Collocamento mirato: cos’è, come funziona e chi vi rientra

Paolo Ballanti

19 Settembre 2022 - 17:24

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Qual è lo scopo del collocamento mirato e chi può beneficiarne? Che tipo di servizi vengono svolti in favore delle persone con disabilità e delle aziende coinvolte? Ecco un’analisi completa.

Collocamento mirato: cos’è, come funziona e chi vi rientra

Disciplinato dalla legge 12 marzo 1999 numero 68, il collocamento mirato si configura come un insieme di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare in maniera adeguata le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e professionali, inserendole nella posizione adatta.

Questa attività di accompagnamento al lavoro è supportata da analisi dei posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali suoi luoghi quotidiani di lavoro e di relazione.

Le attività del collocamento mirato vengono affidate dalle Regioni e Province autonome ad appositi organismi che provvedono, in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, alla «programmazione, all’attuazione, alla verifica degli interventi volti a favorire l’inserimento dei soggetti di cui alla presente legge nonché all’avviamento lavorativo, alla tenuta delle liste, al rilascio delle autorizzazioni, degli esoneri e delle compensazioni territoriali, alla stipula delle convenzioni e all’attuazione del collocamento mirato» (articolo 6, legge numero 68/1999).

Analizziamo quindi in dettaglio cos’è, come funziona e chi può beneficiare del collocamento mirato.

Chi può beneficiare del collocamento mirato?

In generale, i destinatari del collocamento mirato sono le persone disabili o appartenenti alle categorie protette:

  • Con almeno 16 anni di età;
  • Disoccupate;
  • Che aspirano ad un’occupazione adeguata e confacente alle proprie capacità ed abilità;
  • Immediatamente disponibili allo svolgimento di un’attività lavorativa.

In particolare, possono accedere al collocamento mirato:

  • le persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, nonché i portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile (in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dall’Organizzazione mondiale della sanità) nonché alle persone nelle condizioni di cui all’articolo 1, comma 1, della Legge numero 222/1984;
  • le persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33%, accertata dall’Inail;
  • persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi numero 382/1970 e numero 381/1970, e successive modificazioni;
  • persone invalide di guerra, invalide civili di guerra ed invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all’ottava categoria di cui alle tabelle annesse al Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978 numero 915.

La normativa si rivolge inoltre alle tre categorie di persone appartenenti alle liste speciali non vedenti:

  • centralinisti telefonici non vedenti;
  • massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti;
  • terapisti della riabilitazione non vedenti.

La legge numero 68/1999 sul collocamento mirato si applica poi ad altre cosiddette «categorie protette»:

  • orfani e vedovi del lavoro;
  • orfani e vedovi del servizio;
  • orfani e vedovi di guerra;
  • orfani e vedovi equiparati con genitore o coniuge riconosciuto grande invalido per motivi di lavoro, di servizio o di guerra, beneficiari di pensione privilegiata di prima categoria (gli orfani e i figli delle persone riconosciute grandi invalide per causa di guerra, di servizio e di lavoro possono iscriversi solo se, al momento della morte del genitore oppure al momento in cui lo stesso è stato riconosciuto permanentemente inabile a qualsiasi attività lavorativa, erano minorenni o di età inferiore a 26 anni se studenti universitari a carico);
  • profughi italiani rimpatriati;
  • familiari vittime del terrorismo;
  • figli e coniugi di coloro che sono stati riconosciuti grandi invalidi (100%) a causa di lavoro, servizio, guerra (esclusivamente in via sostitutiva dell’avente diritto a titolo principale);
  • vittime del dovere;
  • testimoni di giustizia;
  • orfani per crimini domestici;
  • orfani disastro Hotel Rigapiano;
  • care leavers.

Sono altresì destinatari dei servizi del collocamento mirato i cittadini stranieri non comunitari, regolarmente presenti sul territorio nazionale.

Come iscriversi al collocamento mirato?

I destinatari del collocamento mirato possono recarsi in una delle sedi territoriali dell’ufficio regionale competente, in possesso dei seguenti documenti necessari per l’iscrizione:

  • documento di identità;
  • codice fiscale;
  • permesso di soggiorno (in caso di cittadini stranieri);
  • verbale di invalidità in originale o dichiarazione di conformità all’originale annotata a margine della copia (per le persone con disabilità);
  • specifica documentazione attestante il possesso dei requisiti (per le altre categorie).

Inoltre per accedere alle misure di sostegno ed accompagnamento del collocamento mirato è necessario sottoporsi ad un accertamento sanitario, previsto dal D.p.c.m. 13/1/00 per la redazione della cosiddetta «Scheda di Diagnosi Funzionale».

Il documento in questione riporta:

  • l’insieme delle capacità della persona disabile utili per l’inserimento lavorativo;
  • la collocabilità lavorativa;
  • le indicazioni utili e le eventuali limitazioni per attuare l’inserimento lavorativo;
  • la necessità o meno di particolare sostegno all’inserimento lavorativo.

Quali servizi garantisce il collocamento mirato alle persone iscritte?

In favore delle persone disabili e degli altri beneficiari, i servizi per il collocamento mirato offrono:

  • accoglienza e prima informazione;
  • iscrizione al collocamento mirato;
  • analisi dell’occupabilità dell’utente e stipula del patto di servizio;
  • colloqui di orientamento specialistico e presa in carico dell’utente;
  • consultazione delle offerte del collocamento mirato;
  • raccolta disponibilità a percorsi mirati ed azioni specifiche per favorire l’inserimento professionale, ad esempio corsi di formazione e tirocini;
  • pubblicazione e raccolta adesioni per offerte di lavoro ad avviamento numerico;
  • iscrizioni e graduatorie per l’elenco nazionale dei centralinisti non vedenti.

Consultazione delle offerte di lavoro

Tra i servizi garantiti dal collocamento mirato figura la banca dati, contenente le richieste di personale riservate a lavoratori con disabilità ed altre categorie protette.

Di norma, accedendo al sito internet dell’ufficio regionale competente, è possibile consultare la banca dati ed il dettaglio delle singole offerte, oltre naturalmente ad inviare la candidatura.

Assunzioni con avviamento numerico d’ufficio

Stando alla Legge numero 68/1999 la maggior parte delle assunzioni di persone disabili o appartenenti alle categorie protette viene effettuata dalle aziende con chiamata nominativa.

Nel caso in cui l’azienda non provveda all’assunzione, gli uffici competenti avviano d’ufficio le persone iscritte, mediante chiamata con avviso pubblico e graduatoria limitata a coloro che aderiscono all’occasione di lavoro.

Quali attività svolge il collocamento mirato nei confronti delle aziende?

Il collocamento mirato, al fine di garantire l’occupazione delle persone con disabilità e delle altre categorie protette, impone alle aziende di determinate dimensioni di avere in organico:

  • una persona diversamente abile se occupa da 15 a 35 dipendenti;
  • due persone diversamente abili se occupa da 36 a 50 dipendenti;
  • persone diversamente abili in misura pari al 7% dei lavoratori occupati, per le realtà che occupano più di 50 dipendenti.

Inoltre, sempre con l’obiettivo di sostenere l’inserimento professionale dei disabili, sono previsti appositi incentivi Inps, il cui compito è abbattere i contributi che l’azienda è tenuta a versare all’Istituto.

I suddetti incentivi spettano per le assunzioni a tempo indeterminato (o trasformazioni di un precedente rapporto a termine), in misura pari a:

  • 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per ogni lavoratore disabile, per un periodo di 36 mesi, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alla tabella allegata al D.p.r. numero 915/1978;
  • 35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per ogni lavoratore disabile, per un periodo di 36 mesi, con riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% ed il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alla tabella allegata al D.p.r. numero 915/1978;
  • 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per ogni lavoratore disabile, per un periodo di 60 mesi, con disabilità intellettiva e psichica che comporta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.

Da ultimo i servizi che si occupano del collocamento mirato possono svolgere un’attività di consulenza in favore delle aziende chiamate ad assumere o ricercare personale con disabilità o appartenente alle categorie protette.

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