Condominio: quali sono le regole per la videosorveglianza

Caterina Gastaldi

25 Agosto 2022 - 10:28

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L’installazione di telecamere di videosorveglianza condominiale è subordinata al permesso dei condomini e del rispetto di diverse regole.

Condominio: quali sono le regole per la videosorveglianza

I condomini singoli o l’intero condominio possono decidere di installare un impianto di videosorveglianza per migliorare la sicurezza dello stabile sia privatamente, per le proprie aree di competenza, sia per il condominio intero. A seconda di quale scelta viene fatta, ci sono regole differenti da rispettare per non infrangere la privacy degli altri negli spazi comuni e procedere con l’installazione.

Di seguito tutto ciò che è necessario conoscere per poter installare un impianto di videosorveglianza in un condominio e come fare per avere l’approvazione per l’impianto condominiale.

Impianto privato o condominiale?

Quando un condomino desidera installare un impianto di videosorveglianza, si trova di fronte a due opzioni: sceglierne uno privato, che protegga quindi solo la sua abitazione, oppure proporre agli altri abitanti del palazzo di installarne uno condominiale. Le due possibilità, pur avendo entrambe lo scopo di riconoscere i possibili ladri, e dissuaderli, hanno alcune differenze, in particolare per quel che riguarda le aree coinvolte, le regole da rispettare, e i costi.

Un impianto privato è totalmente a carico della persona che decide di installarlo. La responsabilità di conservazione e distruzione delle riprese è esclusivamente sua, o dell’impresa di sicurezza a cui sceglie eventualmente di appoggiarsi, e non può mai riprendere zone comuni. Tuttavia, in questo caso, non è necessario richiedere o ricevere permessi.

L’impianto condominiale può venire installato a seguito di una votazione durante un’assemblea di condominio in cui viene votato a maggioranza. Può riprendere solo le parti comuni, e richiede l’affissione di appositi cartelli che avvisino della presenza delle telecamere. La responsabilità delle riprese, della loro distruzione, e sicurezza, è solitamente di una persona scelta durante l’assemblea, come l’amministratore.

Regole per l’installazione privata in condominio

Le persone fisiche hanno il diritto di installare impianti di videosorveglianza in zone di carattere privato e domestico, senza che sia necessario richiedere e ricevere alcun permesso. Hanno comunque sempre l’obbligo di rispettare alcune regole precise per rispetto del diritto alla privacy altrui.

Nello specifico:

  • il privato deve scegliere e utilizzare solo telecamere idonee a riprendere aree che siano di propria, sola, ed esclusiva pertinenza;
  • nel caso in cui, allo scopo di tutelare la propria sicurezza, non si potesse fare a meno di riprendere aree di terzi, bisognerà attivare procedure tecniche che oscurino queste porzioni di immagini;
  • nel caso in cui venissero riprese parti in cui terzi godono del diritto di servitù di passaggio, sarà necessario acquisire una tantum il consenso da coloro che usufruiscono di tale diritto;
  • bisognerà inoltre provvedere a informare le persone che transitano nelle aree videosorvegliate, tramite appositi cartelli, della presenza di telecamere, spiegando anche l’utilizzo che viene fatto delle immagini, che è comunque normato dalla legge;
  • è vietato, nei condomini, riprendere aree comuni, quali scale o androni, o di terzi;
  • è anche vietato riprendere aree pubbliche, come strade o parchi;
  • le immagini riprese, anche se nelle proprie aree private, non possono essere condivise con terzi o diffuse in alcun modo.

In particolare nei condomini, chi sceglie di installare un impianto di sicurezza privato esterno (ovvero che riprende la porta d’ingresso o il basculante del proprio garage privato, per esempio), deve fare in modo che l’angolo visuale delle riprese sia limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza. Andranno quindi evitate, a ogni costo, riprese in aree comuni o di proprietà altrui.

Nel caso in cui qualcuno si sentisse lesa la sua privacy ha il diritto a fare ricorso, richiedendo l’eliminazione delle telecamere o una modifica al loro angolo di visuale e ripresa.

Impianto condominiale: il permesso dell’assemblea

Al contrario di un impianto privato, quello condominiale può riprendere solo ed esclusivamente le aree comuni. Questo significa che l’uno e l’altro possono essere utilizzati assieme per poter avere un massimo grado di controllo, senza che vengano riprese più volte le stesse zone.

Inoltre, l’impianto condominiale deve essere approvato dall’assemblea condominiale per poter essere installato. Il voto è a maggioranza, quindi prevede un quorum pari al 50%+1 dei presenti, che deve anche costituire almeno la metà del valore del condominio (quindi 500 millesimi, se espresso in millesimi).

La divisione dei costi

I costi dell’installazione e la manutenzione devono, di regola, essere suddivisi seguendo le tabelle millesimali. Possono esserci deroghe in relazione a questa regola quando l’impianto è stato installato per servire o favorire in particolare solo alcuni condomini, in questo caso saranno solo loro a dover sostenere le spese, oppure quando l’assemblea delibera che la ripartizione dei costi sia differente.

Nel caso in cui l’assemblea scegliesse di utilizzare una diversa ripartizione delle spese però è necessario che questa mozione venga votata e approvata dall’unanimità dei condomini.

Le regole della videosorveglianza condominiale

Nel momento in cui si installa un sistema di videosorveglianza condominiale è necessario rispettare alcune regole molto precise, ovvero:

  • devono essere esposti cartelli che seguano quanto previsto dalla legge, e siano aggiornati ogni volta che risulti necessario, informando in particolare dell’utilizzo fatto delle immagini, della persona che se ne occupa, e del periodo massimo entro cui verranno cancellate;
  • dovrà essere selezionata una persona, solitamente l’amministratore, che sia il titolare del trattamento dati. Solo il titolare del trattamento dati può accedere e controllare le riprese, che non sono invece a disposizione dei condomini;
  • le riprese non possono essere conservate per lunghi periodi di tempo, solitamente non più di 48 ore;
  • le telecamere possono riprendere solo spazi comuni, come scale e androni.

Le regole dei videocitofoni

Per quel che riguarda l’uso e l’installazione di videocitofoni, le regole sono diverse. Generalmente, tranne che per alcuni particolari modelli, questi non sono equiparati a un sistema di videosorveglianza, e non è quindi necessario che il condominio esponga cartelli.

Allo stesso modo un privato può installare il proprio videocitofono senza troppe preoccupazioni.

Per i costi di installazione e manutenzione, quando è il condominio a scegliere di installare un videocitofono, questi verranno suddivisi tra tutti gli inquilini, poiché porta un pari vantaggio a tutti i condomini.

In generale, nel momento in cui si decide di installare sistemi di videosorveglianza bisogna avere cura di non ledere la privacy altrui, e assicurarsi sempre di esporre i cartelli dovuti quando obbligatorio.

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# Legge

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