Indennità di reperibilità busta paga: cos’è, quando spetta e importi

Claudio Garau

11/08/2022

11/08/2022 - 13:54

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L’indennità di reperibilità è prevista dai contratti collettivi al fine di compensare la disponibilità del lavoratore ad essere chiamato per lavorare fuori orario. I dettagli.

Indennità di reperibilità busta paga: cos’è, quando spetta e importi

Talvolta al dipendente è chiesto di rendersi disponibile per lavorare anche quando si trova al di fuori dell’orario di lavoro. Ebbene sì, oggi con le moderne tecnologie è molto facile essere rintracciati e contattati mentre si è casa, al parco o in qualsiasi altra situazione di tempo libero. Ciò è ammesso dalle norme nel contratto collettivo e risponde a una ben precisa esigenza, ovvero quella di essere reperibili e raggiungere il luogo di lavoro nel più breve tempo per svolgere la prestazione richiesta.

Di seguito vogliamo occuparci proprio della reperibilità e della correlata indennità di reperibilità, che sussiste a “coprire” questo ulteriore impegno e sforzo del lavoratore, il quale si rende disponibile per delle ore ulteriori di lavoro.

Vedremo le caratteristiche generali di questo istituto e chiariremo in quali specifiche circostanze spetta la relativa indennità in busta paga. Infine faremo qualche esempio pratico, appoggiandoci ad alcuni Ccnl di categoria. I dettagli.

Indennità di reperibilità: il contesto e gli elementi di riferimento

Prima di soffermarci sulla relativa indennità, consideriamo che cos’è la reperibilità e come inquadrarla per non sbagliare. Essa tecnicamente è una prestazione strumentale e accessoria rispetto alla prestazione di lavoro principale, ovvero si aggiunge in via eventuale e si collega a quest’ultima.

Dal punto di vista pratico, il lavoratore si mette a disposizione del datore di lavoro - ed è chiamato - per far fronte a esigenze improvvise, imprevedibili e che necessitano una pronta risposta. Obiettivo della reperibilità è evitare danni alla produzione o rischi per cose o persone.

In mancanza di disposizioni di cui al Ccnl, gli accordi individuali possono indicare la facoltà di chiamata dell’azienda sul cellulare di lavoro, ma altri strumenti di comunicazione comunque immediati sono l’sms o la comunicazione via mail o app aziendale.

In estrema sintesi, la reperibilità si caratterizza dunque nei seguenti elementi:

  • la richiesta al lavoratore subordinato di rendersi disponibile al di là del normale orario di lavoro;
  • la finalità di rispondere a una chiamata del datore per svolgere una prestazione lavorativa fuori orario, ma non rinviabile.

Ovviamente il dipendente reperibile è tenuto a rispondere con prontezza alla chiamata dell’azienda e a recarsi celermente sul luogo di lavoro. Se un dipendente si rende irreperibile va incontro a possibili provvedimenti sanzionatori del datore di lavoro, se dette condotte sono previste come sanzionabili nel regolamento disciplinare. Analoghe conseguenze valgono per i dipendenti che arrivano in ritardo.

Ecco perché non si può mai parlare di “reperibilità” nell’ambito dell’orario ordinario, ovvero nell’arco di tempo in cui il dipendente è sul luogo di lavoro a disposizione del datore.

La finalità della reperibilità

Lo ribadiamo per chiarezza: la reperibilità consiste in una clausola contrattuale che consente all’azienda di regolare, con il suo lavoratore subordinato, un determinato impegno oltre il normale orario di lavoro. Tieni conto però che detto impegno non può avere contorni indefiniti, ma deve essere limitato alla disponibilità di reperimento allo scopo di risolvere improvvisi problemi in ufficio, dare risposte tecniche e così via.

Non dimentichiamo poi che la reperibilità non si trova ovunque, in tutte le tipologie di lavoro e in tutti i Ccnl di categoria. La troviamo infatti in contesti specifici in cui possono effettivamente emergere problematiche e urgenze a cui il lavoratore reperibile può e deve porre rimedio o offrire soluzione. Pensiamo ad es. agli esercenti una professione sanitaria oppure ai lavoratori addetti alla manutenzione di impianti e macchinari, ma l’elenco potrebbe essere ben più lungo.

Attenzione poi a non confondere la reperibilità con lo straordinario. Infatti quest’ultima è una prestazione continuativa che va oltre le normali ore di lavoro, mentre l’urgenza e l’imprevedibilità - come abbiamo visto - caratterizzano e individuano la reperibilità.

I limiti alla reperibilità

La chiamata per reperibilità deve essere circoscritta alla specifica prestazione urgente di cui il datore ha bisogno, ma dovrà anche essere limitata dal punto di vista della durata. Perciò, anche su questo punto, la reperibilità richiesta al lavoratore dovrà rispettare quanto indicato nel Ccnl di riferimento ovvero, in assenza di disposizioni specifiche, dai contratti aziendali o regolamenti interni.

In ogni caso e anche in mancanza di previsioni collettive, ricorda che l’impegno che può essere richiesto causa reperibilità (comunque da formalizzarsi sempre in maniera scritta) non dovrà assumere caratteristiche tali da condizionare eccessivamente la vita familiare e sociale. Anche qui come ad es. nel caso delle ferie, deve dunque aversi un bilanciamento e contemperamento delle distinte esigenze e diversi interessi di azienda e lavoratore.

Nella prassi dei rapporti di lavoro, i limiti di durata alla reperibilità fanno riferimento al numero massimo di giornate consecutive di reperibilità nella stessa settimana e al numero massimo di settimane consecutive di reperibilità.

Dove trovare le regole sulla reperibilità?

Se sei un lavoratore alle dipendenze, probabilmente vorrai saperne di più sulle fonti normative in materia. Perciò: dove troviamo le regole sul meccanismo della reperibilità e sulla correlata indennità di reperibilità? Ebbene, sappi che non è la legge a disciplinare nel dettaglio la reperibilità. Pertanto, come lavoratore subordinato dovrai sempre fare riferimento - come sopra accennato - ai Ccnl di categoria (ovvero a quello che si applica al tuo lavoro, in particolare), o in mancanza, ai contratti territoriali, aziendali o anche ai regolamenti interni.

Non solo. In mancanza di riferimenti alle fonti appena citate, ricorda che la reperibilità può essere comunque definita e regolata in accordi individuali ad hoc tra azienda e lavoratore, talvolta inclusi nel contratto di assunzione.

Attenzione però: la condizione chiave in questi casi è il consenso effettivo del lavoratore a essere reperibile quando serve. Il sì del dipendente dovrà chiaramente emergere a mezzo firma per accettazione delle condizioni indicate, in calce al contratto di assunzione o con accordo sottoscritto in un secondo tempo.

Tieni conto inoltre di questo dettaglio nient’affatto secondario: anche e soprattutto la regolamentazione individuale della reperibilità (con ciò che ne consegue anche a livello di indennità di reperibilità) dev’essere tale da non generare per il dipendente un disagio eccessivo in relazione alla propria vita privata, familiare e sociale.

Indennità di reperibilità: cos’è

Come detto alla reperibilità corrisponde la relativa indennità. Chiaramente questo supplemento di impegno richiesto al lavoratore non può restare fine a se stesso, ma dovrà essere adeguatamente remunerato con una indennità ad hoc, da liquidarsi con le altre spettanze del mese.

Chiaramente alla prestazione del lavoratore che si rende disponibile e reperibile per il supplemento di lavoro, si abbina allora la controprestazione del datore di lavoro o azienda. Ovviamente ci riferiamo alla cosiddetta indennità di reperibilità, reperimento o disponibilità, che serve a compensare il disagio legato al fatto di mantenersi pronti per un’eventuale chiamata aziendale. Detta indennità può essere formata da un ammontare fisso mensile o da un’indennità fissa per ciascuna chiamata o da una percentuale sulla retribuzione. Sarà il tuo Ccnl di riferimento a dettagliare il calcolo e dunque l’importo dell’indennità in base alla situazione concreta in cui ti troverai.

Il trattamento economico dell’indennità di reperibilità in busta paga

In ogni caso, se regolato dal Ccnl di riferimento, il trattamento economico da parte dell’azienda non potrà essere più basso di quanto previsto nell’accordo collettivo. Come regola consueta già vista altrove, anche in questo ambito sono comunque sempre possibili trattamenti di maggior favore rispetto al contratto nazionale.

In mancanza di disposizioni ad hoc nel Ccnl, l’individuazione concreta dell’indennità di reperibilità spetta invece ai contratti aziendali o regolamenti interni. Questo importo deve essere chiaramente indicato nella busta paga, dettagliando cifra dell’importo base, numero di giorni o settimane di reperibilità e importo totale dell’indennità.

La somma dell’indennità di reperibilità andrà liquidata con i normali elementi mensili come retribuzione, straordinari e altre indennità variabili. Non solo. L’indennità in oggetto sarà soggetta alle trattenute per contributi Inps e alla tassazione Irpef. In ogni caso, la liquidazione delle ore di lavoro successive alla chiamata sarà messa nero su bianco sulla busta paga, che il datore di lavoro deve consegnarti all’atto del versamento delle spettanze.

Indennità di reperibilità: due esempi pratici

Vediamo infine due esempi di indennità di reperibilità, che possono aiutarci a fare ancora maggiore chiarezza su questi argomenti.

Nel Ccnl comparto sanità viene ad es. previsto che il servizio in oggetto sia limitato ai turni notturni e ai giorni festivi, assicurando il riposo settimanale. Mentre la disponibilità del lavoratore ha durata massima di dodici ore. L’indennità oraria è pari a euro 1,80 lorde, eventualmente elevabile in sede di contrattazione integrativa - precisa il citato Ccnl. Due turni della durata di dodici ore ciascuno sono prevedibili soltanto nei giorni festivi.

Inoltre sussiste il limite di durata per il quale non potranno essere disposti per ogni dipendente più di sette turni di reperibilità al mese. Nel Ccnl comparto sanità è escluso dalla possibile chiamata fuori orario il personale del ruolo amministrativo.

Per quanto attiene invece il Ccnl cooperative sociali, il servizio di reperibilità è di norma circoscritto ai periodi notturni, festivi e prefestivi e ha una durata massima di 12 ore e minima di 4 ore. L’indennità oraria lorda è pari a 1,55 euro e, di regola, non potranno essere disposti, per ogni dipendente, più di 8 turni di pronta disponibilità ogni mese.

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