Cosa fare se il datore di lavoro non concede le ferie: gli strumenti di tutela a favore del lavoratore

Claudio Garau

10 Maggio 2022 - 12:25

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Il diritto alle ferie, stabilito in Costituzione, è irrinunciabile e, conseguentemente, la legge vigente indica altresì come difendersi dinnanzi al diniego del datore di lavoro. I dettagli.

Cosa fare se il datore di lavoro non concede le ferie: gli strumenti di tutela a favore del lavoratore

Con l’approssimarsi di una stagione estiva che potrebbe costituire il rilancio del turismo in Italia - dopo il difficile periodo della lotta al coronavirus e delle restrizioni che ne sono conseguite - non pochi lavoratori stanno aspettando le ferie con sempre maggiore trepidazione.

Ebbene, il periodo rivolto per antonomasia alle vacanze al mare o in montagna e caratterizzato dal recupero delle energie dopo le fatiche del lavoro, rappresenta uno dei diritti più importanti del lavoratore. Anzi, secondo il nostro ordinamento, le ferie rappresentano un diritto irrinunciabile di ogni lavoratore, ed è dunque preferibile sapere quali sono le tutele innanzi al no alle ferie da parte del datore di lavoro.

Come comportarsi e cosa fare se il datore di lavoro non concede le ferie? A quali regole e mezzi fare riferimento per tutelarsi? Di seguito tutte le risposte utili a chi non intende assolutamente privarsi di un diritto costituzionalmente garantito.

Il diritto alle ferie, il fondamento normativo e il carattere dell’irrinunciabilità

Prima di soffermarci sulla linea di comportamento da adottare nel caso il datore di lavoro non conceda le ferie, focalizziamoci sulle norme di maggior rilievo in materia. Ebbene, il relativo diritto è riconosciuto al lavoratore subordinato anzitutto nella Costituzione. In particolare l’art. 36, terzo comma, stabilisce infatti che “il lavoratore ha diritto a ferie annuali retribuite”. Il dettato di questo articolo non indica altresì la durata di detto lasso di tempo, tuttavia precisa che si tratta di un diritto irrinunciabile.

Anche l’art. 2109 del Codice Civile è assai utile a chiarire il contesto di riferimento. In esso si trova scritto che il lavoratore ha diritto ad un “periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l’imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro”.

Non solo. Il d. lgs. n. 66 del 2003 sull’organizzazione dell’orario di lavoro indica che il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Questo lasso di tempo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, va goduto per almeno due settimane consecutive all’interno dell’anno di maturazione.

Come sopra accennato le ferie sono un diritto irrinunciabile (art. 36 Cost.), in considerazione del fatto che la finalità di esse è permettere al dipendente il recupero delle proprie energie psicofisiche, oltre che facilitare la partecipazione alla vita familiare, sociale e di relazione con gli altri e la partecipazione ad attività culturali e/o ricreative.

Ecco perché il diritto alle ferie è indicato come “irrinunciabile” dal lavoratore, tanto che detta caratteristica delle ferie non può essere scavalcata neanche da un accordo “privato” tra il lavoratore e il datore di lavoro. In buona sostanza, il lavoratore non può scegliere di rinunciare alle proprie ferie, neanche con il pagamento di un corrispettivo in denaro.

Cosa fare se il datore non concede le ferie: piano ferie e proposta del lavoratore

Al di là di ciò che tra poco diremo in merito alle conseguenze per l’azienda che non concede le ferie, al datore di lavoro dunque spetta di garantire al lavoratore subordinato la fruizione del periodo di riposo. L’azienda deve, in particolare, contemperare le proprie esigenze organizzative e produttive con il diritto irrinunciabile alle ferie del lavoratore. La legge indica che è anzitutto compito del datore di lavoro la definizione unilaterale del periodo di assenza retribuita del lavoratore, per lo svolgimento delle ferie annuali (piano ferie).

Tuttavia quanto appena ricordato non impedisce al lavoratore di richiedere le ferie nel periodo ritenuto più opportuno. La richiesta del lavoratore avverrà in forma scritta e con un congruo preavviso - i cui termini sono di solito individuati nel contratto individuale di lavoro o in quello di categoria. Solitamente si tratta di almeno due settimane di preavviso.

Innanzi alla richiesta delle ferie del dipendente, l’azienda si trova innanzi a queste due possibili scelte:

  • accettare il piano ferie presentato;
  • rifiutare il piano ferie del lavoratore.

In queste ultime circostanze, il datore dovrà esprimere la motivazione del no in modo chiaro ed articolato. Farà ciò spiegando quali sono le specifiche esigenze aziendali che impediscono il consenso alla proposta del lavoratore e proponendo un piano ferie alternativo (tranne il caso del piano ferie presentato dal lavoratore senza congruo preavviso).

Si tratta di regole che si impongono all’azienda, con la conseguenza che non rispettarle comporterà conseguenze di non poco conto - come ora vedremo.

Cosa fare se il datore di lavoro non concede le ferie: la tutela tramite la Direzione Territoriale del Lavoro

Abbiamo visto che l’irrinunciabilità è un tratto caratteristico del diritto alle ferie, perciò la legge non può che stabilire una tutela ad hoc a favore del lavoratore che si vede negata la concessione del periodo di ristoro annuale. Ebbene, il lavoratore che intende reagire all’abuso da parte del datore di lavoro, deve sapere che esiste un iter di tutela, articolato essenzialmente nelle seguenti fasi:

  • richiesta di intervento della Direzione Territoriale del Lavoro;
  • la Direzione si occuperà di accertare la violazione da parte del datore di lavoro;
  • in caso di acclarata violazione delle regole sulle ferie, la Direzione emetterà una sanzione pecuniaria nei confronti del datore di lavoro e, al contempo, permetterà al lavoratore di fruire finalmente del periodo di riposo.

Attenzione però al seguente caso pratico: laddove il datore di lavoro abbia fornito al lavoratore un piano ferie alternativo - rifiutato dal proprio lavoratore senza alcuna motivazione effettiva - la Direzione Territoriale del Lavoro non potrà emettere alcuna sanzione. Inoltre il dipendente perderà il diritto alla monetizzazione delle ferie maturate e non godute.

Cosa fare se il datore di lavoro non concede le ferie: il ripensamento da parte dell’azienda

Un altro caso pratico e di certo non raro è quello in cui il datore di lavoro:

  • inizialmente concede lo svolgimento del periodo di ferie nel periodo indicato dal proprio dipendente;
  • ma in un secondo momento cambia idea per sopravvenute esigenze aziendali e organizzative.

Ebbene che succede in queste circostanze? Quale tutela scatta nei confronti del lavoratore? La risposta richiede di distinguere due situazioni differenti:

  • il dipendente non è ancora partito per le vacanze ma ha già effettuato la relativa prenotazione. Egli può conseguire il risarcimento del danno, corrispondente alla spesa che comporta la disdetta della vacanza (costi di prenotazione, caparre ecc.);
  • il dipendente è già partito per la meta delle vacanze, ma deve fare rientro in anticipo per le sopravvenute esigenze del datore di lavoro. In questo caso, il dipendente può conseguire il risarcimento di tutte le spese sopportate per il rientro anticipato, ma anche - se previsto dal CCNL di categoria - conseguire un ulteriore risarcimento per le rimanenti ferie non godute.

In ogni caso permane in capo al lavoratore il diritto a fruire delle ferie annuali in base alle norme di legge e del contratto collettivo (che può prevedere più giorni di riposo grazie a condizioni migliorative). In altre parole, le ferie revocate andranno comunque recuperate dal lavoratore in un secondo tempo.

Monetizzazione delle ferie al termine del rapporto di lavoro

Infine ribadiamo che la legge vieta la cd. monetizzazione delle ferie non godute. Perciò ogni accordo sul punto è da ritenersi nullo e la relativa violazione è punita con una sanzione amministrativa, il cui ammontare cambia in base al numero dei lavoratori coinvolti. Detta monetizzazione è impedita giacché lo scopo delle ferie è - come detto in precedenza - quello di consentire al lavoratore di recuperare le forze e non di ottenere una maggiore retribuzione.

Ma attenzione: è pur vero che le ferie possono essere monetizzate al termine del rapporto di lavoro. Può accadere infatti che alla cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore non abbia goduto di tutte le ferie maturate. La conseguenza è che esse dovranno essere pagate dal datore di lavoro, che peraltro dovrà versare i correlati contributi.

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