Decreto Fiscale 2017, sanatoria per ex residenti all’estero e transfrontalieri

Anna Maria D’Andrea

14 Novembre 2017 - 17:02

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Decreto Fiscale 148/2017: tra gli emendamenti del PD approvati dalla Commissione Bilancio spunta la sanatoria per gli ex residenti all’estero e transfrontalieri, con uno scudo fiscale del 3%. Ormai è condono totale.

Decreto Fiscale 2017, sanatoria per ex residenti all’estero e transfrontalieri

Decreto Fiscale 148/2017: sanatoria in arrivo anche per gli ex residenti all’estero e per i lavoratori transfrontalieri.

Si tratta del nuovo scudo fiscale, proposto dal senatore Claudio Micheloni del PD (residente in Svizzera ed eletto all’estero), che verrà applicato agli importi derivanti da attività di lavoro svolto all’estero e dalla vendita di immobili.

Ormai il PD pare averci preso gusto e l’approvazione dell’emendamento n. 5.0.13 al Decreto Legge collegato alla Legge di Bilancio 2018 introdurrà la possibilità di sanare le violazioni pagando un’importo forfettario pari al 3% a titolo di imposte, sanzioni e interessi su redditi e somme non dichiarate.

Una sorta di deroga alle regole della voluntary disclosure che mina ancora una volta alla credibilità del nostro sistema fiscale, con quello che ormai sembra quasi giusto definire un condono totale.

Decreto Fiscale 2017, sanatoria per ex residenti all’estero e transfrontalieri

L’emendamento al DL fiscale 148/2017 approvato dalla Commissione Bilancio prevede uno scudo fiscale al 3% per i lavoratori frontalieri e per gli ex residenti all’estero iscritti all’Aire.

L’ennesimo condono fiscale che, accanto alle rottamazioni delle cartelle dello scorso anno e quella appena introdotta, rischia di diventare un pericoloso deterrente per chi, fino ad oggi e spesso a fatica, ha pagato tasse e sanzioni in misura piena quando dovuto.

La nuova sanatoria fiscale riguarda i depositi su conti correnti e libretti di risparmio non dichiarati e le somme ricavate dalla vendita di immobili: si tratta, in sostanza, dei dati che bisogna inserire nel Quardo RW della dichiarazione dei redditi ai fini del monitoraggio fiscale.

Per tali somme, i lavoratori che hanno prestato attività continuativa fuori dall’Italia o gli ex residenti all’estero potranno pagare un importo forfettario pari al 3% a titolo di imposte, sanzioni e interessi e mettersi in regola con il fisco italiano.

Una deroga alla voluntary disclosure che ha il sapore di beffa per coloro che, invece, avevano aderito all’emersione volontaria delle somme depositate all’estero e non dichiarate e che dovranno quindi pagare le imposte in misura intera.

Scudo fiscale del 3% su redditi da lavoro e vendita di beni all’estero: a chi è rivolto

Riprendendo quanto previsto dall’emendamento al DL fisco 148/2017 approvato in Commissione, si legge che potranno beneficiare dello scudo fiscale del 3%:

soggetti fiscalmente residenti in Italia ovvero dai loro eredi, in precedenza residenti all’estero iscritti all’Aire o che hanno prestato la propria attività lavorativa in via continuativa all’estero in zone di frontiera o in Paesi limitrofi, derivanti da redditi prodotti all’estero.”

Tali soggetti, secondo quanto attualmente previsto dall’emendamento proposto dal senatore Micheloni del PD, potranno richiedere di regolarizzare la propria posiziona fiscale pagando il 3% a titolo di imposte, sanzioni e interessi, su redditi prodotti all’estero o su “somme ed attività derivanti dalla vendita di beni immobili detenuti dallo Stato estero di prestazione della propria attività lavorativa in via continuativa”.

Come presentare domanda

L’emendamento prevede che per accedere allo scudo fiscale del 3% si dovrà presentare domanda entro il 31 luglio 2018.

L’importo dovuto a titolo di imposte, sanzioni e interessi dovrà essere versato in un’unica soluzione entro il 30 settembre 2018 ovvero in un massimo di tre rate mensili.

E a rendere ancor più appetibile la misura, l’emendamento al DL fiscale 148/2017 prevede inoltre che per le somme oggetto di regolarizzazione, i termini per l’accertamento in scadenza dal 1° gennaio 2018 vengano di fatto spostati al 30 giugno 2020.

Si ricorda che in quanto emendamento si tratta di una misura non ancora in vigore e per la sua approvazione ufficiale è necessario attendere la conclusione dell’iter di conversione del Decreto Legge fiscale 148/2017.

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