Detrazione spese universitarie e scolastiche nel modello 730/2020: importo e istruzioni

Rosaria Imparato

21/07/2020

09/06/2021 - 11:16

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Detrazione spese universitarie e scolastiche nel modello 730/2020, ovvero le spese d’istruzione: seguendo le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate vediamo come si compila la dichiarazione dei redditi, gli importi del rimborso Irpef del 19% e le novità in arrivo.

Detrazione spese universitarie e scolastiche nel modello 730/2020: importo e istruzioni

Detrazione spese universitarie e scolastiche nel modello 730/2020, ci sono interessanti novità sugli importi scaricabili dalla dichiarazione dei redditi.

Le informazioni di riferimento sulle spese d’istruzione si trovano all’interno delle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate: seguendole si possono detrarre i costi sostenuti per i familiari a carico, dall’asilo nido fino ai corsi di specializzazione universitari.

In particolare, per quanto riguarda le spese scolastiche, dalla dichiarazione dei redditi 2020 scatta il nuovo tetto massimo, che sale a 800 euro per ciascun alunno o studente.

Vediamo dunque come si compila il modello 730/2020 al fine della detrazione delle spese d’istruzione, sia universitarie che scolastiche, e i relativi importi del rimborso Irpef del 19%.

Per la dichiarazione dei redditi 2021, relativa quindi alle spese sostenute nel 2020, si può fare riferimento all’articolo detrazioni spese universitarie e scolastiche nel modello 730/2021.

Detrazione spese universitarie nel modello 730/2020: importo e istruzioni di compilazione

La stagione della dichiarazione dei redditi è stata inaugurata il 5 maggio 2020, quando l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione del contribuente il modello 730 precompilato.

La modifica dei dati e l’invio della dichiarazione sono possibili dal 14 maggio.

Per questo motivo è bene rivedere regole e istruzioni su ciò che è possibile portare in detrazione: tra queste, ci sono anche le spese d’istruzione.

Partiamo dalle spese universitarie, che si riferiscono agli importi sostenuti per la frequenza di corsi di istruzione:

  • presso università statali e non statali;
  • di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria;
  • tenuti presso università o istituti pubblici o privati;
  • presso università o istituti italiani o stranieri.

Le spese possono riferirsi anche a più anni, compresa l’iscrizione fuori corso. Per quanto riguarda le università non statali e straniere, le spese non devono superare quelle stabilite ogni anno tramite decreto del Ministero dell’Istruzione, tenendo conto degli importi medi di tasse e contributi dovuti alle università statali.

La detrazione IRPEF del 19% spetta, in particolare, per le spese sostenute per:

  • tasse di immatricolazione e iscrizione (è valida anche per gli studenti fuori corso);
  • soprattasse per esami di profitto e laurea;
  • la partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea, se previsti dalla facoltà, poiché la prova di preselezione è propedeutica per l’accesso ai corsi di istruzione universitaria;
  • la frequenza dei Tirocini Formativi Attivi (TFA) per la formazione iniziale dei docenti.

L’importo deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 13.

I righi da compilare vanno da E8 a E10. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2019 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione “rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 tuir” della Certificazione Unica.

Detrazione spese scolastiche nel modello 730: importo e novità

Per quanto riguarda invece le spese scolastiche detraibili dalla dichiarazione dei redditi 2020, quest’anno il tetto massimo detraibile sale a 800 euro.

Come specificato dalle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate, è possibile detrarre le spese di istruzione sostenute per la frequenza di:

  • scuole dell’infanzia;
  • del primo ciclo di istruzione, ovvero la scuola elementare;
  • della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione.

La detrazione spetta sia per le spese sostenute per i familiari a carico sia per il contribuente stesso.

La detrazione delle spese scolastiche comprende le tasse, i contributi obbligatori, l’importo sostenuto per l’ampliamento dell’offerta formativa, ma anche il servizio di mensa scolastica e la gita.

Se la spesa riguarda più di un alunno, occorre compilare più righi da E8 a E10 riportando in ognuno di essi il codice 12 e la spesa sostenuta con riferimento a ciascun ragazzo.

L’importo deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 12.

Anche in questo caso non possono essere indicate le spese sostenute nel 2019 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione “rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 tuir” della Certificazione Unica con il codice onere 12.

Detrazioni spese d’istruzione solo con pagamenti tracciabili dal 2020

Per la detrazione delle spese d’istruzione, così come per molte altre spese, è entrato in vigore, dal 1° gennaio 2020, l’obbligo di pagamento con mezzi tracciabili. Per pagare le tasse scolastiche, la mensa, così come l’importo del contributo per la gita d’istruzione, bisognerà utilizzare bancomat e carte o, in alternativa, assegni o bonifici.

Per poter provare che il pagamento è stato effettuato con metodi idonei e che legittimano la richiesta della detrazione, bisognerà inoltre aver cura di conservare i documenti che attestano l’utilizzo di strumenti tracciabili.

Non è ancora chiaro quali documenti serviranno ma, fin quando non arriveranno istruzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, per tutte le spese sostenute nel 2020 si consiglia di conservare sia la copia della fattura o dello scontrino, così come la copia del pagamento POS o altro giustificativo di spesa.

Si specifica infine che le nuove regole sui mezzi di pagamento idonei si applicano esclusivamente alle spese sostenute dal 1° gennaio 2020, da indicare quindi in dichiarazione dei redditi 2021.

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