Comunicazione lavoro intermittente: gli adempimenti richiesti all’azienda

Paolo Ballanti

11 Luglio 2022 - 15:54

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Come effettuare la comunicazione preventiva di lavoro intermittente? Quali dati deve procurarsi l’azienda e in che modo dev’essere inviata? Che tipo di sanzioni si rischiano? Ecco una guida completa.

Comunicazione lavoro intermittente: gli adempimenti richiesti all’azienda

Il contratto di lavoro intermittente o job on call si caratterizza per essere una tipologia di rapporto in cui il dipendente svolge l’attività a seguito di chiamata del datore di lavoro.

A seconda dell’obbligo di rispondere o meno alla richiesta dell’azienda, possiamo distinguere tra:

  • Lavoro intermittente con obbligo di disponibilità in cui, a seguito dell’assunzione da parte del dipendente dell’obbligo di rendere la prestazione una volta chiamato dell’azienda, gli viene riconosciuta un’apposita indennità, anche per i periodi di non impiego;
  • Lavoro intermittente senza obbligo di disponibilità (in cui non è riconosciuta la relativa indennità).

Essendo un tipo di rapporto per sua natura discontinuo, in cui, a differenza del part-time, il dipendente è titolare dei diritti riconosciuti ai lavoratori soltanto nei periodi di effettivo impiego, la normativa chiede di segnalare quando e per quanto tempo viene svolta la prestazione. Come? Attraverso una comunicazione preventiva, da non confondere con il modello Unilav, la cui funzione è invece quella di denunciare solamente l’instaurazione del rapporto.

Pena l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, il datore è tenuto a segnalare all’Ispettorato del lavoro i lavoratori impegnati in attività di job on call, nonché la data di inizio e fine della prestazione.

Analizziamo in dettaglio questo particolare adempimento richiesto al datore di lavoro.

Adempimenti preliminari alla comunicazione

Al fine di poter regolarmente ricorrere a una prestazione di lavoro intermittente, il dipendente dev’essere innanzitutto oggetto di comunicazione, da parte del datore di lavoro, a mezzo modello Unilav, da inviare entro le ore 24 del giorno che precede quello di effettiva instaurazione del rapporto (anche se trattasi di giorno festivo).

L’invio dell’Unilav, oltre a denunciare l’avvio di un contratto al Ministero del lavoro, è utile ai fini dell’assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti di Anpal, Regioni, Inps, Inail e Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).

Le caratteristiche del rapporto di lavoro devono altresì essere formalizzate in un apposito contratto. Quest’ultimo, a norma dell’articolo 15 comma 1 del decreto - legislativo numero 81/2015, dev’essere stipulato in forma scritta e indicare:

  • Durata del rapporto (se a termine o a tempo indeterminato);
  • Ipotesi che consentono la stipulazione, soggettive (legate all’età del lavoratore) od oggettive (in ragione dell’attività da svolgersi);
  • Luogo e modalità dell’eventuale disponibilità garantita dal lavoratore, oltre al periodo di preavviso di chiamata, che in ogni caso non può essere inferiore a un giorno lavorativo;
  • Trattamento economico e normativo spettante al lavoratore e, se prevista, l’indennità di disponibilità (con il relativo ammontare);
  • Forme e modalità con cui il datore di lavoro può chiedere di svolgere la prestazione lavorativa, oltre alle modalità di rilevazione dell’attività;
  • Tempi e modalità di pagamento della retribuzione e dell’indennità di disponibilità;
  • Misure di sicurezza necessarie per il tipo di attività dedotta in contratto.

Obbligo di comunicare l’inizio della prestazione lavorativa

A differenza delle altre tipologie di rapporto di lavoro dipendente, l’azienda è tenuta a segnalare l’inizio della prestazione lavorativa (o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni), inviando un’apposita comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro (ITL), competente per territorio.

L’obbligo in parola (previsto dall’articolo 15 comma 3 del decreto - legislativo numero 81/2015) ha le seguenti caratteristiche:

  • Non sostituisce la comunicazione Unilav di assunzione;
  • Dev’essere adempiuto prima dell’inizio della prestazione lavorativa, anche lo stesso giorno, purché prima dell’effettivo impiego del lavoratore;
  • La comunicazione avviene grazie al modello «Uni-intermittente».

Contenuto e invio del modello UNI-intermittente

All’interno del modello UNI-intermittente è necessario riportare:

  • I dati identificativi del datore di lavoro e del lavoratore;
  • La data di inizio e fine della prestazione lavorativa.

Il modello può essere trasmesso:

  • Collegandosi al portale «servizi.lavoro.gov.it» muniti delle credenziali Spid o Carta di Identità Elettronica (CIE);
  • Inviando una e-mail all’indirizzo PEC «intermittenti@pec.lavoro.gov.it» con allegato il modello Uni-intermittente compilato in ogni sua parte (ciascun modello permette di segnalare fino a un massimo di 10 lavoratori coinvolti anche per periodi diversi);
  • Inviando un SMS al numero 339.9942256 con il codice fiscale del lavoratore, solo per prestazioni che hanno inizio entro le 12 ore dalla comunicazione (è comunque necessario che l’azienda si registri sul portale «Cliclavoro» indicando tra i suoi dati il numero di cellulare che utilizzerà per l’invio della comunicazione);
  • Utilizzando l’applicazione «Lavoro intermittente» disponibile per smartphone e tablet, la quale permette altresì di ricercare le comunicazioni inserite, annullare le chiamate inviate e registrare il numero di cellulare.

In caso di malfunzionamento dei sistemi di comunicazione, è possibile trasmettere il modello Uni-intermittente via fax al numero dell’ITL competente.

Al datore di lavoro è comunque fatto obbligo di conservare copia del fax, insieme al messaggio di malfunzionamento, rilasciato dal servizio informatico.

A norma del citato articolo 15 comma 3, la violazione dell’obbligo di comunicare la prestazione di lavoro intermittente comporta per il datore di lavoro una «sanzione amministrativa da 400 a 2.400 euro in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione». In questi casi non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del Decreto - legislativo numero 124/2004.

Quali sono gli altri adempimenti richiesti al datore di lavoro? Il cedolino paga

Il datore di lavoro è tenuto a elaborare, per ciascun periodo di paga (di norma coincidente con il mese) una busta paga contenente i dati degli importi dovuti al lavoratore e il dettaglio delle somme trattenute a titolo di contributi INPS e tassazione IRPEF.

Il documento, in cui sono riportati anche le informazioni relative alle ore / giorni di ferie e permessi maturati, goduti e residui, dev’essere consegnato al dipendente all’atto dell’erogazione del compenso.

Da ultimo, entro la fine del mese successivo quello di competenza, è obbligatorio stampare il «Libro Unico del Lavoro» (LUL), discendente dei libri matricola e paga, in cui riportare il dettaglio delle presenze del lavoratore, delle competenze riconosciute e delle trattenute effettuate.

Quali sono gli altri adempimenti richiesti al datore di lavoro? F24 e UniEmens

Nei confronti del lavoratore intermittente, il datore di lavoro opera in qualità di sostituto d’imposta. Questi, infatti, effettua per conto dell’Erario le trattenute fiscali sulle somme riconosciute in busta paga, provvedendo a versarle con modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo quello di pagamento dello stipendio.

Sempre con modello F24, l’azienda è tenuta a versare all’Inps ai contributi previdenziali, tanto per la quota a suo carico quanto per quella in capo al dipendente (trattenuta all’atto dell’erogazione del compenso). La scadenza, in tal caso, è sempre il giorno 16 del mese successivo quello di competenza dei contributi.

Il dettaglio delle somme dovute all’Inps e delle prestazioni anticipate per conto dell’Istituto (si pensi alle indennità di malattia e maternità, soltanto per citare alcuni esempi) dev’essere comunicato all’interno del modello UniEmens.

Il modello, dev’essere trasmesso in via telematica all’Inps, direttamente o avvalendosi di un intermediario, entro la fine del mese successivo quello di competenza dei contributi.

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