribuzione, regole e limiti. Cosa dice la legge?

Il lavoro straordinario è disciplinato dai CCNL tuttavia il decreto n.66/2003 definisce le regole e i limiti cui i medesimi devono attenersi.

I singoli contratti collettivi di categoria stabiliscono anche come va calcolata la retribuzione in caso di lavoro straordinario.

Per lavoro straordinario si intende quello eccedente l’orario di lavoro normale settimanale fissato a 40 ore. La durata media del lavoro, secondo la legge, non può superare per ogni periodo di 7 giorni le 48 ore comprese le ore di lavoro straordinario.

Nel dettaglio la legge stabilisce il tetto massimo di ore di lavoro straordinario non solo nella settimana, ma anche nell’arco dell’anno e quindi:

  • 250 ore all’anno;
  • 8 ore a settimana.

I contratti collettivi regolamentano le eventuali modalità di esecuzione delle prestazioni di lavoro straordinario. La durata media del lavoro settimanale di cui abbiamo detto sopra, che non può superare le 48 ore per ogni periodo di 7 giorni, deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore ai 4 mesi, che tuttavia i CCNL possono elevare fino a 6 mesi o anche a 12 mesi, ma per ragioni obiettive, tecniche o inerenti all’organizzazione del lavoro, specificate negli stessi contratti collettivi.

Solo attraverso il CCNL si può calcolare la retribuzione maggiorata per lavoro straordinario, anche per lo straordinario festivo e notturno. Forniamo pertanto due esempi.

Lavoro straordinario: retribuzione CCNL Commercio

Il CCNL del Commercio, tra i contratti collettivi più applicati, disciplina la retribuzione per il lavoro straordinario per i lavoratori di categoria.

La retribuzione per il lavoro straordinario, ovvero la maggiorazione, nel CCNL Commercio viene calcolata con le seguenti percentuali:

  • 15% per lo straordinario feriale diurno prestato dalla 41esima alla 48esima ora settimanale;
  • 20% per lo straordinario feriale diurno eccedente le 48 ore settimanali;
  • 30% per il lavoro straordinario festivo o domenicale;
  • 50% per il lavoro straordinario notturno non in turni dalle ore 22 alle 6 del mattino.

Le maggiorazioni sono da calcolare sulla quota oraria della normale retribuzione.

Lavoro straordinario: retribuzione CCNL Multiservizi (pulizie)

Il lavoro straordinario secondo il CCNL Multiservizi, delle pulizie per intenderci, stabilisce che l’impresa non potrà chiedere un prolungamento orario e una prestazione straordinaria eccedente le 150 ore annuali.

Nel caso di lavoratori assunti con il CCNL Multiservizi la retribuzione dell’orario di lavoro straordinario viene calcolata con le seguenti percentuali:

  • 25% per il lavoro straordinario diurno feriale;
  • 50% per il lavoro straordinario notturno;
  • 65% lavoro straordinario festivo;
  • 75% per lavoro straordinario notturno festivo.

In questo caso come si legge nel CCNL:

“Le prestazioni di lavoro straordinario vanno retribuite con quote orarie della retribuzione globale mensile al momento della liquidazione di esse; le percentuali di maggiorazione verranno calcolate sulla retribuzione tabellare base al momento della liquidazione di esse.”

Come stabilito per legge i contratti collettivi possono consentire in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni per il lavoro straordinario anche che i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi.

Lavoro straordinario festivo

Come abbiamo visto prendendo in riferimento i CCNL del Commercio e Multiservizi è prevista una maggiorazione specifica per il lavoro straordinario distinto tra festivo e feriale.

In particolare il lavoro straordinario festivo nel CCNL Commercio per esempio, tra cui rientra anche la prestazione domenicale, è maggiorato del 30%. Lo straordinario festivo nel Multiservizi viene invece maggiorato del 65%, del 75 se notturno festivo.

Come ricordano i CCNL di riferimento le percentuali di maggiorazione non sono cumulabili, nel senso che la maggiore assorbe la minore.

Lavoro straordinario part-time

Come funziona il lavoro straordinario con il contratto di lavoro part-time? Nel caso di lavoro part-time non si parla di straordinario, ma di lavoro supplementare.

Come si legge nel CCNL Commercio, “per lavoro supplementare si intende quello prestato fino al raggiungimento dell’orario di lavoro del personale a tempo pieno e retribuito con la quota oraria della retribuzione di fatto e la maggiorazione del 35%. comprensiva di tutti gli istituti differiti ivi compreso il trattamento di fine rapporto, da calcolare sulla quota oraria della retribuzione di fatto. Tale maggiorazione, che non rientra nella retribuzione di fatto, esclude il computo della retribuzione supplementare su ogni altro istituto.”

Quindi il lavoro straordinario part-time, detto supplementare, prevede una retribuzione calcolata con una maggiorazione del 35% oltre la paga oraria come stabilito dal CCNL Commercio.

Il lavoro straordinario è obbligatorio?

Il lavoro straordinario non è obbligatorio, pertanto il lavoratore può rifiutarsi di prestarlo senza incorrere in sanzioni disciplinari o licenziamento.

Il lavoro straordinario, come stabilisce il decreto n.66/2003, salvo diversa disposizione dei CCNL, è ammesso in relazione a:

  • casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e d’impossibilità di fronteggiarle attraverso l’assunzione di altri lavoratori;
  • casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione;
  • eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate alla attività’ produttiva, nonché’ allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposti per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall’articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e in tempo utile alle rappresentanze sindacali aziendali.

Il lavoro straordinario, lo ricordiamo, è anche compatibile con il contratto di apprendistato.

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