Lavorare dopo la pensione è possibile: regole, tagli e tassazione

Simone Micocci

17 Agosto 2022 - 16:22

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Si può continuare - o riprendere - a lavorare dopo l’accesso alla pensione? Ecco cosa dice la normativa a riguardo.

Lavorare dopo la pensione è possibile: regole, tagli e tassazione

Si può lavorare dopo la pensione, ma non si può andare in pensione continuando a lavorare. Sembra essere un paradosso ma è così: la legge Amato prima e la legge Dini poi, infatti, hanno ribadito il principio secondo cui al momento del pensionamento bisogna aver cessato qualsiasi attività da lavoratore dipendente, rassegnando le dimissioni nel rispetto dei termini imposti dalla normativa.

Tuttavia, non c’è alcun divieto riguardo alla possibilità di riprendere a lavorare una volta andati in pensione. Ecco perché una volta pagato il primo assegno di pensione si è liberi di scegliere se riprendere o meno a lavorare, una decisione che potrebbe essere dettata da problemi economici - ad esempio se l’assegno di pensione è molto basso e non sufficiente per vivere - oppure dalla voglia di rimettersi in gioco.

Anzi, una volta ripreso a lavorare riprendono anche i versamenti di contributi all’Inps, con la possibilità di beneficiare di un aumento dell’assegno grazie al cosiddetto supplemento di pensione.

Esistono però dei casi in cui chi è andato in pensione in anticipo non può lavorare nel tempo che lo separa dal raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata. È il caso, ad esempio, di chi è andato in pensione con Quota 100, oppure per chi ci andrà con Quota 102. Una regola introdotta appositamente per favorire il ricambio generazionale nel mercato del lavoro e che consente a coloro che accedono a Quota 100 o Quota 102 di svolgere solamente prestazioni occasionali, nel limite di 5.000 euro l’anno.

A tal proposito ecco una guida dedicata a tutti i pensionati che vogliono continuare a lavorare; qui un approfondimento su regole e adempimenti, nonché su cosa succede ai contributi versati dopo la pensione.

Smettere di lavorare per andare pensione

Quando si va in pensione, quindi, oltre a requisiti contributivi e anagrafici c’è un’altra condizione da soddisfare: l’obbligo di cessazione dell’attività lavorativa. Questo è stato introdotto dalla Legge Amato del 1992 e confermato - ma solo per le pensioni liquidate con il sistema contributivo - dalla Legge Dini del ‘95; principio ribadito anche dalla Corte di Cassazione nella sentenza 5052/2016 con la quale è stato confermato l’obbligo di cessare l’attività lavorativa subordinata per vantare il proprio diritto alla pensione.

Tale regola interessa solamente i lavoratori dipendenti, in quanto per gli autonomi e i parasubordinati non c’è alcun obbligo di cessazione della propria attività lavorativa per accedere alla pensione.

Tuttavia anche per i dipendenti ci sono delle precisazioni da fare. Ad esempio, bisogna sottolineare che il divieto di lavorare dopo la pensione non è assoluto: la non sussistenza del rapporto di lavoro dipendente, infatti, deve essere verificata al momento della decorrenza della pensione.

Ciò significa che - rispettando determinate condizioni - il pensionato può riprendere a lavorare una volta che gli è stato riconosciuto il diritto alla pensione, anche perché l’articolo 19 della legge 133/2008 ha eliminato qualsiasi limite per il cumulo esistente tra la pensione e i redditi derivanti dall’attività lavorativa, sia per quanto riguarda la pensione di vecchiaia che per quella di anzianità.

Come anticipato, ciò non vale per coloro che hanno avuto accesso alla pensione con Quota 100 o Quota 102, i quali non possono riprendere a lavorare prima del raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia, ovvero una volta compiuti i 67 anni di età. Eccezion fatta per le prestazioni occasionali, possibili ma entro il limite di 5.000€ l’anno.

Neanche la pensione con la Quota 41 permette al lavoratore di prestare attività lavorativa fino al raggiungimento dei requisiti che gli avrebbero permesso l’accesso alla pensione con quanto previsto dalla Legge Fornero.

Cumulo pensione e redditi da attività lavorativa

Come anticipato si può riprendere l’attività lavorativa dopo essere andati in pensione. Dal gennaio 2009 non esiste infatti alcun vincolo per il cumulo della pensione con i redditi derivanti da attività lavorativa; questo però vale solamente per i trattamenti previdenziali diretti, quali la pensione di vecchiaia e quella anticipata (o di anzianità).

Ci sono dei limiti però per chi va in pensione interamente con il sistema contributivo. Nel dettaglio, chi va in pensione prima dei 63 anni perde interamente il diritto all’assegno previdenziale nel caso in cui inizi a lavorare come dipendente; questo invece perde il diritto al 50% della pensione che eccede la minima dell’Inps, che per il 2022 è pari a 524,35 euro mensili, se inizia un’attività lavorativa da autonomo.

Cosa cambia per la pensione d’invalidità

Discorso differente per chi è titolare di una pensione d’invalidità. Infatti, mentre per coloro che ne hanno diritto dal post 1984 non ci sono limiti, chi la riceve da prima di questo anno deve soddisfare determinati requisiti per non perdere il suo diritto.

Nel dettaglio, la pensione viene interamente sospesa per coloro che hanno un reddito derivante da attività lavorativa che supera di tre volte l’ammontare della pensione minima, quindi superiore ai 1.573,05 euro.

Per chi lavora ma ha un reddito come lavoratore dipendente inferiore al suddetto limite si applica una trattenuta del 50% sulla differenza tra l’importo lordo della prestazione e la pensione minima Inps; la trattenuta si riduce al 30% per i lavoratori autonomi.

Se invece chi va in pensione è anche titolare di un assegno di invalidità, in caso di continuazione dell’attività lavorativa perde:

  • il 25% della pensione se il reddito è superiore a 2.097,40 euro;
  • il 50% della pensione se il reddito è superiore a 2.621,75 euro.

Se nonostante queste due trattenute l’assegno previdenziale risulta comunque superiore alla pensione minima Inps si applica:

  • una nuova trattenuta per coloro che hanno anzianità contributiva inferiore ai 40 anni, pari al 50% della differenza tra la pensione minima e la pensione (per i lavoratori dipendenti) che scende al 30% per gli autonomi;
  • nessuna trattenuta per chi ha più di 40 anni di contributi.

Cumulo redditi da lavoro e pensione di reversibilità

Infine concludiamo analizzando quello che succede ai titolari di pensione di reversibilità che nel contempo hanno dei redditi da lavoro. Questi non perdono il diritto alla pensione qualora nel loro nucleo familiare ci siano figli minori o studenti o inabili.

Se così non fosse la pensione si riduce:

  • del 25%, in caso di reddito annuo compreso tra 20.489,82 e 27.319,76 euro;
  • del 40% per redditi annui fino a 34.149,70 euro;
  • del 50% per redditi annui superiori a 34.149,70 euro.

Trattenute sullo stipendio del pensionato

Se si decide di lavorare dopo la pensione ovviamente le retribuzioni ricevute si cumuleranno al reddito della pensione. Come abbiamo anticipato in apertura per chi lavora dopo il pensionamento non è previsto un taglio della pensione spettante, ma sui redditi prodotti sia da pensione che da lavoro vanno pagate le tasse.

Il rischio che in molti casi i pensionati che lavorano possono correre è quello di vedersi aumentare l’aliquota fiscale applicata sui redditi proprio a causa del cumulo del reddito da lavoro e di quello della pensione perché si potrebbe slittare nello scaglione di reddito successivo.

Se il lavoratore pensionato rientra in uno dei casi appena elencati, ovvero quando stipendio e pensione sono cumulabili entro un certo limite, è il datore di lavoro stesso a dover trattenere dallo trattenimento delle somme non cumulabili per poi provvedere al versamento di quanto trattenuto dall’ente previdenziale che eroga la pensione.

Per calcolare l’Irpef da pagare è necessario sommare i redditi posseduti. Nel caso del pensionato che torna a lavorare, quindi, bisogna sommare i redditi derivanti dalla pensione, quelli derivanti dal lavoro e gli eventuali altri redditi.

Dal reddito da lavoro dipendente, però, devono essere sottratti i contributi trattenuti e le imposte già trattenute in busta paga (stesso discorso vale anche sulla pensione da cui vanno sottratte le imposte già trattenute nel cedolino della pensione).

In questo modo si determina il reddito complessivo che è quello su cui, poi, si dovranno pagare le tasse.

Nel dettaglio:

  • per redditi fino a 15 mila euro si applica un’aliquota Irpef del 23%
  • per redditi che vanno dai 15 mila ai 28 mila euro si applica un’aliquota del 25% ma soltanto sui redditi eccedenti i 15 mila (sui primi 15 mila, infatti, l’aliquota è del 23%)
  • per reddito che vanno dai 28 mila ai 50 mila euro si applica un’aliquota del 35% (ma solo su quelli eccedenti i 28 mila euro)
  • per redditi superiori ai 50 mila euro - e solo per la parte che supera tale soglia - si applica l’aliquota del 43%.

Ci sono dei casi, però, in cui della trattenuta sullo stipendio del pensionato se ne occupa direttamente l’ente previdenziale. Nel dettaglio, questo succede nel caso di tardiva liquidazione della pensione, con la quale si opera sugli arretrati, o anche di attività lavorativa che il pensionato svolge all’estero.

Lo stesso accade quando il pensionato è in possesso di redditi da lavoro autonomo.

Chi lavora dopo la pensione versa i contributi?

Naturalmente la ripresa dell’attività lavorativa comporta il versamento dei contributi all’Inps.

Questi permettono al pensionato di aumentare l’importo della pensione che gli viene già riconosciuta, tuttavia la richiesta d’incremento non è immediata.

Si può chiedere l’aumento della pensione grazie ai contributi versati, infatti, solo dopo 5 anni dalla decorrenza della pensione o - ma solamente per coloro che hanno superato l’età pensionabile - dopo 2 anni (ma per una sola volta).

Dopo quanto si può riprendere l’attività lavorativa?

Come abbiamo detto all’inizio dell’articolo, per accedere alla pensione è fondamentale che al momento della decorrenza della stessa non sussista un rapporto di lavoro come dipendente.

Per questo motivo è necessario interrompere qualsiasi rapporto di lavoro in essere al momento della richiesta della pensione; interruzione che deve durare fino alla decorrenza del trattamento previdenziale, che solitamente avviene dopo circa un mese dalla richiesta.

Quindi si può essere riassunti dalla stessa azienda - oppure intraprendere una nuova attività lavorativa - una volta che la pensione viene effettivamente riconosciuta, pur rispettando i suddetti limiti relativi al cumulo dell’assegno previdenziale con i redditi derivanti da attività lavorativa.

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