Iva presentazione integrativa: quando è possibile differire i termini

Caterina Gastaldi

20 Giugno 2022 - 09:11

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In quali casi è possibile differire i termini della presentazione dell’Iva integrativa, e quando invece non si può procedere in questo modo?

Iva presentazione integrativa: quando è possibile differire i termini

È possibile differire i termini, e ritardare così l’invio della dichiarazione integrativa dell’Iva, in alcuni specifici casi? Questo è quanto richiesto da un’azienda in un interpello all’Agenzia delle Entrate.

Attraverso la risposta all’interpello n. 328 del 9 giugno 2022 l’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti in relazione alla possibilità di presentazione integrativa dell’Iva e alla possibilità di farlo differendo i termini.

In particolare, la precisazione in questione riguarda la possibilità di variare la propria scelta rispetto al rimborso del credito Iva in relazione a un caso in cui il contribuente (che ha esposto il dubbio) ha tardato a consegnare la documentazione integrativa necessaria per la richiesta, trovandosi così di fronte anche a una scadenza dei termini per la integrativa dell’Iva.

La richiesta del contribuente in questione era quindi se, in questa situazione, fosse comunque possibile un differimento degli stessi.

Il caso presentato nell’istanza di interpello

Nel caso specifico ad aver presentato l’istanza di interpello è stata un’impresa che, in relazione alla domanda di rimborso del credito Iva maturato nel corso dell’anno d’imposta 2013, aveva fornito in ritardo il riscontro alla richiesta di documentazione integrativa.

Infatti alla richiesta di documentazione integrativa inviata dall’Agenzia delle Entrate il 1° aprile 2016 è stato dato riscontro solo in data 3 luglio 2020. Il ritardo in questione, viene precisato dall’Istante, era stato causato da problematiche diverse, risolte poi al momento dell’invio dell’interpello.

Tuttavia, con la comparsa di esigenze nuove e diverse rispetto a quelle presenti nel 2014, la società in questione desidera variare la scelta inserita nella dichiarazione Iva 2014 sulle modalità di utilizzo del credito d’imposta, ovvero non vorrebbe più usufruirne in forma di rimborso, ma andare a cambiarlo in modalità di detrazione o compensazione.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate riguardo la presentazione integrativa dell’Iva

Per scegliere di variare la modalità di utilizzo del credito d’imposta si può utilizzare una presentazione integrativa dell’Iva. Tuttavia è necessario che questa sia trasmessa rispettando i termini e le modalità identificate dall’articolo 57 del dpr n. 633/72 per permettere le attività di accertamento indicate all’interno dell’articolo stesso.

La scadenza identificabile, come anche sottolineato dall’Agenzia delle Entrate all’interno della sua risposta, è quindi quella del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione da modificare.

Il comma 3 del suddetto articolo 57 del dpr 633/72 afferma che, nel caso in cui, in seguito alla richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale, dovesse intercorrere un periodo superiore a quindici giorni tra la data di notifica della richiesta di documenti da parte dell’ufficio e la data della loro consegna, allora il termine di decadenza, relativo agli anni in cui si è formata l’eccedenza detraibile chiesta a rimborso, è anch’esso differito di un periodo di tempo pari a quello compreso tra il sedicesimo giorno e la data di consegna dei documenti.

Non sono ammesse deroghe in questo caso però. Infatti, come anche precisato dall’Agenzia delle Entrate, il rinvio previsto dal comma 3 ha una funzione cautelativa di evitare frodi da parte di quei contribuenti che vorrebbero far decorrere i termini di decadenza per le attività di accertamento.

Si tratta quindi di uno strumento di controllo, ed è una misura posta a presidio dei poteri dell’Ufficio, la cui applicazione è conseguenza di un comportamento scorretto o omissivo da parte del contribuente. Proprio per questo non può risultare in un beneficio a favore del contribuente scorretto.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate è quindi che non sono ammesse deroghe per la presentazione integrativa dell’Iva, che ha scadenza sempre al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione e quindi l’allungamento dei termini per l’Erario non ha effetti per il contribuente.

Presentazione integrativa dell’Iva per rettificare una scelta: quando è possibile

È infatti possibile presentare una dichiarazione integrativa dell’Iva allo scopo di rettificare una scelta, ovvero modificando da rimborso a detrazione/compensazione, quando vengano rispettate anche specifiche richieste, sempre tenendo conto delle scadenze previste.

Le richieste che bisogna soddisfare per poter procedere in questo senso sono le seguenti:

  • è prima di tutto necessario che il rimborso non sia ancora stato eseguito;
  • la dichiarazione integrativa va presentata entro e non oltre i termini previsti dall’articolo 57 del decreto del presidente della Repubblica n. 633 del 1972;
  • infine, all’interno della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa stessa bisogna andare a indicare il credito risultante dalla dichiarazione integrativa.

Come presentare la dichiarazione integrativa

Se si desidera procedere con la presentazione integrativa dell’Iva, è giusto ricordare che questa si può inviare solamente per via telematica. Chi volesse agire in questo senso può farlo sia in modalità autonoma, sia appoggiandosi a degli intermediari abilitati.

Fondamentale però, nel momento in cui si va a fare la presentazione, rispettare i termini richiesti per legge, come anche precisato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello in questione.

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