Detrazione IVA fatture acquisti: come fare nel 2018?

Francesco Oliva

05/12/2017

26/04/2018 - 22:16

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Quali sono i termini per esercitare il diritto alla detrazione IVA sulle fatture acquisiti nel 2018?

Detrazione IVA fatture acquisti: come fare nel 2018?

Il decreto legge 50/2017 ha riformato il termine entro il quale i contribuenti titolari di partita IVA possono portare in detrazione l’IVA sugli acquisti.

Per effetto di questo provvedimento, infatti, le fatture datate dal 2017 in poi potranno essere detratte solo secondo quanto previsto dall’articolo 2 del DL 50/2017 medesimo, in particolare: “l’esercizio del diritto alla detrazione può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo”. Tale norma va quindi a riformare l’articolo 19 del d.p.r. 633/1972.

Imprese e professionisti dovranno quindi prestare particolare attenzione alla detrazione IVA delle fatture di acquisto ricevute prima o dopo l’anno 2017.

Detrazione IVA su fatture acquisti: come e quando detrarre l’imposta

Il nuovo articolo 19 del d.p.r. 633/1972 (riferimento normativo essenziale in materia di IVA) cambia completamente il termine entro il quale un contribuente titolare di partita IVA può esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto, accorciandolo pesantemente (di due anni).

Di conseguenza, nel 2018 i contribuenti dovranno effettuare le detrazioni secondo il seguente schema:

Anno di riferimento fattura Termine scadenza detrazione
fatture datate 2015 30 aprile del 2018 - dichiarazione IVA periodo d’imposta 2017
fatture datate 2016 30 aprile 2019 - dichiarazione IVA periodo d’imposta 2018
fatture datate 2017 30 aprile 2018 - facendole concorrere insieme al credito IVA 2017

La modifica normativa incide quindi pesantemente sulla possibilità di esercizio al diritto della detrazione dell’IVA sulle fatture acquisiti.

In precedenza, il diritto alla detrazione dell’Iva relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorgeva “nel momento in cui l’imposta diviene esigibile e può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo” (articolo 19 d.p.r. 633/1972 ante DL 50/2017).

È legittimo applicare la norma alle fatture relative al 2017 e non solo a quelle successive al 24 aprile 2017 (data di entrata in vigore della norma)?

La norma di cui al DL 50/2017 ha creato parecchie criticità, sia di carattere normativo che operativo.

Tali criticità sono state ben descritte in un comunicato stampa congiunto dell’associazione nazionale commercialisti e di Confimi Industria dello scorso 15 maggio. In quella sede è stato denunciato, in particolare, il palese contrasto dell’art. 2 del D.L. 50 con i principi di proporzionalità, effettività, equivalenza e neutralità su cui si basa la disciplina europea in materia di Iva.

Tuttavia, a modesto parere di chi scrive, esiste un’altra criticità normativa legata alla tempistica. Il provvedimento prevede che le nuove regole si applichino a tutte le fatture datate 2017; in realtà il DL 50/2017 è entrato in vigore il 24 aprile 2017. Di conseguenza, sempre ragionando da un punto di vista esclusivamente giuridico, sarebbe stato più corretto prevedere che l’ambito di applicazione fosse riferito alle fatture di data successiva all’entrata in vigore di questo provvedimento, “salvando” quindi la detrazione IVA relativa alle fatture datate fino allo scorso 23 aprile 2017.

Evidentemente, si comprende bene la ratio del provvedimento che è quella di semplificare il recepimento della norma, creando una netta linea di demarcazione tra i due periodi (che in questo caso è rappresentata dal 31/12/2016).

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