Cosa fare se il vicino non pulisce il terreno

Francesca Nunziati

22 Agosto 2022 - 17:29

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Nell’ambito dei rapporti di vicinato spesso insorgono controversie quando il vicino non cura come dovrebbe le sue aree verdi abusando del suo diritto e ledendo quello del proprietario confinante.

Cosa fare se il vicino non pulisce il terreno

Per avere alberi e siepi sul proprio terrazzo o nel proprio giardino è necessario sapere che esistono leggi precise da rispettare sulle distanze da mantenere per piantarli rispetto al confine e proprietà del vicino, nonché le regole per garantirne la corretta “esistenza” senza che crei a lui danni.

Ci sono, però, molti casi in cui alberi e siepi al confine tra due case creano non pochi problemi tra vicini, come per esempio se il vicino di casa non taglia alberi e siepi al confine, creando così diversi problemi alla proprietà del confinante: a partire dalla “invasione” di rami e foglie del suo albero che sconfinano nell’altra proprietà, sporcando (considerando che ciclicamente le foglie di un albero cadono) per arrivare a rovinare esteticamente la parte di casa del vicino confinante, magari ben sistemata e pulita in maniera differente.

Ma vediamo insieme come tutelarsi e cosa dice la legge italiana in materia.

Le normativa sulle distanze nel Codice Civile

Del resto, prima di piantare alberi e siepi è bene sapere che il Codice Civile all’art. 892 stabilisce distanze precise da rispettare, che sono:

  • 3 metri per albero di alto fusto;
  • 1,5 metri per albero non di alto fusto;
  • 2 metri per siepe di robinie;
  • 1 metro per siepe di ontano e castagno e simili;
  • 0,5 metri, e a prescindere dall’altezza raggiunta, per la vite;
  • 0,5 metri, e a prescindere dall’altezza raggiunta, per arbusto e canneti;
  • 0,5 metri per pianta da frutto di altezza non maggiore di 2,5 metri;
  • 0,5 metri per siepe viva.

Stando a quanto previsto dalle norme in vigore, però, se il vicino di casa non taglia alberi e siepi al confine, pur provocando danni al vicino o alla sua proprietà e pur sporcando, con caduta di foglie o rametti, ecc, non si può mai far nulla in piena autonomia.

La legge vieta, infatti, di intervenire con tagli di alberi o siepi che sconfinano dalla proprietà del vicino perché si rischia addirittura di incorrere nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

Ciò che si può fare se il vicino di casa non taglia alberi e siepi al confine è chiedere al vicino che provveda a tagliare alberi e siepi sul confine che sconfinano nella nostra proprietà, spiegando che quella condotta ci crea problemi.

Se il vicino non da seguito al tale richiesta, si può insistere, chiedendo nuovamente che tagli alberi e siepi sul confine.
Ovviamente se l’atteggiamento del vicino continua a essere di totale indifferenza e non provvede in piena autonomia a tagliare alberi e siepi sul confine, allora ci si può rivolgere al giudice di competenza e spetta a lui poi intimare al vicino di tagliare alberi e siepi che sconfinano nella proprietà altrui.

Stando a quanto prevedono le leggi in vigore, se nonostante l’ordinanza da parte del giudice di tagliare alberi e siepi sul confine, il vicino persevera nel lasciare incolte le piante che invadono la nostra proprietà, allora si può procedere a tagliare da soli alberi e siepi del vicino sul confine.

Come tutelarsi

Vi sono vari gradi a seconda della gravità dello stato di degrado; inizialmente è consigliato inviare al vicino una diffida scritta, intimandogli la pulizia del proprio immobile, fondo o giardino, visto che la situazione sta creando uno stato di disagio.

Se questo non producesse alcun esito, diviene necessario l’intervento di un avvocato. Agendo in tribunale sarà anche possibile richiedere il risarcimento di danni, ove ve ne fossero stati cagionati.

C’è inoltre da sottolineare che, soprattutto nel caso di fondi in stato di totale abbandono, con la crescita di vegetazione infestante che diventi attrattiva per animali pericolosi alla salute come topi o serpenti, o ancor più grave nel caso in cui si manifesti uno scenario di sterpaglie secche (soprattutto in estate), con un evidente pericolo di incendio, sarà indispensabile l’intervento dell’autorità pubblica contattando il comune e, a tutela dell’igiene pubblica, l’Asl territoriale di competenza.

Quello che deve essere chiaro è che non si può provvedere in prima persona a effettuare la potatura.

Il primo passo, quindi, sarà quello di inviare una lettera di diffida al vicino, tramite un avvocato, affinché provveda a effettuare la potatura.
In un momento successivo si potrà valutare l’avvio di una causa qualora il vicino non dovesse attivarsi.

Solo nel caso in cui si ravvisi un danno o pericolo di danno imminenti si può adire l’Autorità Giudiziaria affinché emetta un provvedimento d’urgenza che intimi il proprietario confinante a eseguire il taglio della siepe.

Gli atti emulativi

Altra situazione che si può verificare è che il proprietario della siepe, con il solo intento di ledere il vicino, non si preoccupi della potatura e del taglio delle sue piante.

Siamo nell’ambito degli atti emulativi che ricevono apposita tutela da parte del nostro ordinamento.

Gli atti emulativi, di cui all’articolo 833 del Codice Civile sono vietati per così dire “senza mezze misure”. Trattasi degli atti che non hanno altro scopo se non quello di nuocere o recare molestia, senza dunque ricevere alcuna utilità.

Tale può proprio essere una siepe piantata al solo fine di limitare la vista panoramica al vicino. Una volta provata l’emulatività dell’atto, il proprietario che ha posto in essere l’atto illecito avrà l’obbligo di ripristinare la preesistente condizione e di risarcire il danno.

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