Fattura elettronica: come si calcola la soglia dei 25.000 euro ai fini dell’esonero

Claudia Cervi

28 Giugno 2022 - 12:18

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Dal 1° luglio scatta l’obbligo di fattura elettronica per i forfettari, ma resta l’esonero per chi nel 2021 ha conseguito ricavi inferiori a 25.000 euro. Vediamo come si calcola la soglia.

Fattura elettronica: come si calcola la soglia dei 25.000 euro ai fini dell’esonero

A pochi giorni dall’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica per i forfettari, molti si domandano come si calcola la soglia dei 25.000 euro al di sotto della quale è ancora lecito l’esonero.

Fattura elettronica: per chi scatta l’obbligo dal 1° luglio 2022

I contribuenti in regime forfettario che nel 2021 hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro sono obbligati ad emettere, conservare e ricevere le fatture in formato elettronico a partire dal 1° luglio.

Il Decreto Pnrr pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 aprile ha infatti abolito l’esonero alla fatturazione elettronica che l’art. 1 comma 3 del Dlgs 127/2015 aveva previsto per i contribuenti in regime di vantaggio e forfettario.

Solo i contribuenti che non superano la soglia dei 25.000 euro potranno rinviare questo adempimento al 1° gennaio 2024. Ricordiamo anche che sono esentate dalla fatturazione elettronica tutte le prestazioni nel settore sanitario e i contribuenti che non risiedono in Italia.

Per alcune partite iva potrebbe essere difficile stabilire se nel 2021 questo limite sia stato o meno superato e se devono di conseguenza adeguarsi alla fattura elettronica già a partire dal 1° luglio. Vediamo quindi come si calcola.

Come si calcola la soglia dei 25.000 euro

Il riferimento per il calcolo del massimale annuo è l’articolo 18 del Dl 36/2022 (decreto attuativo delle misure del Pnrr) che a sua volta richiama il dettato del comma 54 Legge 190/2014 che disciplina i requisiti di accesso al regime forfettario. Il metodo di calcolo della soglia dei 25.000 euro è lo stesso utilizzato per stabilire l’applicazione del regime forfettario per coloro «che hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000».

Si tratta dunque di ricavi e compensi conseguiti applicando il regime di cassa (art. 18 comma 1 Dpr 600/173).

Concorrono a formare il massimale dei 25.000 euro tutti i ricavi e compensi relativi a diverse attività esercitate, come nel caso di partite iva contraddistinte da più codici Ateco, e i proventi derivanti dal diritto di autore.

Casi particolari: esempi di calcolo

Nel caso in cui un contribuente abbia aperto la partita iva in regime forfettario nel mese di ottobre 2021, fatturando complessivamente nel 2021 un importo pari a 7.000 euro, dal 1° luglio dovrà emettere fatture elettroniche. La soglia dei 25.000 va infatti ragguagliata al periodo di attività effettiva: il massimale annuo va diviso per 365 giorni e moltiplicato per i giorni in cui la partita iva era attiva nel 2021. In questo caso 92 giorni.

Per poter beneficiare dell’esonero dalla fatturazione elettronica, il contribuente avrebbe dovuto fatturare un importo inferiore a (25.000/365)*92 = 6.301 euro.

Un altro caso particolare è quello del contribuente che apre la partita iva nel 2022 e consegue ricavi e compensi annui superiori a 25.000 euro: l’obbligo di adeguamento alla fatturazione elettronica scatterà a partire dal 1° gennaio 2024.
Sebbene la norma per stabilire il superamento o meno della soglia richiami all’anno precedente, l’articolo 18 Dl 36/2020 prevede quanto segue: “La disposizione di cui al comma 2 si applica a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000, e a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti”.

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