Sanzioni 1000 euro su f24 scartato e stretta sulle compensazioni in arrivo

Anna Maria D’Andrea

27/10/2019

27/10/2019 - 12:56

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Decreto fiscale 2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale: maxi sanzioni su modelli F24 oggetto di scarto e più tempo per poter utilizzare i crediti fiscali in compensazione.

Sanzioni 1000 euro su f24 scartato e stretta sulle compensazioni in arrivo

L’articolo 3 del decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020 contiene alcune importanti (e pesanti) novità per aziende e professionisti.

Le compensazioni nel modello F24 diventeranno sempre più difficili e verranno inasprite le sanzioni, con una particolare attenzione agli scarti: si potrà arrivare sino a 1000 euro di multe, senza peraltro poter ridurre l’importo tramite il cumulo giuridico.

Ad allarmare, oltre ai tempi per la compensazione destinati ad allungarsi anche per Irpef, Ires e Irap, sono le nuove sanzioni particolarmente punitive.

Tra queste, è quella prevista nel caso di scarto dell’F24 a suscitare le polemiche di imprese e professionisti: stando a quanto anticipato, anche un semplice errore di compilazione dell’F24 per la compensazione di un credito potrà portare all’applicazione di una sanzione di 1.000 euro.

Compensazioni modello F24: sanzioni di 1.000 euro in caso di scarto

La sanzione fissa di 1.000 euro nel caso di scarto degli F24 è l’ultima trovata nel nuovo meccanismo volto a limitare le compensazioni fiscali.

Le novità sono contenute nel testo ufficiale del Decreto Fiscale pubblicato nel suo testo definitivo nella Gazzetta Ufficiale numero 252/2019.

Attenzione: tali norme non entreranno in vigore da subito ma solo per le deleghe presentate a partire da marzo 2020.

Compensazioni Irpef, Ires e Irap, visto di conformità in dichiarazione: crediti bloccati dal 2020

La sanzione sugli F24 scartati è soltanto una delle misure che si inseriscono nel nuovo piano di stretta alle compensazioni fiscali.

Tra le novità previste nell’articolo 3 del Decreto Fiscale 2020 è ormai data quasi per certa l’estensione anche ad Irpef, Ires e Irap, delle regole già previste per le compensazioni IVA.

La compensazione di crediti di importo superiore a 5.000 euro sarà subordinata all’apposizione del visto di conformità in dichiarazione dei redditi ma solo previa presentazione della stessa, con un meccanismo che, più che contrastare l’evasione fiscale, finirà per bloccare l’utilizzo dei crediti vantati dai contribuenti nei confronti dell’Erario.

Se per l’IVA l’obbligo di vistare la dichiarazione si allinea con quelle che sono le scadenze per l’invio della stessa (dal 1° febbraio al 30 aprile), così non è per Irpef, Ires e Irep.

La dichiarazione dei redditi si presenta infatti entro il 30 novembre. Ma in ogni caso non è semplice presentarla già nei mesi estivi a causa di una serie di questioni di carattere tecnico procedurale (assenza dei moduli di controllo, variabilità della normativa di riferimento, ecc).

Immaginiamo per un attimo un contribuente che ha un alto credito Irpef da dichiarazione dei redditi 2020, per poter compensare tale credito egli dovrà:

  • presentare regolarmente la dichiarazione ed ottenere la ricevuta di trasmissione telematica;
  • far apporre il visto di conformità sulla stessa dichiarazione.

Il che, evidentemente, allungherà di molto i tempi prima che il credito possa essere utilizzato...

Guardandola da questo punto di vista appare tuttavia chiaro l’intento reale alla base della nuova stretta sulle compensazioni fiscali: non tanto contrastare l’evasione, quanto rendere difficoltoso l’utilizzo dei crediti fiscali spettanti ai contribuenti.

Sanzioni 1000 euro f24 scartati e compensazioni indebite: ecco il testo dell’articolo 3 della bozza di decreto fiscale

Le regole di cui sopra sono contenute nel testo ufficiale dell’articolo 3 del decreto fiscale:

1. All’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge.

2. All’articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248:
a) le parole “di cui al comma 49,” e le parole “ritenute alla fonte,” sono soppresse;
b) dopo le parole “attività produttive” sono inserite le seguenti “, ovvero dei crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta”.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.

4. L’Agenzia delle entrate, l’Istituto nazionale previdenza sociale e l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, definiscono procedure di cooperazione rafforzata finalizzate al contrasto delle indebite compensazioni di crediti effettuate ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Nell’ambito di tali procedure, i suddetti Istituti possono inviare all’Agenzia delle entrate segnalazioni qualificate relative a compensazioni di crediti effettuate ai fini del pagamento delle entrate di rispettiva pertinenza, che presentano profili di rischio, ai fini del recupero del credito indebitamente compensato. Le procedure di cui al primo periodo e ogni altra disposizione di attuazione del presente comma sono definite con provvedimenti adottati d’intesa dal Direttore dell’Agenzia delle entrate e dai Presidenti dei suddetti Istituti.

5. All’articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 49-ter è inserito il seguente: “49-quater. Qualora in esito all’attività di controllo di cui al comma 49-ter i crediti indicati nelle deleghe di pagamento presentate ai sensi degli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l’Agenzia delle entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto che ha trasmesso la delega stessa entro il termine indicato al medesimo comma 49-ter. Con comunicazione da inviare al contribuente è applicata la sanzione di cui all’articolo 15, comma 2-ter del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente, entro i trenta successivi al ricevimento della stessa, rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente, può fornire i chiarimenti necessari all’Agenzia delle entrate. L’iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione di cui all’articolo 15, comma 2-ter del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non è eseguita se il contribuente provvede a pagare la somma dovuta con le modalità indicate nell’articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. L’agente della riscossione notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della delega di pagamento. Le disposizioni di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento adottato dal Direttore dell’Agenzia delle entrate.”.

6. All’articolo 15 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente: “2-ter. Nel caso di mancata esecuzione delle deleghe di pagamento per effetto dell’attività di controllo di cui all’articolo 49-ter del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si applica la sanzione di euro 1000 per ciascuna delega non eseguita. Non si applica l’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”.

7. All’attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano alle deleghe di pagamento presentate a partire dal mese di marzo 2020 ”.

Decreto fiscale 2020: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo definitivo del DL 124/2019
Decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale: testo ufficiale e definitivo e novità su compensazioni e sanzioni f24

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