È legale assumere un investigatore privato?

Francesca Nunziati

2 Aprile 2022 - 15:00

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Vediamo i requisiti che deve avere un investigatore privato e quando è lecito pedinare, registrare, fotografare una persona, un lavoratore dipendente o un socio che potrebbe fare concorrenza sleale.

È legale assumere un investigatore privato?

L’investigatore privato è un cittadino autorizzato a svolgere l’attività investigativa. Ma la sua attività è molto più articolata e complessa di quella delle autorità pubbliche che compiono investigazioni. Questo perché l’investigatore privato non ha poteri speciali da esercitare né può fare ricorso a intercettazioni o strumenti simili.

Iniziamo subito col dire che nel nostro ordinamento, a prescindere dallo scopo per il quale viene assoldato, è lecito assumere un investigatore privato. Tuttavia potrebbe essere illecita la modalità in cui questo svolge l’attività.

Esistono infatti requisiti, normative e una sorta di codice disciplinare per gli investigatori, per cui l’attività di questo non può mai esercitarsi in violazione della privacy e del rispetto dei luoghi di privata dimora del soggetto pedinato.

Proprio per evitare tali evenienze è opportuno affidarsi a investigatori privati esperti, che conoscono le normative del proprio lavoro e che dunque possono consigliarci al meglio sui passi da intraprendere nel pieno rispetto la legge.

Il testo di riferimento in merito alle investigazioni private è il decreto ministeriale 269/2010 che, dopo tanti anni di vuoto legislativo, ha finalmente fatto chiarezza in materia, introducendo norme definite e certe relativamente all’operato degli investigatori privati.

Se l’investigatore viola una di queste norme ne risponde personalmente a meno che il cliente mandante gli abbia espressamente richiesto la specifica attività illecita; nel qual caso ne rispondono a titolo di concorso. Pertanto sarebbe meglio lasciare l’investigatore libero di eseguire le indagini come meglio ritiene opportuno in relazione al caso concreto, dal momento che conosce ciò che è lecito e ciò che non lo è.

Chi può fare l’investigatore privato: i requisiti

Per poter essere autorizzato a svolgere la professione dell’investigatore privato è necessario essere in possesso di determinati requisiti, dettati dal decreto ministeriale numero 269/2010.

In particolare, chi intende svolgere tale professione deve:

  • avere una laurea almeno triennale in giurisprudenza, sociologia, psicologia a indirizzo forense, scienze delle investigazioni o economia;
  • vantare una collaborazione almeno triennale presso un investigatore privato autorizzato da almeno cinque anni, in costanza di rapporto di lavoro dipendente e con attestazione di esito positivo della pratica;
  • non aver riportato condanne per delitti non colposi, non essere stato sottoposti a misure di sicurezza personale o ad ammonizioni, non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, non aver riportato condanne per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico o per delitti contro le persone commessi con violenza o per furto, rapina, estorsione, o per violenza e resistenza all’autorità;
  • essere cittadino italiano o dell’Unione Europea;
  • essere capace di obbligarsi;
  • aver partecipato ai corsi di perfezionamento in materia organizzati da università o centri di formazione professionale riconosciuti dalle Regioni e accreditati presso il Ministero dell’Interno.

L’incarico scritto: tutti gli elementi necessari

Chiariamo subito che in assenza di un incarico conferito per iscritto, gli investigatori privati non possono operare. È infatti vietato loro di intraprendere investigazioni di propria iniziativa.

È necessario che il cittadino che si rivolge all’investigatore privato indichi sin da subito gli elementi di fatto che giustificano la richiesta di prestazione professionale, nonché il diritto vantato dinanzi al giudice.

La necessità di difendere un proprio diritto in sede giudiziaria è infatti una condizione indispensabile per potersi avvalere di un investigatore privato.

Ovviamente i compiti assegnati all’investigatore privato saranno specificati in modo chiaro ed inequivocabile nel «corpo» del modello dell’incarico; questi serviranno al titolare dell’agenzia investigativa come «timone» per l’espletamento del servizio.

Sul mandato è, inoltre, necessario anche specificare il tempo necessario per l’espletamento dell’indagine nonché il calendario di incontri con il committente per riferire allo stesso. Infine, terminato il servizio, viene redatto l’apposito rapporto investigativo da consegnare al richiedente sotto forma di fascicolo,

Licenza e tipi di investigatore

Per svolgere tale attività c’è bisogno di essere in possesso di diverse licenze. Una delle quali è rilasciata dal Prefetto
Esistono quattro diverse figure professionali in ambito investigativo:

  • Investigatore titolare, che è titolare di una società di investigazioni;
  • Investigatore dipendente, che è – intuibilmente – dipendente del titolare;
  • Informatore commerciale titolare, specializzato nel reperimento e nella gestione di dati e informazioni attinenti ad attività economiche, legate al rischio aziendale;
  • Informatore commerciale dipendente, ovvero dipendente di colui che è qualificabile al punto 3.

Se in possesso dei requisiti previsti sopra citati, l’investigatore può richiedere la licenza investigativa al Prefetto e lavorare come investigatore privato a tutti gli effetti.

Quali tipi di indagini può svolgere?

Un investigatore privato può svolgere diversi tipi di indagini ed essere assunto ad esempio per:

  • Ricerca di prove dell’infedeltà coniugale con raccolta di prove per favorire una separazione giudiziale;
  • Controllo dei figli minori;
  • Indagini sull’assenteismo dei propri dipendenti;
  • Ritrovamento di persone scomparse;
  • Situazione economica di un debitore;
  • Controspionaggio industriale;
  • Analisi di eventuali comportamenti di concorrenza sleale e di violazione dei patti di non concorrenza;
  • indagini di tipo patrimoniale.

La legittimità del pedinamento

In Italia, il pedinamento non è reato ed è una delle tecniche di investigazione più utilizzate dai detective privati. Ma è importante sapere che per non violare la privacy altrui è possibile pedinare un soggetto esclusivamente in luogo pubblico e non in luogo di privata dimora (il discorso vale anche all’interno di un’azienda).

In secondo luogo il pedinamento dev’essere molto discreto, allo scopo di evitare che il soggetto spiato se ne accorga e per questo motivo possa avvertire disagio, paura e temere per la sua incolumità. Bisogna fare attenzione perché nel caso in cui questo accada, vi è il rischio di incappare nel reato di molestia o, peggio ancora, di stalking

Per entrare un po’ più nel merito la legge ha previsto che il pedinamento diventa reato quando la vittima, accorgendosi di essere seguita, subisca un disagio e venga spaventata, temendo per la propria sicurezza. Se, invece, la vittima è all’oscuro di essere pedinata, non si configura alcun illecito in quanto non si attua una molestia.

Altra curiosità per capire meglio questa attività è che l’investigatore è libero di registrare una conversazione da lui intrattenuta con il soggetto indagato anche a insaputa di quest’ultimo.

Non è legale, invece, lasciare un registratore e andarsene in un altro luogo. Chi registra deve essere presente al dialogo, anche se non partecipa in forma attiva. Per questo motivo, lasciare una microspia in casa o in automobile per registrare la conversazione del soggetto pedinato con terzi è severamente vietato.

Altra cosa interessante è che il pedinamento può essere svolto anche un soggetto non per forza munito di licenza, con l’incarico di compiere materialmente l’indagine. Per questo il pedinamento è legale anche se fatto da un normale cittadino. Prendiamo per esempio la moglie o il marito che voglia controllare le attività quotidiane del coniuge con la speranza o il dubbio di mascherare l’infedeltà.

O ancora non commette reato chi direttamente va a controllare i gesti quotidiani di partner, colleghi o dipendenti. Quest’ultima affermazione è stata confermata anche in una recente sentenza della Cassazione: la n. 18117/14. Rimangono gli stessi limiti previsti per l’attività di pedinamento dell’investigatore privato anche per i cittadini.

Che succede all’investigatore senza licenza

Chi esercita l’attività di investigatore privato senza essere in possesso della necessaria licenza, può incorrere in una condanna per esercizio abusivo della professione. Ma non solo: il suo comportamento può integrare anche una violazione della privacy, il reato di atti persecutori o altri reati previsti dal nostro ordinamento.

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