Detrazioni figli a carico e assegno unico, serve un doppio calcolo: come funziona?

Nadia Pascale

20 Maggio 2023 - 10:30

condividi

Con l’Assegno Unico e Universale introdotto nel 2022 cambia il panorama del welfare familiare. Vediamo perché serve un doppio calcolo e le ultime novità.

Detrazioni figli a carico e assegno unico, serve un doppio calcolo: come funziona?

L’entrata in vigore dell’Assegno unico e universale ha cambiato del tutto le regole previste per il welfare familiare.

Per il 2022 trovano applicazione limitata gli assegni per il nucleo familiare, le famiglie hanno percepito l’Assegno unico per ogni figlio fino ai 18 anni di età; limite che sale a 21 anni per i ragazzi che seguono un percorso di studio/formazione. Non vi sono limiti di età in caso di figli disabili e cambiano le regole per le detrazioni fiscali.
In questa fase di transizione vi sono stati maggiori oneri per i sostituti di imposta che effettuano un doppio calcolo.

Perché serve un doppio calcolo? Il 2022 è stato un anno di transizione nel quale i sostituti d’imposta - generalmente il datore di lavoro - si sono trovati ad applicare due regimi di calcolo (il primo fino al 28 febbraio 2022 e il secondo dal 1° marzo 2022) con due diversi conguagli.
Con la dichiarazione dei redditi con il modello 730/2023, relativa ai redditi 2022, si entra nel pieno di questa importante transizione, infatti è la prima dichiarazione in cui trovano applicazione le nuove norme.

Le prime istruzioni sono arrivate con la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 4 del 18 febbraio, e viene chiarito che le nuove regole sulle detrazioni per i figli si applicano da marzo 2022 con conguaglio del mese di aprile. Quindi in dichiarazione per i primi due mesi dell’anno 2022 si deve fare riferimento alla precedente disciplina.

Si ricorda che l’assegno unico spetta dal settimo mese di gravidanza (sostituisce anche il bonus bebè) e ai figli di età compresa tra 0 e 18 anni.
Per i figli tra i 18 e i 21 anni può essere percepito solo in concomitanza con altre condizioni. Il figlio che ha superato i 18 anni e fino al compimento del 21° anno può percepirlo se:

  • frequenta un corso di formazione professionale, scolastica o è iscritto a un corso di laurea;
  • è disoccupato e non impegnato in corsi di formazione e lavoro, ma è iscritto al centro per l’impiego;
  • svolge il servizio civile universale;
  • svolge un tirocinio o apprendistato, ma ha un reddito inferiore a 8.000 euro l’anno.

L’importo dipende da numerosi fattori tra cui reddito Isee, età del figlio, numero dei figli, età della madre, eventuale disabilità.

Detrazioni per i figli a carico: cosa cambia

Molti a questo punto però si chiedono: cosa succede alle detrazioni e alle deduzioni delle spese sostenute per i figli a carico? Si possono ancora far valere?
A questa domanda ha risposto l’Agenzia delle Entrate con la circolare 4/E/2022, in essa sono state illustrate tutte le modifiche alle detrazioni per i figli a carico introdotte dal decreto legislativo 230 del 2021 istitutivo dell’Assegno unico.

A decorrere dal 1° marzo 2022 i sostituti di imposta, cioè datori di lavoro o altri soggetti che versano le imposte per conto del contribuente, non possono più riconoscere in busta paga le detrazioni per i figli a carico fino al compimento di 20 anni e 364 giorni.
I genitori possono però continuare a fare valere le detrazioni e le deduzioni per le spese sostenute in favore dei figli fiscalmente a carico e il regime agevolato previsto dal welfare aziendale.

L’articolo 10 comma 4 del decreto 230 del 2021 prevede una modifica sostanziale dell’articolo 12 del Tuir (Testo Unico Imposte sul Reddito). Il nuovo testo stabilisce che dal 1° marzo 2022:

  • cessano di avere efficacia le detrazioni per figli a carico minori di 21 anni e delle maggiorazioni delle detrazioni per i figli minori di tre anni e con disabilità (Tuir articolo 12, comma 1, lettera C);
  • è abrogata la detrazione per le famiglie numerose (Tuir articolo 12 comma 1 bis).

Assegno unico e detrazioni per figli a carico ancora spettanti

L’Agenzia delle entrate nella circolare 4/E/2022, a pagina 23, sottolinea che il decreto Sostegni Ter, istitutivo dell’Assegno unico, ha inserito all’articolo 12 del Tuir il comma 4 Ter, il quale stabilisce che per i figli minori di 21 anni (fiscalmente a carico) continuano a spettare le detrazioni e le deduzioni previste per gli oneri e spese sostenute nel loro interesse, di conseguenza le stesse possono essere fatte valere all’interno del modello 730/2023.

In particolare trovano applicazione detrazioni e deduzioni per le spese:

  • per asilo nido e istruzione in generale (chi si avvale del bonus nido, non può portare in detrazione le spese sostenute per l’iscrizione al nido, si tratterebbe infatti di una doppia agevolazione);
  • scolastiche e universitarie;
  • per svolgimento di attività sportive;
  • per abbonamenti a mezzi pubblici;
  • mediche e sanitarie per i figli.

La circolare altresì specifica che continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute nell’articolo 51 del Tuir comma 2. Quindi non concorrono a formare il reddito imponibile le elargizioni che possono essere fatte rientrare nel welfare aziendale e che possono essere godute dai figli di età inferiore a 21 anni.

Tale articolo esclude che siano considerati reddito imponibile i benefit aziendali in natura che abbiano finalità educative e di istruzione elargiti in favore dei dipendenti e dei suoi familiari. Ad esempio, se l’azienda Y fornisce ai dipendenti la possibilità di iscrivere i figli a un corso di inglese pagato dall’azienda, il controvalore del corso non potrà essere considerato reddito imponibile.

Quando spettano le detrazioni in busta paga

La prima cosa da sottolineare è che nulla cambia per i familiari fiscalmente a carico e di età superiore a 21 anni. In questo caso continuano ad applicarsi le detrazioni per i familiari a carico previste dall’articolo 12 del Tuir.

Le detrazioni per i figli fiscalmente a carico in questo caso spettano se gli stessi non hanno un reddito autonomo, il limite è di 4.000 euro l’anno per i figli che non superano i 24 anni di età e 2.840,51 euro per i figli che superano tale età.

Per i figli di età inferiore a 21 anni e fiscalmente a carico, invece, per i primi due mesi del 2022 (gennaio e febbraio) trovano applicazione, per quote mensili, le detrazioni e le deduzioni previste per i figli a carico.

In questo caso spetta al datore di lavoro/sostituto di imposta computare in busta paga le detrazioni per carichi di famiglia relative ai primi due mesi dell’anno in corso e dal primo marzo nella versione modificata. Ecco perché si parla di doppio calcolo.

In seguito, in occasione del conguaglio di fine anno, o al momento della cessazione del rapporto di lavoro, il sostituto di imposta verifica le detrazioni effettivamente spettanti.

L’Agenzia delle entrate nel messaggio del giorno 7 giugno 2022 ha inoltre precisato che si può fare richiesta degli ANF e AF ( Assegni per il Nucleo Familiare e Assegni Familiari) in presenza di nuclei familiari composti esclusivamente dai coniugi, ad esclusione del coniuge legalmente separato.

Possono inoltre continuare a percepirli i nuclei familiari composti da fratelli, sorelle, nipoti di età inferiore a 18 anni. Il limite anagrafico non trova applicazione nel caso in cui si tratti di soggetti che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell’impossibilità assoluta e permanente di dedicarsi a un proficuo lavoro.

Sintesi oneri ricadenti sul sostituto di imposta

Il sostituto di imposta quindi è tenuto a:

  • per le famiglie che godono dell’assegno unico, effettuare il calcolo di quanto spettante come ANF per i primi due mesi del 2022. L’assegno unico, a differenza degli ANF, è versato dall’Inps;
  • per i figli che percepiscono l’assegno unico universale devono inoltre riconoscere le detrazioni per i figli a carico previste dall’articolo 12 del Tuir per i primi due mesi del 2022;
  • per tutti i figli fiscalmente a carico devono riconoscere le detrazioni per le spese sostenute in favore dei figli che danno diritto alle detrazioni;
  • per i figli che non godono dell’assegno unico universale devono provvedere anche alle detrazioni per figli fiscalmente a carico;
  • devono riconoscere gli ANF per i nuclei in cui siano presenti solo coniugi oppure in presenza di fratelli/sorelle, nipoti (in linea collaterale e non retta) nel nucleo.

Iscriviti a Money.it