Come provare la violenza psicologica: le ipotesi di reato

Antonella Ciaccia

24 Aprile 2022 - 13:28

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Maltrattamento e abuso psicologico. Di cosa si tratta, come si manifesta e quando costituisce reato. Vediamo insieme come la legislazione italiana è orientata a contrastare questo tipo di violenza.

Come provare la violenza psicologica: le ipotesi di reato

Per violenza psicologica si intende una forma di maltrattamento in cui la condotta aggressiva di colui che abusa è volta a colpire non il corpo ma la mente della vittima.

Quando parliamo di maltrattamento psicologico intendiamo quella serie di comportamenti che mirano a svalutare una persona ponendola in una condizione di subordinazione e dipendenza e che ne danneggiano inevitabilmente sia il benessere psichico che emotivo.

Si tratta di un concetto di non facile comprensione, è possibile ferire la psiche di qualcuno in tante modalità e mezzi. L’abuso emotivo, come accade con altre forme di violenza, cresce e prospera nell’oscurità. Spesso nessuno lo capisce, ne parla, lo affronta o è capace di riconoscerlo.

Una relazione emotiva caratterizzata da ripetute e continue pressioni psicologiche, denigrazione, prevaricazioni verbali, ricatti affettivi, indifferenza o svalutazioni, rappresenta a tutti gli effetti una vera e propria forma di maltrattamento.
In questa guida approfondiremo alcuni aspetti di questo profondo disagio, come reagire e denunciare e come provare di esserne vittime.

Cos’è e come si manifesta la violenza psicologica

La violenza psicologica è caratterizzata da una serie di azioni che l’abusante utilizza per dominare, controllare e denigrare l’altra persona instillando in essa timori, panico, indebolendone l’autostima e compromettendo la percezione della propria identità.

Le conseguenze possono essere devastanti per chi la subisce e, rispetto a quelle determinate dalla violenza fisica, i cui segni sono spesso visibili, la violenza psicologica rimane nascosta; i suoi effetti sono più difficili da riconoscere, sia per la vittima stessa che per un osservatore esterno.

In quanto forma di maltrattamento, questo abuso emotivo e psichico si manifesta attraverso la svalutazione dell’altro, la derisione anche in pubblico e si perpetua con continue critiche e offese. Insulti, umiliazioni pubbliche, atti d’insolenza che l’aggressore usa prepotentemente, con temperamento ricorsivo, e che sviluppa nel tempo un crescendo di gravità che può seguire un andamento ciclico, in cui alle aggressioni si alternano momenti di calma e riappacificazione.

In questa relazione, tra le due persone c’è sempre uno squilibrio. Una delle due cerca costantemente di sottolineare l’inferiorità dell’altra.

Come reagire alla violenza psicologica

Reagire alla violenza psicologica non è facile, soprattutto quando si è coinvolti profondamente. La vittima insicura e danneggiata nell’autostima fatica a chiedere aiuto e a interrompere la relazione tossica. Infatti si potrebbe creare una spirale che rende la vittima sempre più dipendente dall’abusante.

Per uscire da queste difficili situazioni relazionali la parte più complicata è riconoscere che ciò che si sta vivendo è qualcosa di profondamente sbagliato. Saranno necessari tempo, forza e consapevolezza da parte della persona che la subisce, perché l’unica via da percorrere è quella dell’allontanamento. Una volta accertato questo, bisogna riuscire a liberarsi dalla situazione che ci sta facendo soffrire chiedendo aiuto.

Si può dimostrare di essere vittime di maltrattamento psicologico?

Chi è vittima di violenza psicologica può sporgere denuncia ogni volta che ricorrano gli estremi di uno dei reati di cui parleremo di seguito. Vediamo come denunciare e come provare di esserne vittime davanti al giudice.

Qualunque cittadino può sporgere denuncia, recandosi negli uffici delle Forze dell’ordine; gli anziani e i portatori di handicap con difficoltà motorie possono richiedere il servizio di denuncia a domicilio.

Le modalità per sporgere una denuncia possono essere di due tipologie:

  • in forma orale, quando la persona che denuncia si limita a descrivere oralmente la fattispecie di reato, il Pubblico ufficiale in seguito redigerà un verbale della dichiarazione;
  • in forma scritta, quando chi denuncia procede alla compilazione del modulo apposito disponibile negli uffici delle Forze dell’ordine.

Partiamo dal presupposto che la violenza psicologica, nella maggior parte dei casi, non provocando danni fisici visibili in modo immediato, risulta più difficoltosa da provare in giudizio. La giurisprudenza però da tempo ha ammesso forme di prova di vario genere e sono molti gli strumenti idonei a dimostrare la violenza psicologica. Tra questi:

  • registrazioni di chiamate e sms;
  • produzione di foto;
  • presentazione di testimoni;
  • registrazioni audio o video dei comportamenti dell’aggressore;
  • perizie mediche.

È possibile citare come testimoni le persone che hanno assistito alle ripetute umiliazioni che la vittima ha subito, avvalorando le testimonianze con perizie mediche ad esempio.

Infatti, qualora la violenza psicologica dovesse sfociare in reati più gravi e, in particolare, nei reati in cui vi è una lesione dell’integrità fisica, come il reato di percosse o lesioni personali, la prova dovrà essere data attraverso la presentazione di referti medici che attestino l’avvenuta lesione di una parte del corpo o l’insorgenza di una malattia del corpo o della mente.

Quando la violenza psicologica è reato?

Vediamo quale tipologia di reati può integrare la violenza psicologica. Il Codice Penale non prevede in modo esplicito il reato di violenza psicologica, ma descrive alcune fattispecie di reato che contemplano come presupposto la violenza psicologica.

Ad esempio, la violenza psicologica può senza dubbio integrare:

Il delitto di minaccia:
la fattispecie criminosa è disciplinata dall’articolo 612 del Codice Penale e coadiuvato, in fase di aggravanti di comminazione della pena, dall’art. 339 c.p.
Si tratta di una violenza verbale idonea a incutere timore e ad avere ripercussioni psichiche nella vittima. La pena arriva fino ad 1 anno di reclusione.

Violenza privata:
previsto dall’articolo 610 c.p. è molto importante in relazione al reato di violenza psicologica. La violenza privata riguarda la violazione della libertà personale e prevede la reclusione fino a 4 anni, aumentata se concorrono le circostanze aggravanti di cui all’art. 339 c.p

Atti persecutori o stalking:
l’art. 612-bis. è stato introdotto e aggiornato per fronteggiare il fenomeno dello stalking. Rubricato “atti persecutori”, è stato introdotto nel 2009 a causa delle difficoltà incontrate nel fronteggiare il fenomeno dello stalking con le antecedenti disposizioni normative: fattispecie quali molestia, ingiurie, violenza privata e lesioni, infatti, risultavano, difficilmente applicabili nel caso in cui lo stalker non avesse ancora posto in essere comportamenti violenti.
Prevede una pena da 6 mesi fino a 6 anni di reclusione.

Lesioni personali:
all’interno dell’art. 582 del c.p. si affrontano le forme di danno che la violenza può provocare tanto a livello fisico quanto quello psichico e in questo contesto rientra, senza ombra di dubbio, anche la violenza psicologica.

Infine e non ultima, la violenza psicologica rientra anche all’interno dell’articolo del codice penale che delinea le pene per i maltrattamenti familiari. Previsti dall’articolo 572 c.p., si manifestano nella condotta volta a trattare in malo modo, con violenza e crudeltà un membro della famiglia, un convivente o una persona sottoposta all’autorità o cura.

Segnaliamo inoltre che nell’ottobre 2021 è entrata in vigore la legge 27 settembre 2021, n. 134 contenente la «Delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari». L’art. 2 della suddetta legge prevede ai commi 11-13 disposizioni, di immediata operatività, che estendono la portata applicativa delle norme introdotte con la legge n. 69/2019 (Codice Rosso) alle vittime di tentato omicidio e alle vittime di delitti, in forma tentata, di violenza domestica, psicologica e di genere contemplati dal Codice Rosso.

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# Reato

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