Indennità come voce fissa di paga: cosa cambia per Tfr e mensilità aggiuntive?

Paolo Ballanti

17 Ottobre 2022 - 20:22

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Perché è così importante decidere se un’indennità dev’essere considerata o meno come voce di paga fissa? Che impatto ha questa scelta su altri istituti? In questa guida ve ne spiegheremo il motivo.

Indennità come voce fissa di paga: cosa cambia per Tfr e mensilità aggiuntive?

La retribuzione dei lavoratori dipendenti è definita in generale dai singoli contratti collettivi nazionali di lavoro applicati, i quali individuano l’ammontare degli importi lordi che devono essere garantiti in ogni periodo di paga.

A tal proposito si parla di «voci di paga fisse», dal momento che non sono condizionate dal numero di ore lavorate o da altre variabili, come accade, ad esempio, al compenso per lavoro straordinario, supplementare, festivo o notturno. Per queste ultime si parla, non a caso, di «voci paga variabili».

La differenza tra voci di paga fisse e variabili non riguarda soltanto quanto appena descritto ma la loro stessa collocazione in busta paga:

  • Le voci di paga fisse occupano apposite caselle nella parte alta del cedolino, ognuna con la descrizione dell’importo e un totale mensile di tutte le voci, successivamente definito a livello giornaliero e orario;
  • Le voci di paga variabili sono invece indicate nel «corpo del cedolino», quell’enorme spazio centrale in cui sono indicati gli elementi che, in ogni periodo di paga, sono soggetti a variazioni.

Mentre le somme previste dal contratto collettivo, differenziate in base al livello di inquadramento, come paga base, scatti di anzianità e terzo elemento, sono a tutti gli effetti ricomprese tra le voci di paga fisse, la questione è diversa per tutti quegli importi aggiuntivi riconosciuti dall’azienda al lavoratore. Se infatti, di norma, le somme a titolo di superminimo (assorbibile o meno), indennità di funzione e assegno ad personam sono ricomprese tra le voci di paga fisse, la questione si complica per tutte le altre indennità che il datore può riconoscere per le ragioni più disparate (si pensi all’indennità riservata ai dipendenti che possiedono determinate abilitazioni o patenti di guida).

In tal caso, l’azienda è tenuta a decidere se riconoscere le somme come fisse o variabili.

La scelta dev’essere comunicata al dipendente all’interno della lettera di assegnazione dell’importo o direttamente nel contratto di assunzione, se la voce in questione è attribuita sin dall’inizio del rapporto.

Analizziamo in dettaglio quanto questa decisione aziendale incide su tredicesima, ferie, permessi, Tfr, lavoro straordinario e supplementare.

Indennità come voce fissa di paga: cosa cambia per Tfr e mensilità aggiuntive?

Calcolo delle mensilità aggiuntive

Le voci di paga fisse, a differenza di quelle variabili, vengono conteggiate nel calcolo della tredicesima (ed eventuale) quattordicesima mensilità.

Se consideriamo il caso di un dipendente in forza dal 1° gennaio 2014, questi ha diritto a una tredicesima, in base al contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl) applicato, pari a una mensilità di retribuzione.

Di conseguenza, si prendono a riferimento le voci di paga fisse, come:

  • Paga base corrispondente a euro 1.500,00 lordi;
  • Scatti di anzianità pari a euro 20,33 lordi.

Pertanto, la tredicesima erogata a dicembre sarà pari a 1.520,33 euro lordi.

Se l’azienda riconosce all’interessato un’indennità per patente C pari a euro 100,00 lordi, come voce di paga fissa, la tredicesima aumenterà a 1.620,33 euro lordi.

Identiche considerazioni (e calcoli) devono essere fatti se il Ccnl applicato o il contratto aziendale, prevedono il pagamento della quattordicesima mensilità.

Calcolo di ferie e permessi

Le ferie e i permessi sono un esempio di assenza giustificata del dipendente, durante la quale lo stesso mantiene il diritto alla retribuzione come se avesse svolto attività lavorativa.

Non a caso, per quantificare il compenso spettante durante la fruizione di ferie - permessi si assume la retribuzione oraria.

Questa si ottiene dividendo il totale mensile delle voci di paga fisse per il divisore imposto dal Ccnl applicato.

Riprendiamo l’esempio precedente e ipotizziamo che il divisore orario sia 165:

  • Senza indennità, la retribuzione oraria corrisponde a 1.520,33 / 165 = 9,21412 euro;
  • Con l’indennità tra le voci di paga fisse, la retribuzione oraria è pari a 1.620,33 / 165 = 9,82018 euro.

Il lavoratore che si assenta per 40 ore di ferie avrà pertanto diritto a, rispettivamente:

  • Retribuzione per ferie godute (senza indennità) euro 9,21412 * 40 = 368,56 euro lordi;
  • Retribuzione per ferie godute (con indennità) euro 9,82018 * 40 = 392,81 euro lordi.

Calcolo del Tfr

Nel calcolo del Tfr devono essere ricomprese tutte le somme riconosciute in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale, incluso l’equivalente delle prestazioni in natura, senza considerare le somme pagate a titolo di rimborso spese.

A differenza di quanto avviene per il calcolo delle mensilità aggiuntive e delle ferie, in tema di Tfr nulla cambia se l’indennità è considerata o meno tra le voci di paga fisse.

Non a caso, il calcolo del Tfr lordo, quale risultato della formula retribuzione utile Tfr / 13,5, includerebbe comunque l’indennità in quanto somma corrisposta in dipendenza del rapporto a titolo non occasionale.

Calcolo di straordinari e supplementari

A fronte dello svolgimento di una prestazione lavorativa eccedente determinate soglie temporali, il dipendente ha diritto a:

  • Compenso per lavoro straordinario, se le ore lavorate eccedono l’orario di lavoro settimanale a tempo pieno;
  • Compenso per lavoro supplementare, se le ore lavorate eccedono l’orario di lavoro settimanale previsto nel contratto individuale di lavoro o nelle intese successivamente intercorse tra azienda e dipendente, restando comunque nei limiti del tempo pieno (superato il quale scatta lo straordinario).

Per calcolare quanto spetta a titolo di supplementare o straordinario si assume la retribuzione oraria che, come già visto, è influenzata dal considerare o meno le indennità tra le voci di paga fisse. Una volta individuata la retribuzione oraria, la stessa viene maggiorata grazie a una determinata percentuale fissata dal Ccnl applicato.

Per meglio comprendere quanto anticipato, se il lavoratore dell’esempio di cui sopra ha svolto lavoro straordinario diurno, maggiorato al 30% come previsto dal Ccnl applicato, la retribuzione oraria per lo straordinario sarà:

  • Senza indennità, 9,21412 euro + 2,76424 euro (30% di 9,21412) = 11,98 euro;
  • Con l’indennità tra le voci di paga fisse, 9,82018 euro + 2,94605 euro (30% di 9,82018) = 12,77 euro.

Ottenuta la retribuzione oraria maggiorata, la stessa dev’essere moltiplicata per le ore di straordinario svolte.

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