Fattura elettronica: cosa fare in caso di scarto

Anna Maria D’Andrea

18 Febbraio 2019 - 16:05

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Fattura elettronica scartata? Ci sono cinque giorni di tempo per il nuovo invio. Particolare attenzione nel caso di scarto in prossimità della liquidazione IVA, per evitare l’applicazione delle sanzioni. Le istruzioni punto per punto su cosa fare.

Fattura elettronica: cosa fare in caso di scarto

Fattura elettronica scartata dal SdI: facciamo il punto sulle regole previste in merito a cosa fare nel caso di ricezione della notifica di scarto.

La fattura elettronica scartata si considera non emessa e pertanto è necessario effettuare un nuovo invio del documento.

Termini, istruzioni e modalità di invio della fattura elettronica in caso di scarto sono quelli contenuti nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13/E del 2 luglio 2018.

Chiarimenti per i quali sono sorti numerosi dubbi, soprattutto per le fatture scartate in prossimità del termine di liquidazione IVA e sulla corretta imputazione dell’imposta.

Così come disposto dal provvedimento del 30 aprile 2018, il SdI effettua per ogni file della fattura elettronica i dovuti controlli e, in caso di mancato superamento, entro 5 giorni dalla data di trasmissione sarà recapitata una ricevuta di scarto del file.

Fattura elettronica: cosa fare in caso di scarto

Nel caso di mancato superamento dei controlli effettuati dal SdI, la fattura elettronica trasmessa sarà scartata dal sistema e, entro il limite massimo di cinque giorni, ne sarà data comunicazione al soggetto trasmittente.

La fattura scartata si considera non emessa e pertanto ciò comporta l’obbligo di effettuare un nuovo invio.

I chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 13/E del 2 luglio 2018 forniscono una lettura combinata delle nuove modalità di fatturazione elettronica e della normativa IVA.

In primo luogo, per chiarire cosa fare in caso di scarto della fattura elettronica, le Entrate affrontano il caso di un contribuente che ha già proceduto alla registrazione del documento.

In tal caso sarà necessario effettuare una variazione contabile valida ai soli fini interni, senza la trasmissione di alcuna nota di variazione al SdI.

Come fare il nuovo invio della fattura elettronica scartata

La fattura elettronica scartata dovrà essere inviata nuovamente al SdI entro il termini di cinque giorni dalla data di notifica dello scarto.

In merito alle modalità di emissione, la circolare dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che è preferibile sia indicata la stessa data e numero del documento originario.

Tuttavia, nei casi in cui non sia possibile l’emissione del documento con lo stesso numero e la stessa data, le soluzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate sono le seguenti:

  • è possibile l’emissione di una fattura con nuovo numero e data (coerenti con gli ulteriori documenti emessi nel tempo trascorso dal primo inoltro tramite SdI), per la quale risulti un collegamento alla precedente fattura scartata da Sdi e successivamente stornata con variazione contabile interna onde rendere comunque evidente la tempestività della fattura stessa rispetto all’operazione che documenta;
  • è ammessa l’emissione di una fattura come sopra riportato, ricorrendo ad una specifica numerazione che, nel rispetto della sua progressività, faccia emergere che si tratta di un documento rettificativo del precedente, variamente viziato e scartato dal SdI. Si pensi a numerazioni quali “1/R” o “1/S” volte ad identificare le fatture, inserite in un apposito registro sezionale, emesse in data successiva in luogo di quella prima scartata dal SdI.

L’Agenzia delle Entrate fornisce un esempio del secondo caso:

a fronte delle fatture n. 1 del 2/01/2019 e n. 50 dell’1/03/2019 (uniche 2 fatture del contribuente scartate dal SdI sino a quella data), potranno essere emesse la n. 1/R del 10/01/2019 e la n. 50/R dell’8/03/2019 annotate nell’apposito sezionale.

Fattura elettronica scartata e liquidazione IVA

Andiamo ora ad affrontare uno dei dubbi dei contribuenti: come comportarsi nel caso di scarto di una fattura elettronica trasmessa in prossimità del termine per la liquidazione IVA?

Con l’avvicinarsi della scadenza del 18 febbraio, che ha visto impegnati i contribuenti con liquidazione mensile nell’emissione delle fatture del mese di gennaio, è stata Assosoftware a fornire alcuni importanti chiarimenti in merito alla corretta imputazione dell’IVA.

Prendiamo ad esempio una fattura di gennaio, datata 31/01/2019, trasmessa al SdI il 14 febbraio e scartata con ricevuta recapitata il 16 febbraio. In tal caso, tenuto conto che si tratta di un’operazione effettuata a gennaio, la fattura dovrà essere conteggiata nell’IVA vendite del mese di gennaio, anche in presenza di scarto da parte del SdI.

Stessa regola vale qualora non sia stato ancora recapitato l’esito della trasmissione da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Sanzioni pieni per l’omesso o irregolare versamento IVA

In merito al corretto versamento dell’IVA, è bene ricordare che l’Agenzia delle Entrate ha messo chiari “paletti” sulla riduzione delle sanzioni prevista fino a luglio.

I titolari di partita IVA avranno tempo fino al termine di liquidazione IVA per l’emissione della fattura.

La cosiddetta “moratoria”, introdotta dal Decreto n. 119/2918, prevede che fino al mese di luglio (settembre per i contribuenti mensili) sarà possibile emettere fattura elettronica entro la liquidazione del mese successivo beneficiando della riduzione al 20 per cento della sanzione.

Sanzione che tuttavia non si riduce nel caso di omesso o irregolare versamento IVA.

La sanzione riducibile al 20% è soltanto quella prevista dall’articolo 6 del Decreto Legislativo n. 471/97, che prevede il versamento di una somma che va dal 90 al 180% dell’imposta relativa all’operazione nel caso di ritardo di fatturazione delle operazioni.

Al contrario, la sanzione prevista dall’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471/97, relativa appunto all’omesso o irregolare versamento IVA, si applicherà senza alcuna riduzione e sarà pari come di consueto al 30% dell’imposta (sanabile con ravvedimento operoso).

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