Contributi a fondo perduto, domanda in scadenza: chi deve inviarla entro il 2 settembre 2021

Anna Maria D’Andrea

1 Settembre 2021 - 12:31

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Contributi a fondo perduto, domanda in scadenza il 2 settembre 2021: ancora poche ore di tempo per l’invio. Facciamo il punto sui requisiti e su chi può fare richiesta.

Contributi a fondo perduto, domanda in scadenza: chi deve inviarla entro il 2 settembre 2021

Contributi a fondo perduto, domanda al capolinea: mancano poche ore alla scadenza del 2 settembre 2021, termine ultimo per richiedere le somme previste dal decreto Sostegni bis.

Si avvicina al termine la fase di richiesta del fondo perduto per le attività stagionali e giovedì 2 settembre si chiuderà lo sportello telematico dell’Agenzia delle Entrate per poter fare domanda.

Dopo la scadenza verranno eseguiti i pagamenti degli importi dovuti e, nel rispetto dei requisiti richiesti, i titolari di partita IVA avranno diritto ad un contributo fino a 150.000 euro.

Contributi a fondo perduto, domanda in scadenza: chi deve inviarla entro il 2 settembre 2021

Sono le partite IVA che hanno registrato consistenti cali di fatturato a causa della crisi da Covid-19 i soggetti ammessi al contributo a fondo perduto per le attività stagionali, parte del pacchetto di aiuti introdotto dal decreto Sostegni bis.

Possono presentare domanda entro la scadenza ultima del 2 settembre 2021 i titolari di partita IVA attiva alla data del 26 maggio 2021 che rispettano i seguenti requisiti:

  • aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi di valore non superiore a 10 milioni di euro;
  • aver registrato una perdita media mensile di fatturato e corrispettivi pari almeno al 30% nel periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 rispetto allo stesso periodo relativo alle annualità 2019-2020.

Sono questi i soggetti legittimati a presentare domanda entro il 2 settembre 2021, ma per ottenere il pagamento del contributo a fondo perduto c’è un ulteriore parametro da rispettare.

L’erogazione è rivolta principalmente a chi non ha ricevuto il primo accredito automatico previsto dal decreto Sostegni bis. In tutti gli altri casi, il contributo è erogato solo se dai nuovi criteri di calcolo emerge il diritto ad un importo superiore rispetto a quanto già riconosciuto.

Domanda contributi a fondo perduto in scadenza il 2 settembre 2021: a chi spetta il pagamento

Non basta rispettare i requisiti di cui sopra e presentare domanda entro il 2 settembre 2021 per ottenere il pagamento del fondo perduto alternativo.

Come sopra anticipato, l’erogazione del nuovo aiuto economico è riservata innanzitutto ai soggetti che non hanno beneficiato del contributo automatico previsto dal decreto Sostegni bis. In tal caso, l’importo spettante è calcolato in percentuale, dal 90% al 30%, sulla base dei ricavi e dei compensi relativi al 2019 indicati nella domanda.

Per chi ha invece ottenuto il pagamento automatico, la nuova tranche di aiuti spetterà solo se l’importo spettante, sulla base dei dati indicati nella domanda, supera quanto già riconosciuto. Il calcolo sarà effettuato sempre sulla base di ricavi e compensi, ma con percentuali ridotte che vanno dal 60% al 20%.

SOGGETTI CHE HANNO BENEFICIATO DEL CONTRIBUTO SOSTEGNISOGGETTI CHE NON HANNO BENEFICIATO DEL CONTRIBUTO SOSTEGNI *RICAVI/COMPENSI ANNO 2019
60 per cento 90 per cento non superiori a 100.000 euro
50 per cento 70 per cento superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro
40 per cento 50 per cento superiori a 400.000 euro e fino a 1.000.000 euro
30 per cento 40 per cento superiori a 1.000.000 euro e fino a 5.000.000 euro
20 per cento 30 per cento superiori a 5.000.000 euro e fino a 10.000.000 euro

* in quanto non hanno presentato l’istanza al contributo Sostegni, o l’hanno presentata ma è stata scartata, oppure ancora hanno restituito interamente il contributo Sostegni in quanto indebitamente percepito.

Per chi ha beneficiato del contributo automatico, dall’importo riconosciuto presentando domanda entro la scadenza del 2 settembre 2021 sarà in ogni caso sottratta la somma già erogata.

Se invece l’importo del contributo Sostegni bis attività stagionali risulta inferiore a quello ottenuto in automatico, non viene dato corso alla domanda presentata e l’importo riconosciuto è pari a zero.

Domanda fondo perduto, come effettuare l’invio entro il 2 settembre 2021

Riepilogate quelle che sono le regole da conoscere, soffermiamoci sulla procedura prevista per l’invio della domanda di accesso ai contributi a fondo perduto.

Le indicazioni operative sono contenute nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 2 luglio 2021.

Per fare domanda sono previste due modalità:

  • si può utilizzare la procedura web messa a disposizione all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”, nella sezione “Contributo a fondo perduto”, disponibile fino al 2 settembre 2021
  • è possibile avvalersi di software di mercato, predisposti sulla base delle specifiche tecniche pubblicate dall’Agenzia delle Entrate. Il file con la domanda deve essere inviato mediante l’usuale canale telematico Entratel /Fisconline e, anche in tal caso, il termine ultimo è fissato al 2 settembre.

Oltre al titolare della partita IVA, possono inviare la domanda per il fondo perduto alternativo anche gli intermediari delegati per il Cassetto fiscale, per il servizio di consultazione delle fatture elettroniche o specificatamente incaricati per la richiesta del contributo.

Dopo l’invio della domanda al file viene assegnato un protocollo telematico e vengono effettuati i primi controlli formali sui dati indicati, che possono portare allo scarto o alla presa in carico dell’istanza.

Le ricevute relative all’esito delle domande vengono messe a disposizione nella sezione “Ricevute” presente nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate e al link “Invii effettuati” presente nella sezione “Contributo a fondo perduto” del portale Fatture e Corrispettivi.

Successivamente alla presa in carico, il sistema effettua ulteriori controlli che possono richiedere anche più giorni. Una volta completati il sistema conclude l’elaborazione della domanda che può essere scartata, sospesa in caso di incongruenze ovvero accolta ai fini del pagamento.

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