Pioggia di fondo perduto e zero contributi Inps da pagare: ecco a quali imprese

Antonella Ciaccia

08/07/2022

11/07/2022 - 10:04

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Dal ministero del Turismo via libera agli aiuti a più di 5mila imprese. Esonero contributivo e pioggia di bonus a fondo perduto: ecco per chi.

Pioggia di fondo perduto e zero contributi Inps da pagare: ecco a quali imprese

Via libera all’erogazione degli aiuti per imprese turistiche e agenzie di viaggio. Gli incentivi sono stati messi a disposizione dal ministero del Turismo, con le risorse del Piano di ripresa e resilienza (Pnrr); in alcuni casi hanno raggiunto l’importo di 200mila euro di agevolazioni per impresa. La ripartizione delle risorse agli aventi diritto è avvenuta attraverso tre decreti di concessione che di seguito approfondiremo.

Anche il decreto Sostegni ter è intervenuto sull’esonero totale dei contributi Inps per lavoratori delle agenzie viaggio e tour operator. A spiegare il funzionamento di suddetto bonus contributi per agenzie viaggio e aziende turistiche è il messaggio Inps numero 2712 del 6 luglio 2022.

In esso sono riepilogati gli incentivi economici legati alla crisi pandemica e destinati ai lavoratori del settore turistico. Vediamo di cosa si tratta.

La normativa di riferimento per gli incentivi

Il primo provvedimento fornito dal Ministero del Turismo per l’ ammissione alle agevolazioni sotto forma di credito d’imposta per le strutture ricettive è il decreto n. 8228/22 del 28 giugno 2022 di cui all’art. 4 del d.l. 152/2021 (Pnrr) che segnatamente, al comma 1 dell’art. 4 prevede incentivi sotto forma di credito d’imposta destinati alle agenzie di viaggi e ai tour operator con:

  • codice Ateco 79.1;
  • codice Ateco 79.11;
  • codice Ateco79.12.

Le attività premiate con un bonus fino a un massimo di 25mila euro per i loro progetti nel campo della digitalizzazione sono state ben 782.

Un secondo decreto n. 8180/22 del 27 giugno 2022 di cui all’art. 1 del d.l. 152/2021ha previsto la concessione di ben 600 milioni in aiuti, 147 milioni sotto forma di contributo a fondo perduto e 453 milioni sotto forma di credito d’imposta (sempre a valere su risorse Pnrr) a 3.700 soggetti che hanno presentato domanda in seguito all’avviso del ministero del 23 dicembre 2021, ovvero:

  • le imprese alberghiere e agrituristiche;
  • le imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta: del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici:
  • i parchi acquatici e faunistici, nonché le imprese titolari del diritto di proprietà delle strutture immobiliari in cui è esercitata una delle attività imprenditoriali sopra menzionate.

Qui l’elenco l’elenco dei beneficiari ammessi (Procedura ex articolo 1 del Dl 152/2021)

Le strutture ricettive, tra cui alberghi, che hanno ottenuto crediti d’imposta fino a un massimo di 200 mila euro sono invece 642.

Come disposto dal decreto di ammissione n. 8270/22 del 28 giugno 2022 i suddetti crediti d’imposta sono concessi per le strutture ricettive che realizzano:

  • interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica;
  • eliminazione delle barriere architettoniche;
  • realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali;
  • spese per la digitalizzazione.

Riportiamo qui di seguito l’elenco di tutti i beneficiari ammessi.

Sgravio dei contributi per lavoratori delle agenzie viaggio e tour operator

Tra i provvedimenti adottati segnaliamo inoltre l’avvio al bonus contributi per cinque mesi ad agenzie viaggio e tour operator.

Lo sgravio è previsto dal decreto Sostegni ter che ha ricevuto da poco il nulla osta dalla Ue in quanto trattasi di aiuti di Stato a privati.

Il messaggio Inps numero 2712 del 6 luglio 2022, fornisce chiarimenti sull’esonero totale dei contributi Inps per lavoratori delle agenzie viaggio e tour operator Vediamo di seguito quanto dura il bonus contributi, limiti e requisiti necessari.

I chiarimenti dell’Inps sull’erogazione del bonus

Nel dettaglio, si tratta di uno sgravio integrale dal versamento dei contributi in favore dei datori di lavoro privati titolari di agenzie di viaggio e tour operator. L’esonero è riconosciuto ai lavoratori dipendenti per il periodo di competenza aprile-agosto 2022.

Sotto il profilo soggettivo, l’esonero contributivo in oggetto è rivolto a tutti i datori di lavoro operanti nei richiamati settori, vale a dire i datori di lavoro rientranti in tutti i codici Ateco 2007 della divisione 79.

La decontribuzione Inps è integrale, a valere sul 100% dei contributi previdenziali Inps da versare. Sono esclusi i premi e la contribuzione Inail per i datori di lavoro privati titolari di agenzie di viaggio e tour operator.

Il bonus contributi si applica fino a un massimo di cinque mesi, anche non continuativi, compresi tra aprile e agosto 2022. Il beneficio è fruibile entro il 31 dicembre 2022 e verrà riparametrato e applicato su base mensile

Requisiti e limite di 56,25 milioni di euro per l’anno 2022.

Il bonus contributi riservato ad agenzie viaggio e tour operator è però limitato. L’esonero dal versamento è concesso nel rispetto del limite di minori entrate contributive pari a 56,25 milioni di euro per il 2022. Non sono previsti ulteriori stanziamenti per l’Inps.

Perciò, come ha confermato l’Inps, alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’esonero si provvede mediante corrispondente riduzione, per il 2022 e per il 2024, del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente.

A breve, spiega l’Inps sempre nel messaggio, con successive indicazioni da parte dell’Istituto saranno fornite le istruzioni relative alla compilazione del modulo telematico “Esonero di cui al dl 4/22 art. 4 comma 2-ter”, che verrà reso disponibile nel “Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResCo”), affinché ciascun datore di lavoro possa fornire le informazioni necessarie per determinare l’esatto ammontare dell’esonero spettante.

Si potrà richiedere il bonus contributi entro il 31 dicembre 2022.

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