Superbonus 110% ad ampio raggio: chiarimenti del MEF sull’accesso autonomo

Rosaria Imparato

10/11/2020

10/11/2020 - 17:37

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Superbonus 110%, i chiarimenti del MEF e in particolare del sottosegretario Villarosa durante l’interrogazione in Commissione VI Finanze della Camera del 30 settembre 2020 sull’accesso autonomo degli immobili allargano la portata dell’agevolazione aumentandone i potenziali beneficiari.

Superbonus 110% ad ampio raggio: chiarimenti del MEF sull’accesso autonomo

Superbonus 110%, i chiarimenti da parte del Ministero dell’Economia sull’accesso autonomo come requisito che dà accesso all’agevolazione fiscale sono stati recepiti dalla legge di conversione del decreto Agosto.

Questa volta gli approfondimenti in materia di ecobonus e sismabonus 110% arrivano non dall’Agenzia delle Entrate, con risposte a interpelli o risoluzioni, ma dal MEF: a chiarire alcuni aspetti è stato il sottosegretario Alessio Villarosa.

I chiarimenti di Villarosa sono arrivati durante l’interrogazione a risposta immediata in Commissione VI Finanze della Camera dei deputati del 30 settembre 2020. Ulteriori precisazioni sono poi arrivate tramite un video pubblicato sulla pagina Facebook del sottosegretario.

Superbonus 110%: chiarimenti del MEF sull’accesso autonomo

Per poter usufruire del superbonus 110% sono necessari determinati requisiti: alcuni di questi sono stati espressi con chiarezza nella normativa del decreto Rilancio, mentre altri non sono stati approfonditi.

Non solo si tratta di uno degli incentivi per gli interventi in casa maggiormente conveniente per i contribuenti, ma visto che è una misura nuova, sono molti i problemi di interpretazione delle regole che commercialisti e imprese (e tutti gli addetti ai lavori coinvolti) stanno incontrando.

Uno di questi era l’applicazione del superbonus sugli immobili con accesso su strada privata. Nel corso dell’interrogazione del 30 settembre il sottosegretario Villarosa ha fornito dei chiarimenti che allargano l’applicazione dell’agevolazione fiscale.

La circolare n. 24/E dell’8 agosto dell’Agenzia delle Entrate e il decreto requisiti del Mise (di cui si attende ancora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e quindi non ufficialmente in vigore) definiscono i due elementi imprescindibili per accedere all’agevolazione:

  • essere funzionamente indipendente;
  • con uno o più accessi autonomi dall’esterno.

Gli interroganti hanno chiesto al sottosegretario MEF se gli edifici unifamiliari che accedano a strade private multiproprietarie o a terreni di utilizzo di uso comune ma non esclusivo (come i pascoli) abbiano diritto o meno al superbonus. La risposta del sottosegretario è importante, perché potenzialmente allarga la platea di beneficiari: vediamo come.

Superbonus 110%, i chiarimenti del MEF allargano la platea di beneficiari

Il sottosegretario al MEF ha risposto considerando che in merito alla nozione di accesso da strada, né nella norma né nella circolare 24/E sono previste limitazioni in ordine alla proprietà pubblica o privata. Di conseguenza:

“può ritenersi autonomo anche l’accesso da una strada privata e/o in multiproprietà. [...] E, allo stesso modo, può ritenersi autonomo anche l’accesso da terreni di utilizzo comune, ma non esclusivo, come i pascoli.”

In base a una risposta data sempre dal MEF a una successiva interrogazione, il perimetro di applicazione del superbonus va ulteriormente allargato: va considerato autonomo anche l’accesso indipendente che passi da aree

comuni e condivise con altri edifici unifamiliari, non essendo rilevante che il suddetto accesso avvenga attraverso un’area di proprietà esclusiva del possessore dell’unità immobiliare oggetto degli interventi agevolabili.”

Dunque, via libera al superbonus per gli immobili funzionalmente indipendenti e ai quali si accede tramite cortile, strada o giardino: per accedere al bonus quindi non è necessario che tra la strada e l’unità immobiliare ci sia un’area di proprietà non esclusiva.

Infine, la legge di conversione del decreto Agosto è intervenuta ufficialmente sulla definizione di accesso autonomo, modificandola come segue:

“per accesso autonomo dall’esterno si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva”

La nuova definizione apre le porte dell’agevolazione agli edifici, siano essi condomini o unifamiliari, che affacciano sia su strade private che su strade pubbliche, parchi, giardini, parcheggi o altri spazi verdi.

Di seguito, i chiarimenti del sottosegretario MEF Villarosa pubblicati sul suo profilo Facebook.

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