Coppie e conviventi di fatto: come provare la relazione stabile?

Antonella Ciaccia

20 Aprile 2022 - 14:44

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Cos’è una coppia di fatto e quali sono i diritti e doveri che si instaurano nella convivenza. Vediamo insieme come la legge Cirinnà ha convalidato sul piano formale le convivenze di fatto.

Coppie e conviventi di fatto: come provare la relazione stabile?

Per coppia di fatto si intende una coppia costituita da due soggetti legati sentimentalmente che non hanno formalizzato il loro rapporto con un matrimonio o un’unione civile. Con la Legge n. 76 del 20/05/2016 (Legge Cirinnà), in Italia è stata introdotta la disciplina per le coppie che, di fatto, vivono come se fossero unite da vincolo matrimoniale.

Ai conviventi è stata data la possibilità di formalizzare, dal punto di vista giuridico, la loro unione senza che ciò debba comportare la necessità di sposarsi o stipulare un’unione di tipo civile. In questa guida vedremo insieme come nella pratica, le coppie di fatto possono ufficializzare la loro unione, diventare «conviventi di fatto» riconosciuti dalla legge ed ottenere un formale riconoscimento presso il Comune di residenza.

Coppie e conviventi di fatto: chi sono e quali differenze?

Le coppie di fatto sono costituite da persone che, pur convivendo stabilmente ed essendo legate da un rapporto affettivo e duraturo, hanno deciso di non «ufficializzare» o formalizzare la loro unione. I conviventi di fatto invece, nel momento in cui dichiarano formalmente la loro convivenza, acquisiscono per legge una serie di diritti.

Negli ultimi decenni infatti, si è assistito a una graduale attribuzione di rilevanza giuridica alla convivenza di fatto al fine di riconoscerla come formazione sociale all’interno della quale possano essere garantiti doveri e diritti fondamentali.

La legge n. 76/2016 riconosce come conviventi di fatto: «due persone maggiorenni (dello stesso o di diverso sesso) unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile».

Una coppia di fatto non deve compiere delle operazioni specifiche per poter essere definita tale; è bene precisare che, nonostante la legge Cirinnà abbia formalizzato le convivenze di fatto, non sussiste alcun obbligo per una coppia di fatto di richiedere questo riconoscimento. Solo nel caso in cui scelga di farlo, dovrà rilasciare una dichiarazione presso l’anagrafe del proprio Comune di residenza attraverso la quale si instaurerà una “convivenza di fatto”.

Come formalizzare la relazione stabile?

Formalizzare la propria stabile convivenza in Comune permette alla coppia di vedersi riconosciuti una serie di diritti previsti dall’ordinamento. Se una coppia di fatto vuole ottenere un riconoscimento dalla legge, pur non contraendo matrimonio, deve registrarsi presso il Comune di residenza. Come accennato nel precedente paragrafo, requisiti richiesti saranno:

  • la maggiore età;
  • essere uniti stabilmente da legami affettivi di coppia con reciproca assistenza morale e materiale;
  • convivere stabilmente con iscrizione anagrafica comune;
  • prestare reciproca assistenza sia materiale che morale;
  • non essere coniugati né uniti civilmente tra di loro o con altre persone;
  • non essere parenti né affini o adottati tra di loro.

Secondo quanto disposto dalla legge Cirinnà la convivenza di fatto tra persone eterosessuali oppure dello stesso sesso viene attestata attraverso un’autocertificazione in carta libera, presentata al Comune di residenza, nella quale i conviventi dichiarano di coabitare allo stesso indirizzo e di costituire stabilmente una coppia di fatto. La dichiarazione potrà essere sottoscritta di fronte all’ufficiale d’anagrafe o inviata tramite fax o per via telematica. Dopo gli opportuni accertamenti, il Comune rilascerà il certificato di residenza e lo stato di famiglia. L’ufficio predisposto provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l’istituzione della convivenza di fatto (assenza impedimenti e stabile convivenza).

Siamo obbligati a formalizzare la convivenza?

Le convivenze di fatto non devono essere registrate obbligatoriamente all’anagrafe. In caso di mancata registrazione si parla di convivenza di fatto non formalizzata. Purché il rapporto sia stabile e duraturo, i due conviventi costituiscono comunque una coppia, ma non possono godere dei diritti propri delle convivenze di fatto formalmente registrate e previste dalla legge.
Ciò non significa che i componenti della coppia di fatto non abbiano diritti e/o doveri reciproci, ma per questi non si può rimandare alla specifica legge. Bisognerà rinvenire all’interpretazione giudiziale che negli anni ha regolato tali rapporti e ciò che è stato osservato e dichiarato dalla giurisprudenza.

Quali sono i diritti per le coppie conviventi registrate

La Legge riserva ai conviventi di fatto alcuni specifici diritti:

  • i conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario ovvero è possibile far visita al convivente detenuto;
  • in caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari;
  • ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante in caso di malattia che comporta l’incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute, ovvero in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie;
  • in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa;
  • in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto;
  • il convivente può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno, qualora l’altra parte sia dichiarata interdetta o inabilitata;
  • in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo (incidente stradale, ad esempio), si ha diritto allo stesso risarcimento spettante al coniuge superstite;
  • i conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza.

Contratto di convivenza

La legge 20 maggio 2016, n. 76 prevede infine, testualmente che: «I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza».

Dal punto di vista patrimoniale non è previsto un regime legale nella convivenza di fatto, cerchiamo quindi di capire cosa significa per le parti sottoscrivere questo tipo di contratto.

I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza redatto assolutamente in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestino la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico. Una volta firmato il contratto di convivenza, il notaio o l’avvocato dovrà trasmetterne copia al Comune di residenza dei conviventi per l’iscrizione all’anagrafe.

Con questo contratto la coppia potrà ad esempio stabilire la scelta del regime patrimoniale, se la comunione o la separazione dei beni. Oppure specificare la residenza della coppia, le modalità di contribuzione alle necessità della vita comune e qualsivoglia ulteriore disposizione di carattere atipico.

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