Isa: chi deve farli e chi è esonerato

Caterina Gastaldi

17 Maggio 2022 - 18:07

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Isa è un acronimo che sta per Indicatori sintetici di affidabilità, ecco chi è che deve farli e quali sono i soggetti esonerati nel 2022.

Isa: chi deve farli e chi è esonerato

L’introduzione degli Isa, Indici sintetici di affidabilità, da parte dell’Agenzia delle Entrate è stata fatta con l’intento di favorire l’assolvimento degli obblighi tributari e incentivare l’emersione spontanea di redditi imponibili, andando a migliorare la collaborazione tra i soggetti che devono farli e le istituzioni.

Si tratta di indici che svolgono la funzione di indicatori, misurando attraverso un metodo statistico- economico i dati e le informazioni fornite, e permettendo così di calcolare l’affidabilità di un determinato contribuente tramite un sistema di voti che va da 1 a 10, dove 10 è il massimo.

Quando un contribuente ha un voto pari o superiore a 8, ha così accesso a diversi vantaggi fiscali, poiché questi soggetti sono quelli che risultano avere un maggiore grado di affidabilità e correttezza dei comportamenti fiscali.

Vediamo quindi chi è che deve comunicare gli Isa e chi invece è esonerato da questo obbligo.

Chi sono i soggetti Isa

La presentazione Isa 2022 si riferisce all’anno precedente, ovvero il 2021. Normalmente i modelli devono essere inviati annualmente assieme alla dichiarazione dei redditi.

A dover presentare gli Isa sono quegli esercenti di attività d’impresa o di lavoro autonomo appartenenti ai settori agricoltura, manifatture, servizi, professioni, commercio che svolgono come attività prevalente un’attività scelta in base al proprio codice Ateco e per la quale risulti approvato un Isa a patto che non siano presente un motivo di esclusione.

Per attività prevalente si intende quella che durante il periodo d’imposta deriva il maggiore ammontare di ricavi o compensi. Come si fa a capire quale sia l’attività prevalente? Questa individuazione è effettuata con riferimento a una stessa categoria reddituale.

Questo significa che nel caso in cui il contribuente svolge diverse attività, alcune delle quali in forma d’impresa e altre in forma di lavoro autonomo, l’attività prevalente deve venire calcolata sia per le attività in forma di impresa, sia per quelle in forma di lavoro autonomo.

Nel caso in cui ci si trovasse ad avere due attività prevalenti:

  • se le due attività prevalenti sono categorie reddituali contraddistinte da codici attività afferenti Isa, allora il contribuente applica i diversi Isa per ognuna;
  • se invece le due categorie reddituali sono contraddistinte da codici attività compresi nello stesso Isa, allora il codice sarà da applicare sia per l’attività in forma di lavoro autonomo, sia per quello in forma di impresa, andando a compilare i quadri necessari.

Chi è escluso? I casi di esonero dagli Isa

Non tutti i contribuenti sono tenuti a presentare gli Isa, infatti ci si può trovare di fronte a diversi casi di esclusione.

A non dover presentare gli Isa sono:

  • coloro che hanno iniziato l’attività durante il periodo d’imposta che andrebbe presentato, questo si riferisce al periodo d’imposta in cui viene aperta la partita Iva, indipendentemente dal fatto che l’attività sia effettivamente iniziata durante quello stesso periodo d’imposta o meno;
  • in caso di cessazione dell’attività, si è esonerati dalla presentazione degli Isa, in questo caso la cessazione, per i contribuenti individuali, viene riconosciuta alla chiusura della partita Iva;
  • in caso di non normale svolgimento dell’attività, questa definizione, molto ampia, può essere causa di problemi, indica le attività che si trovano in liquidazione, in cui hanno dovuto subire una sospensione per ristrutturazioni degli immobili in cui venivano svolte le attività, o è stata modificata nel corso dell’anno, o si sono svolti eventi naturali particolari come eventi sismici;
  • i contribuenti che adottano il regime forfettario o il regime dei minimi non sono tenuti a dover presentare gli Isa, e sono anche esclusi alcuni contribuenti con particolari codici di esonero, come le imprese sociali (codice di esonero 10);
  • a essere esclusi sono anche coloro che superano un determinato limite di ricavi, che nel 2022 è di 5.164.569 euro;
  • infine, a essere esclusi sono anche i contribuenti che hanno subito un abbassamento dei ricavi del 33% rispetto al 2019 per via del Covid-19.

A questi si aggiungono alcune categorie che sono state escluse per il 2022, ovvero delle attività particolarmente colpite dal Covid-19, oltre, chiaramente, chiunque svolga un’attività che non è prevista nella lista dei codici Ateco dell’anno in questione.

È importante ricordare che alcune delle attività e dei contribuenti esonerati sono tenuti a compilare e inviare gli Isa, avendo premura di segnalare l’esonero utilizzando i codici specifici per ogni attività e motivazione, mentre altre non sono neanche obbligate a presentarli.

Isa: le novità 2022

Per il 2022 è stata confermata l’esclusione delle attività che hanno subito un abbassamento dei ricavi causa covid-19. Inoltre nel periodo d’imposta 2021, gli Isa non si applicheranno anche a:

  • le partite Iva aperte dal 1° gennaio 2019;
  • 29 attività economiche che hanno subito maggiormente gli effetti della pandemia, registrando quindi una variazione maggiore delle operazioni attive tra gli anni d’imposta 2021 e 2019;

Un esempio delle attività escluse a prescindere dal fatturato, per quest’anno, sono: impianti sportivi polivalenti, stadi, parchi divertimento, piscine, discoteche, altre attività di intrattenimento, o di trasporto come taxi o noleggio del conducente.

Anche in questo caso le attività escluse sono comunque tenute alla presentazione e comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali.

Inoltre l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato lo scorso 3 maggio, il software “il tuo Isa 2022”, ideato per la compilazione del proprio Isa, aggiornato per tenere conto degli interventi straordinari per cogliere gli effetti economici connessi all’emergenza Covid-19.

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