Infortunio sul lavoro: cosa fare? Retribuzione, procedura e novità

Teresa Maddonni

16/03/2021

16/06/2021 - 18:04

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Infortunio sul lavoro: cosa fare? Esiste una procedura specifica che bisogna seguire per ottenere l’indennità INAIL. Vediamo quale con la nostra guida completa e le novità anche in relazione al Covid.

Infortunio sul lavoro: cosa fare? Retribuzione, procedura e novità

Infortunio sul lavoro: cosa fare? una domanda che molti lavoratori potrebbero porsi cercando di orientarsi nella normativa in materia.

In caso di infortunio sul lavoro INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) garantisce una copertura assicurativa e quindi un’indennità sostituiva della retribuzione per i giorni in cui il lavoratore non può recarsi sul posto di lavoro.

In caso di infortunio sul lavoro il lavoratore dipendente e il datore di lavoro devono seguire una procedura affinché INAIL riconosca l’indennità.

L’infortunio sul lavoro è coperto anche per lo smart working e da febbraio 2021 la procedura di denuncia online è prevista da INAIL anche per chi si trova in modalità di lavoro agile. Non solo, INAIL da inizio pandemia ha riconosciuto il contagio sul lavoro per Covid come infortunio.

Vediamo allora con la nostra guida completa cosa fare in caso di infortunio sul lavoro e quando si determina, le tabelle INAIL di indennizzo, come è calcolata quindi la retribuzione e chi paga.

Infortunio sul lavoro: cos’è

Prima di vedere cosa fare in caso di infortunio sul lavoro cerchiamo di capire cos’è.

Per infortunio sul lavoro si intende ognuna di quelle lesioni in cui può incorrere il lavoratore durante la sua attività lavorativa. La lesione ha alla base una causa violenta che, secondo l’articolo 2 DPR n. 1124/65 “Testo Unico INAIL”, può determinare:

  • inabilità al lavoro temporanea;
  • inabilità al lavoro permanente;
  • morte.

L’infortunio sul lavoro può verificarsi anche fuori orario qualora sia comunque la prestazione di lavoro stessa a determinare la lesione.

INAIL, come abbiamo detto, riconosce una determinata copertura assicurativa in caso di infortunio sul lavoro e in particolare:

  • prestazioni sanitarie;
  • indennità per l’inabilità permanente o temporanea del lavoratore, e ai superstiti in caso di morte del lavoratore.

Un tipo particolare di infortunio sul lavoro che viene disciplinato dalla normativa in materia, introdotto dall’articolo 12 del decreto n.38/2000, è quello in itinere. L’infortunio in itinere è contemplato in tre i casi:

  • quando il lavoratore si sposta dalla sua abitazione al luogo di lavoro o viceversa;
  • quello che avviene nello spostamento da un primo luogo di lavoro a un altro nel caso in cui il lavoratore sia impegnato in diversi rapporti;
  • quando il lavoratore si sposta dal luogo di lavoro a quello in cui solitamente si consumano i pasti se nell’azienda non è presente una mensa o viceversa.

A questo punto molti lavoratori potrebbero chiedersi cosa fare in caso di infortunio sul lavoro e soprattutto a quanto ammonta la retribuzione spettante.

Ma chi paga in caso di infortunio sul lavoro? A corrispondere l’indennità al lavoratore sono INAIL e il datore di lavoro.

Cosa fare in caso di infortunio sul lavoro? Obblighi lavoratore e datore di lavoro

In caso di infortunio sul lavoro il lavoratore e il datore di lavoro dovranno seguire un’opportuna procedura. Cosa fare? Sia il lavoratore sia il datore di lavorio hanno pertanto degli obblighi da adempiere affinché INAIL riconosca l’infortunio sul lavoro e la corrispondente indennità.

Per prima cosa il lavoratore che si è infortunato sul lavoro deve darne tempestiva comunicazione al datore di lavoro per poi recarsi dal medico aziendale, se previsto, o al Pronto Soccorso. Il passo successivo infatti è ottenere il certificato medico rilasciato a seguito delle cure ricevute. Nel certificato medico vengono indicati diagnosi e giorni di inabilità al lavoro.

Anche il medico nel caso di infortunio sul lavoro ha un obbligo e infatti deve trasmettere telematicamente a INAIL il certificato medico.

Il lavoratore ha l’obbligo tuttavia, ricevuto il certificato medico, di cominciarne gli estremi al datore di lavoro e in particolare:

  • numero identificativo;
  • data di rilascio;
  • giorni di prognosi e altre informazioni utili.

Una volta ricevute queste informazioni il datore di lavoro, a seconda dei casi, deve:

  • comunicare l’infortunio sul lavoro a INAIL;
  • denunciare l’infortunio sul lavoro a INAIL.

Il datore di lavoro ha tempo due giorni, da quando apprende dell’infortunio sul lavoro dal lavoratore, per assolvere agli obblighi suddetti nei confronti di INAIL.

Infortunio sul lavoro: comunicazione o denuncia?

Nel caso di infortunio sul lavoro il datore di lavoro deve procedere alla comunicazione o alla denuncia in via telematica a INAIL, online anche per lo smart working da febbraio 2021, a seconda dei giorni di prognosi previsti.

Il datore di lavoro deve, attraverso il servizio online INAIL, quindi procedere:

  • alla comunicazione dell’infortunio sul lavoro se l’evento ha determinato una prognosi di un solo giorno e prolungata fino a 3. Tale comunicazione ha fini statistici;
  • alla denuncia dell’infortunio sul lavoro se la prognosi è superiore a 3 giorni oltre il giorno in cui l’evento si è verificato. La denuncia è fondamentale affinché INAIL riconosca l’infortunio sul lavoro e l’indennità prevista.

Da febbraio 2021 la denuncia o comunicazione di infortunio online, e quindi non con la modulistica tradizionale, è prevista come abbiamo detto anche per chi è in smart working e per altre categorie di lavoratori quali:

  • rider;
  • beneficiari del reddito di cittadinanza in attività nell’ambito dei Progetti utili alla collettività (polizza Assicurati PIC);
  • studenti impegnati in attività di alternanza scuola-lavoro.

Se il datore di lavoro ritarda nella comunicazione o denuncia dell’infortunio sul lavoro incorre in una sanzione amministrativa:

  • dai 548,00 a 1.972,80 euro in caso di omessa o tardiva comunicazione dell’infortunio sul lavoro tra uno e tre giorni;
  • dai 1.096,00 a 4.932,00 euro nei casi di omessa o tardiva denuncia di infortunio.

Chi paga in caso di infortunio sul lavoro? Importo della retribuzione nel 2021

Come abbiamo anticipato a pagare per l’infortunio sul lavoro sono il datore di lavoro e INAIL e nel dettaglio:

  • la retribuzione dell’infortunio sul lavoro spetta al datore di lavoro a partire dal giorno dell’evento che ha causato il danno al lavoratore;
  • all’INAIL oltre il quarto giorno (motivo per cui la denuncia dell’infortunio, come abbiamo anticipato, è fondamentale per ottenere la copertura assicurativa).

La retribuzione che viene erogata al lavoratore dal datore di lavoro in caso di infortunio sul lavoro ammonta:

  • al 100% per il giorno in cui è avvenuto l’incidente, considerato giornata di lavoro completa;
  • al 60% per i 3 giorni successivi dovuti dal datore di lavoro, salvo diverse disposizioni contenute nei CCNL.

Come abbiamo già affermato, la retribuzione a partire dal quarto giorno in poi è erogata dall’INAIL e al lavoratore spetta in questo caso un indennità pari al:

  • 60% della retribuzione fino al 90° giorno di infortunio;
  • 75% della retribuzione media giornaliera dal 91° giorno e fino alla completa guarigione del lavoratore.

Al fine di calcolare la retribuzione media giornaliera, si considera quella che è stata effettivamente erogata nei 15 giorni precedenti l’infortunio.

Nella maggior parte dei casi è prevista un’integrazione rispetto al trattamento INAIL da parte del datore, che consente la copertura dell’indennità giornaliera del 100%.

Importante sottolineare che in alcuni CCNL è previsto un limite temporale per l’infortunio sul lavoro: dopo 180 giorni di astensione infatti il lavoratore non ha diritto a conservare il posto di lavoro.

L’indennità erogata dall’INAIL in caso di infortunio sul lavoro spetta al lavoratore anche per i festivi ed è anticipata dal datore di lavoro che la eroga nella prima busta paga utile.

Danno biologico e tabelle di indennizzo

L’infortunio sul lavoro può avere conseguenze assai gravi tanto da determinare un danno biologico per il lavoratore. INAIL nel caso di danno biologico eroga un’indennnità che tiene conto della gravità dello stesso. INAIL determina il danno tenendo conto di una tabella prevista dal decreto n.38/2000.

  • se l’infortunio sul lavoro determina una menomazione permanente di entità tra il 6% e il 15% viene erogato un indennizzo in capitale. Lo stesso viene determinato sulla base della Tabella indennizzo danno biologico in capitale di cui al D.M. 12 luglio 2000 come modificato dal D.M. 45/2019 per il triennio 2019-2021 e che riportiamo di seguito;
  • se l’infortunio sul lavoro determina una menomazione permanente di entità tra il 16% e il 100% l’indennizzo viene erogato in rendita. L’importo si compone di una parte relativa al risarcimento del danno subito e una parte per il reddito che il lavoratore non è più in grado di produrre. La tabella cui fare riferimento, oltre quella di indennizzo per danno biologico in capitale, è quella dei coefficienti che determina la percentuale in rapporto a quella che era la retribuzione del lavoratore prima dell’infortunio.

In caso di morte del lavoratore per infortunio sul lavoro INAIL eroga una rendita o un contributo una tantum ai superstiti provvedendo anche all’elargizione dell’assegno funerario.

Tabella indennizzo danno biologico in capitale 2019-2021

Ricordiamo che a dicembre INAIL ha comunicato la rivalutazione degli importi per l’infortunio sul lavoro e malattia professionale dal 1° luglio 2020 e fino al 30 giugno 2021 per i settori di industria/navigazione e agricoltura.

Infortunio sul lavoro: quando viene pagata l’indennità INAIL

Una volta verificata la regolarità dell’accaduto, l’INAIL eroga al lavoratore l’indennità prevista dal quarto giorno successivo all’infortunio, la quale può essere anticipata nella busta paga del lavoratore e rimborsata in seguito dall’INAIL al datore di lavoro.

Per prognosi superiore a 20 giorni vengono erogati acconti al lavoratore ed il saldo è corrisposto al momento della guarigione clinica.

Come per la malattia professionale, gli esami diagnostici sono esenti dal ticket per tutta la durata della inabilità temporanea al lavoro.

Come avviene il pagamento? Le opzioni per la retribuzione sono molteplici:

  • assegno circolare o vaglia postale (solo per importi non superiori a 1.000 euro);
  • accredito su c/c bancario o postale (obbligatorio per importi superiori ai 1.000 euro);
  • accredito su libretto di deposito nominativo bancario o postale (obbligatorio per importi superiori ai 1.000 euro);
  • carta prepagata dotata di codice IBAN;
  • negli istituti di credito convenzionati con l’INPS per i titolari di rendita che riscuotono all’estero.

Visite fiscali anche per infortunio sul lavoro?

Concludiamo la nostra guida con un dubbio che molti lavoratori potrebbero avere in caso di infortunio sul lavoro e al quale INAIL ha risposto attraverso le Faq: le visite fiscali a domicilio, quindi le fasce di reperibilità, valgono anche in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale?

Le visite fiscali sono competenza di INPS e INAIL risponde in merito:

“L’INAIL non effettua controlli domiciliari e, quindi, non esistono fasce orarie di reperibilità che devono essere rispettate nei confronti dell’Istituto. Ai sensi dell’art. 12 L. 67/1988, le competenze in materia di accertamento, certificazione ed ogni altre prestazione medico legale sui lavoratori tecnopatici ed infortunati spettano all’INAIL secondo le modalità vigenti. In tal senso si è recentemente espressa la Presidenza del Consiglio dei Ministri in risposta ad una richiesta di chiarimenti in merito alla permanenza o meno dell’obbligo di reperibilità del personale dipendente (sia pubblico che privato) assente a seguito di infortunio sul lavoro, precisando che tale circostanza non è direttamente riscontrabile dall’INPS, rientrando piuttosto tra le competenze dell’INAIL.”

L’INAIL può tuttavia convocare il lavoratore per una visita di controllo presso i suoi ambulatori. Specifica ancora INAIL nella Faq in merito alle visite fiscali per infortunio sul lavoro:

“Tuttavia – come stabilito dalla sentenza 15773 del 9 novembre 2002 - i CCNL possono prevedere l’obbligo di reperibilità nelle fasce orarie anche per le assenze dei lavoratori dovute a infortunio o a malattia professionale. Il mancato rispetto di tale obbligo, se accertato dai medici ASL o INPS, autorizza il datore di lavoro ad applicare la sanzione disciplinare, eventualmente prevista dal CCNL, ma non comporta la perdita delle indennità INAIL da parte del lavoratore.”

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