Cosa rischia il marito o la moglie che se ne va di casa, le conseguenze dell’abbandono del tetto coniugale

Ilena D’Errico

23 Novembre 2022 - 21:15

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L’abbandono del tetto coniugale ha conseguenze importanti se non è giustificato, perciò il marito - o la moglie - che se ne va di casa rischia di pagare per questo.

Cosa rischia il marito o la moglie che se ne va di casa, le conseguenze dell’abbandono del tetto coniugale

L’atto di matrimonio, anche se non può essere definito un contratto, prevede doveri molto specifici per entrambi i coniugi e conseguenti divieti, come quello di abbandono del tetto coniugale. Il marito, o la moglie, che se ne va di casa rischia conseguenze molto serie, che dipendono anche dalle circostanze specifiche.

Come è naturale che sia, la legge considera una varietà di situazioni e le motivazioni dietro l’allontanamento della casa coniugale incidono davvero molto sui rischi. Un altro fattore di estrema importanza è poi la situazione complessiva del matrimonio, insieme alla soddisfazione dell’altro coniuge.

In generale, al momento di contrarre matrimonio i coniugi si promettono l’un l’altro determinati comportamenti, considerati essenziali per la nascita e la continuità dell’istituto stesso e pertanto tutelati dalla legge. Oltre alla fedeltà e all’assistenza morale e materiale, gli sposi garantiscono anche la coabitazione.

Coabitazione e divieto di abbandono del tetto coniugale

L’articolo 143 del codice Civile menziona esplicitamente la coabitazione, dalla quale deriva inevitabilmente il dovere di convivenza nella stessa casa. Non si tratta di un criterio fine a se stesso, bensì di una condizione favorevole per consentire il buon proseguo della vita matrimoniale, con il rispetto degli altri obblighi.

Il dovere di coabitazione, tuttavia, presuppone un criterio piuttosto elastico in quanto deve adattarsi alle esigenze di entrambi i coniugi, invitati a trovare un accordo per formulare la soluzione più congeniale riguardo alle necessità economiche, materiali e morali. Di conseguenza quando l’abbandono del tetto coniugale avviene per ragioni assolutamente giustificabili, come esigenze lavorative, senza apportare per questo gravi mancanze nella vita matrimoniale, non sussistono rischi.

Al contrario, quando un coniuge va via di casa e per questa ragione vengono a mancare i suoi doveri nei confronti dell’altro, può andare incontro a pesanti ripercussioni. Il mancato rispetto degli obblighi reciproci è infatti un comportamento fortemente disincentivato, che deve essere inteso in senso patrimoniale e materiale, tanto quanto in senso morale.

Le conseguenze per il marito o la moglie che va via di casa

L’abbandono del tetto coniugale può comportare in primo luogo la separazione con addebito, con i necessari riflessi di questo provvedimento sull’assegno di mantenimento dovuto all’altro coniuge. Ciò accade in virtù di un principio molto intuitivo: in assenza di gravi cause la colpa dello scioglimento dell’unione matrimoniale ricade sul marito o sulla moglie che lasciato la casa.

Nel caso in cui questa circostanza diventi la causa di una separazione con addebito, il coniuge perde peraltro tutti i diritti successori sul consorte, i quali invece permangono in situazioni normali fino alla sentenza di divorzio.

Riguardo al matrimonio religioso, la Chiesa cattolica può consentire l’annullamento del matrimonio in alcuni casi di abbandono del tetto coniugale, più che altro se questo causa anche la mancata consumazione del matrimonio.

Quando l’abbandono del tetto coniugale costituisce reato

Oltre alle conseguenze economicamente rilevanti, come il pagamento di un corposo assegno di mantenimento, è bene sapere che l’abbandono del tetto coniugale può rientrare anche in un reato, che in quanto tale è punibile a livello penale.

Nel dettaglio si tratta del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, previsto all’articolo 570 del codice Penale. Il reato perciò sussiste soltanto quando l’abbandono del tetto coniugale è concomitante al venir meno degli obblighi di assistenza. Di conseguenza è un reato andare via dalla casa matrimoniale lasciando il coniuge ed eventuali figli senza mezzi economici per il mantenimento.

Se nonostante l’abbandono del tetto coniugale, l’altro coniuge può mantenersi in modo autonomo, o comunque il consorte che è andato via provvede personalmente, non si configura alcun reato e le conseguenze rientrano nel solo campo civilistico.

Quando l’abbandono del tetto coniugale è consentito

Il dovere di convivenza non viene violato quando è giustificabile con mezzi dimostrabili, ma non si tratta di soli requisiti materiali. Moglie o marito sono legittimati ad andare via di casa:

  • Quando è venuto alla luce un tradimento.
  • Se l’allontanamento è dovuto al comportamento dell’altro coniuge che ha in primis violato i suoi doveri o ha comunque provocato lo scioglimento della relazione.
  • Nel caso in cui il coniuge che è andato via lo ha fatto per tutelare la propria incolumità fisica e mentale.
  • Quando l’abbandono del tetto coniugale avviene dopo la separazione.

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