Quando si può annullare una cartella esattoriale e vincere il ricorso contro il Fisco

Patrizia Del Pidio

11 Aprile 2024 - 15:03

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Si può richiedere l’annullamento della cartella esattoriale in alcuni casi specifici, ma bisogna fare molta attenzione a tutti gli aspetti per vincere il ricorso contro il Fisco.

Quando si può annullare una cartella esattoriale e vincere il ricorso contro il Fisco

Quando si può annullare una cartella esattoriale? Ci sono casi in cui una cartella esattoriale risulta illegittima e proprio per questo se ne può chiedere l’annullamento. Non si tratta di una cosa così inusuale perché per rendere una intimazione di pagamento illegittima basta anche un piccolo errore di compilazione, un omissione, un dato inserito in modo errato e il ricorso contro il Fisco può essere vinto in maniera piuttosto semplice.

Questo, però, è proprio uno dei motivi che richiede, prima di intraprendere la strada del ricorso, di capire cosa andare a controllare nella cartella che viene notificata. Bisogna, infatti, capire se ci sono vizi di forma, errori e omissioni che possono portare a richiedere l’annullamento della stessa. In questo articolo parleremo in particolare di tre modalità particolari per richiedere l’annullamento di una cartella esattoriale. Vediamo di cosa si tratta.

L’annullamento di una cartella esattoriale è possibile e non sempre difficile

Tutte le informazioni di riferimento e le istruzioni si trovano sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, insieme alla procedura da seguire.Oltre a quello che la cartella stessa contiene c’è anche un altro elemento fondamentale che potrebbe portare a vincere un ricorso contro il Fisco: si tratta della pec da cui la cartella esattoriale è stata spedita.

Per avere chiara la situazione bisogna fare un passo indietro quando centinaia di avvisi di riscossione sono stati annullati perché notificati da indirizzi pec che non comparivano nei registri pubblici.

Si può annullare una cartella esattoriale perché inviata da una pec non valida?

I giudici tributari non sono tutti d’accordo sulla legittimità di questi atti, ma negli scorsi anni in diversi casi cartelle esattoriali sono state annullate dai giudici proprio perché notificate da una pec non valida, o meglio, non «esistente» nei registri pubblici, e che quindi risultava sconosciuta al destinatario. Per mesi sono arrivati centinaia di ricorsi contro queste cartelle, ed è quindi evidente che non si è trattato di un caso isolato, ma di una vera e propria prassi dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Il perimetro normativo viene circoscritto dall’articolo 3 bis della legge 53 del 1994, che stabilisce che la notificazione in via telematica degli atti «può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante dai pubblici elenchi». Se l’atto arriva da un indirizzo “non ufficiale”, quindi non contenuto in uno dei tre registri pubblici (Ipa, Reginde e IniPec), si considera come «inesistente».

Il punto della Riscossione è questo: ha inviato le cartelle da pec non registrate da sempre, sostenendo che la legge 53/1994 non si applica per gli atti di riscossione. Non tutti i giudici tributari, però, si trovano d’accordo con la tesi dell’AdeR. E così, il Fisco ha deciso di correggere il tiro, inserendo nei pubblici registri tutte le caselle pec utilizzate per inviare le cartelle esattoriali ai contribuenti.

Questo cambiamento di rotta può essere un asso nella manica del contribuente, perché somiglia molto a un’ammissione di colpa da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Secondo alcune fonti dell’AdeR, però, "rimane il fatto che la legge non impone nessun obbligo di pubblicazione nei pubblici registri o elenchi" e che questa scelta è stata fatta solo per “evitare spese e aggravi per contenziosi sia all’ente che agli stessi contribuenti”.

Come annullare una cartella esattoriale in autotutela

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha il compito di riscuotere, ma la richiesta di pagamento vera e propria arriva dagli enti pubblici creditori (Inps, Agenzia delle Entrate, comuni, etc.). Per annullare una cartella, quindi, bisogna chiedere all’ente creditore a cui è riferito il tributo.

La richiesta da rivolgere all’ente si chiama autotutela: si chiede all’ente di correggere il proprio errore. Se l’ente annullerà in tutto o in parte il debito, invierà all’Agenzia delle Entrate-Riscossione lo “sgravio”, cioè l’ordine di annullare il debito. L’Agenzia delle entrate-Riscossione cancellerà quel tributo dalla cartella.

Se invece l’Agenzia delle entrate-Riscossione non riceve dall’ente lo sgravio è obbligata per legge a procedere con la riscossione. Non c’è un termine per presentare la domanda, ma è l’AdeR stessa a consigliare di agire tempestivamente.

Inoltre, in alcuni casi specifici previsti dalla legge, si può anche chiedere direttamente all’Agenzia delle Entrate-Riscossione la sospensione della cartella e attendere l’esito delle verifiche dell’ente creditore.

Come annullare una cartella esattoriale facendo ricorso al giudice

Per chiedere di annullare in tutto o in parte il debito presente nella cartella, si può anche fare ricorso all’autorità giudiziaria competente. Le informazioni per fare ricorso e a quale giudice inviarlo si trovano già nell’atto che si decide di impugnare.

Se il giudice darà ragione al contribuente, accogliendo il ricorso, l’ente dovrà annullare il debito.

Tuttavia, può succedere che l’ente non si adegui alla decisione del giudice. In questo caso, si ricorre direttamente al giudice per iniziare il cosiddetto “giudizio di ottemperanza”, in pratica è un ulteriore ricorso per ottenere che l’ente applichi quanto già deciso da altro giudice.

Per segnalare qualsiasi irregolarità riscontrata è possibile, comunque, rivolgersi al Garante del contribuente con richiesta scritta in carta libera, specificando i propri dati anagrafici e il codice fiscale.

È possibile richiedere uno sgravio totale o parziale: nel primo caso il tributo viene annullato per intero, nel secondo il tributo caso viene annullato solo in parte. Al provvedimento di sgravio, cioè di annullamento, del tributo dovrà seguire il rimborso, totale o parziale, delle somme eventualmente già pagate.

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