Consiglio superiore di magistratura (Csm): cos’è, cosa fa e cosa cambia con la riforma

Francesca Nunziati

15/04/2022

19/04/2022 - 17:26

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Tutto sul CSM, l’organo di autogoverno della magistratura italiana anche in virtù della nuova riforma votata da tutti i partiti che sostengono la maggioranza del governo di Mario Draghi

Consiglio superiore di magistratura (Csm): cos’è, cosa fa e cosa cambia con la riforma

Il Consiglio superiore della magistratura (in breve CSM) è un organo di rilievo costituzionale che regola, in totale autonomia, la magistratura ordinaria italiana.

In sostanza, il CSM amministra la giurisdizione e garantisce l’indipendenza della magistratura, sia in funzione giudicante che requirente: adotta tutti i provvedimenti sullo status dei magistrati (assunzioni, trasferimenti, promozioni, ecc.), provvede al reclutamento dei magistrati ordinari, e, soprattutto, ne giudica la condotta ed applica le sanzioni disciplinari.

Dopo lo scandalo causato dal magistrato Luca Palamara, il Governo aveva pensato ad una riforma organica del Consiglio per rafforzarne indipendenza e garantirne il buon funzionamento: in primis si voleva impedire l’ingerenza della politica e quindi limitare l’accesso al CSM a chi ha svolto incarichi istituzionali come parlamentare o ministro.

Ora questa riforma è entrata in vigore: la Commissione Giustizia della Camera infatti, ieri, 14 aprile 2022, ha approvato il mandato al relatore sulla riforma del Consiglio superiore della magistratura (Csm) e dell’ordinamento giudiziario. Il testo arriverà in aula martedì 19 aprile.

Vediamo cos’è il CSM, quali norme vigenti lo regolano e cosa ha modificato la nuova riforma.

Consiglio superiore della magistratura: le funzioni

Come abbiamo anticipato, il CSM è l’organo di autogoverno della magistratura e, come tale, si occupa di tutte le questioni giurisdizionali, assicurando l’indipendenza e l’autonomia della categoria.

La funzione del Consiglio superiore della magistratura (previsto dagli articoli 101 e 110 della Costituzione) è in sostanza quella di governare la magistratura ordinaria nella sua interezza, sia penale che civile. Invece i magistrati amministrativi, contabili e militari hanno distinti organi di governo.

In pratica questo organo controlla, gestisce e predispone le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti e le promozioni dei magistrati e provvede anche ad applicare le sanzioni disciplinari, ove necessario.

Per sintetizzare, le sue funzioni di autogoverno sono:

  • gestire il piano di assunzioni, sempre attraverso il concorso pubblico;
  • assegnare gli incarichi e le promozioni;
  • decidere sulle domande di trasferimento;
  • attribuire sussidi ai magistrati e alle loro famiglie;
  • comminare i procedimenti disciplinari;
  • nominare i magistrati della Corte di Cassazione;
  • nominare e revocare i magistrati ordinari.

I provvedimenti di autogoverno del Consiglio sono ricorribili al Tar Lazio in primo grado ed in secondo grado al Consiglio di Stato. Tuttavia si applica un’eccezione in caso di provvedimenti disciplinari: questi ultimi, infatti, possono essere impugnati solo con ricorso per Cassazione.

Composizione del CSM

Il CSM si componeva di 27 membri, di cui 24 elettivi e 3 di diritto, che sono il Presidente della Repubblica, il Primo Presidente della Corte di Cassazione ed il Procuratore generale della Cassazione.
Oggi, con la riforma, il nuovo Csm sarà composto da 30 membri (cui si aggiungono i tre componenti di diritto: presidente della Repubblica; primo Presidente di Cassazione; procuratore generale Cassazione): 20 togati (2 legittimità; 5 pm; 13 giudicanti) e 10 laici.

I membri elettivi sono selezionati nel modo seguente:

  • viene eletto dal Parlamento in seduta comune (i c.d. membri laici);
  • viene eletto dagli stessi magistrati ordinari (i c.d. membri togati).

Ai sensi della legge n. 44 del 2002, nei ⅔ dei membri togati devono essere riservati 2 seggi ai magistrati della Corte di Cassazione, 4 seggi ai magistrati in funzione di Pubblico ministero e 10 ai giudici. Invece i membri eleggibili dal Parlamento devono essere scelti tra professori universitari in materie giuridiche e avvocati con almeno 15 anni di esperienza nella professione.

Una volta eletti, i membri del CSM restano in carica per 4 anni e non sono immediatamente rieleggibili. La votazione avviene a maggioranza qualificata di ⅗ dei componenti nei primi due scrutini e di 3/5 dei votanti a partire dal terzo.

Il CSM, una volta insediato, elegge tra i membri laici il proprio Vice Presidente che ha la funzione di presiedere alle decisioni quando non è richiesta la partecipazione del Presidente della Repubblica (che la presiede solo in circostanze particolari).

Come lavora?

Il Consiglio Superiore della Magistratura si articola in Commissioni (che attualmente sono 8) che hanno funzioni istruttorie e di proposta.

Il CSM si avvale anche di un’Adunanza Plenaria, detta plenum, alla quale competono poteri deliberativi. L’Adunanza è presieduta dal Vice Presidente oppure dal Presidente/Capo dello Stato e vi partecipano tutti i componenti del Consiglio Superiore della Magistratura, quindi sia i componenti laici che quelli togati, il Primo Presidente ed il Procuratore generale della Corte di Cassazione.

Esiste anche una Sezione Disciplinare che si occupa delle questioni di natura giurisdizionale, le cui decisioni sono ricorribili per Cassazione. La Sezione Disciplinare delibera con la partecipazione di tutti e 6 i componenti: 4 togati e 2 laici, di cui uno è il Vice Presidente del Csm.

Con la nuova riforma si introduce l’ incompatibilità, per i membri effettivi della sezione disciplinare, a partecipare alle commissioni I, III, IV e V, cioè quelle che decidono su incarichi direttivi e semidirettivi, trasferimenti di ufficio e valutazioni di professionalità.

La nuova riforma

Con la nuova riforma si fa più netta la separazione fra il lavoro di giudice e quello di Pm. E’ ammesso un solo passaggio in carriera fra funzione giudicante e requirente. Un addio alle nomine a pacchetti per incarichi direttivi e alle porte girevoli per le toghe in politica. Subentra un sistema elettorale misto per votare i membri togati del Consiglio superiore della magistratura e si farà un sorteggio delle Corti d’appello per la formazione dei collegi. Vediamo insieme i punti ed i cambiamenti fondamentali.

Il fascicolo personale del magistrato

Al di là delle modifiche previste all’interno dei precedenti capitoli la riforma ne prevede alcune lampanti come per esempio il discorso sul fascicolo personale. Per ogni magistrato c’è ne è uno. Con la nuova riforma viene introdotto il “fascicolo per la valutazione del magistrato”, al cui interno ci saranno i dati statistici e la documentazione necessaria per valutare il complesso dell’attività svolta, inclusa quella cautelare, “sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo”. All’interno in concreto ci sarà la tempestività nell’adozione dei provvedimenti, la sussistenza di caratteri di significativa anomalia in relazione all’esito degli atti e dei provvedimenti nelle successive fasi o nei gradi del procedimento e del giudizio.

In pratica i capi degli uffici inseriranno nel fascicolo di valutazione di ogni toga i dati sulle conferme delle decisioni e l’accoglimento delle richieste: sulla base di questi numeri si deciderà su promozione ed incarichi.

Solo un passaggio di funzione

Un altra novità che ha provocato non poche proteste è quella che prevede un solo passaggio di funzione tra requirenti e giudicante penale entro i 10 anni dall’assegnazione della prima sede; limite che non opera per il passaggio al settore civile o dal settore civile alle funzioni requirenti nonché per il passaggio alla procura generale presso la cassazione. Ad oggi si tratta di subemendamenti non votati poiché integrano a tutti gli effetti la separazione delle carriere di cui si parla da anni.

Il nuovo sistema elettorale

E previsto un sistema: binominale con quota proporzionale e prevede il sorteggio dei distretti di Corte d’Appello per formare i collegi.

I collegi binominali a loro volta eleggono due componenti del Csm l’uno, ma si prevede per i giudicanti una distribuzione proporzionale di 5 seggi a livello nazionale (incrementata la quota proporzionale rispetto alle proposte iniziali sul recupero dei cosiddetti migliori terzi) e per i requirenti il recupero di 1 miglior terzo.

Non sono previste le liste. Il sistema si basa su candidature individuali. Ciascun candidato presenta liberamente la sua candidatura – anche nel suo distretto – (senza necessità di presentatori) a livello di collegio binominale. Devono esserci un minimo di 6 candidati in ogni collegio binominale, di cui almeno la metà del genere meno rappresentato.

Se non arrivano candidature spontanee o non si garantisce la parità di genere si integra con sorteggio per arrivare al minimo dei candidati previsti; sorteggio previsto anche per riequilibrare le candidature del genere meno rappresentato.

L’incompatibilità con incarichi elettivi

Con la nuova riforma scatta il divieto di esercitare in contemporanea funzioni giurisdizionali e ricoprire incarichi elettivi e governativi. Il limite vale sia per cariche elettive nazionali e locali; sia per gli incarichi di governo nazionali/regionali e locali.

E’ previsto l’obbligo di collocarsi in aspettativa (senza assegni in caso di incarichi locali) per l’assunzione dell’incarico. Si introducono divieti che impediscono il ripetersi di casi di magistrati che svolgano in contemporanea funzioni giurisdizionali e incarichi politici, anche se in altro territorio.

In particolare, per le cariche elettive nazionali, regionali, province autonome di Trento e Bolzano, Parlamento Europeo, e per gli incarichi di assessore e sottosegretario regionale, si prevede che i magistrati non siano eleggibili nella regione, in cui è compreso in tutto o in parte l’ufficio giudiziario in cui hanno prestato servizio negli ultimi tre anni.

Per le cariche di sindaco/consigliere/assessore comunale, non ci si può candidare se si è prestato nei tre anni precedenti la data di accettazione della candidatura presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente in tutto o in parte nel territorio della provincia in cui è compreso il comune o nelle province limitrofe.

Ricollocamento dei magistrati

Per il ricollocamento dei magistrati ordinari/amministrativi/contabili e militari si distinguono diverse ipotesi: cariche elettive; incarichi di governo (con un mandato di almeno un anno); candidati non eletti; capi di gabinetto, capi dipartimento e segretari generali ministeri.

  • I magistrati che hanno ricoperto cariche elettive di qualunque tipo al termine del mandato non possono più tornare a svolgere alcuna funzione giurisdizionale. I magistrati ordinari vengono collocati fuori ruolo presso il ministero di appartenenza e altre amministrazioni ministeriali, oltre che presso l’Avvocatura dello Stato (ma questo ad ora è un subemendamento non ancora votato). Per i magistrati amministrativi e contabili è prevista la collocazione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
  • I magistrati che si sono candidati in competizioni elettorali e non sono stati eletti per tre anni non possono tornare a lavorare nella regione che ricomprendere la circoscrizione elettorale in cui si sono candidati né in quella in cui si trova il distretto dove lavoravano, in più non posso assumere incarichi direttivi e svolgere le funzioni penali più delicate (pm e gip/gup).
  • Se provenivano da uffici con competenza nazionale (ad esempio la Cassazione), non possono svolgere funzioni direttamente giurisdizionali per tre anni.
  • Per i magistrati con incarichi apicali, dopo un mandato di almeno un anno, restano per un altro anno fuori ruolo – ma non in posizioni apicali – e poi rientrano, ma per tre anni non possono ricoprire incarichi direttivi.

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