Colf e badanti in malattia: chi paga?

Claudio Garau

20/02/2023

20/02/2023 - 13:46

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Anche la colf o badante è tutelata economicamente se malata, ma secondo regole ad hoc, che si ricollegano al rapporto di lavoro domestico. Ecco chi paga e che cosa dice il Ccnl di settore.

Colf e badanti in malattia: chi paga?

Con la stagione invernale e gli sbalzi di temperatura, incappare in una malattia e dunque in un problema di salute che temporaneamente allontana dal posto di lavoro, non è così raro. Questo vale anche per le colf o badanti, le quali sono tutelate proprio come tutti gli altri lavoratori alle dipendenze, avendo diritto a dei giorni di malattia in caso di malessere.

Sia che tu sia una colf o badante oppure un datore di lavoro, occorre sempre sapere come orientarsi nel caso di un problema di salute che imponga il riposo per la piena guarigione. Ebbene, nel corso di questo articolo vedremo come viene pagata la collaboratrice domestica in caso di malattia, anticipando subito che nel lavoro domestico la corresponsione dell’indennità di malattia è onere esclusivo del datore di lavoro. Questo perché né l’Inps, né la Cassa Colf pagano la malattia di colf e badanti. Vediamo allora come funziona in questo caso la tutela economica della badante, e per quanto tempo ha diritto alla conservazione del posto in malattia. I dettagli.

Diritto alla conservazione del posto della colf / badante e limiti

Al tema del pagamento della lavoratrice in caso di malattia, si lega quello del diritto alla conservazione del posto, che affrontiamo subito. Ci riferiamo dunque al periodo di comporto, una tutela fondamentale per chi lavora in ambito domestico perché consiste in quel lasso di tempo in cui, pur assenti per malattia e dunque non operativi, si ha diritto a non perdere l’occupazione e, dunque, a non essere sostituiti da un’altra persona.

Ovviamente però ci sono dei limiti ben definiti alla durata del periodo di comporto. Come indica il contratto collettivo colf e badanti, all’art. 27, in ipotesi di malattia sopravvenuta la colf o badante ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un numero di giorni che varia in rapporto all’anzianità di servizio maturata nel corso del tempo:

  • per l’anzianità fino a 6 mesi, dopo aver superato il periodo di prova, detto lasso di tempo equivale a 10 giorni di calendario;
  • per l’anzianità compresa tra i 6 mesi e i 2 anni, corrisponde a 45 giorni di calendario;
  • invece per le lavoratrici in servizio in servizio da oltre i due anni, il comporto è pari a 180 giorni di calendario.

Attenzione però: in ipotesi di malattia oncologica, che sia debitamente comprovata dall’ASL competente, detti termini aumentano del 50%. Che succede però se una colf / badante oltrepassa questi giorni di garanzia, che le permettono di conservare il posto? Ebbene, se si supera il periodo previsto in base alla propria anzianità di servizio, la sola conseguenza è il venir meno del diritto a conservare il posto di lavoro. Ecco perché se lo ritiene opportuno, il datore di lavoro potrebbe optare per il licenziamento.

Specifichiamo anche che, in ipotesi di malattia durante il periodo di prova o nell’ambito del periodo del preavviso di licenziamento, si sospende la decorrenza degli stessi.

Busta paga della colf / badante in caso di malattia: come funziona la tutela economica?

Come anticipato in apertura, la malattia è sempre a carico del datore di lavoro, e mai dell’istituto di previdenza. Più nel dettaglio, ciò significa che la busta paga della badante dovrà includere la retribuzione del periodo di malattia, ospedaliera e non, perché quest’ultima, in ipotesi di collaboratori domestici, non viene pagata dall’Inps, come invece è previsto per i lavoratori subordinati di altri settori.

Non a caso, nel calcolo della busta paga della colf o badante, si deve considerare l’art. 27 del Ccnl di settore, il quale sancisce che, in ipotesi di malattia, alla colf o badante spetti la retribuzione globale di fatto:

  • per un massimo di 8 giorni di calendario per anzianità di servizio entro i 6 mesi
  • di 10 giorni di calendario per anzianità di servizio compresa tra i 6 mesi e i 2 anni
  • di 15 giorni di calendario per anzianità di servizio maggiore dei 2 anni

nella seguente misura:

  • fino al 3º giorno consecutivo, il 50% della retribuzione globale di fatto;
  • dal 4º giorno in avanti, il 100% della retribuzione globale di fatto.

Si parla espressamente di giorni di calendario: questo vuol dire che la retribuzione corrisposta durante la malattia é giornaliera. Mentre i giorni di malattia oltre al limite massimo non vengono retribuiti ed anzi l’assenza per malattia è considerata come un normale permesso non retribuito.

Per i primi tre giorni il riferimento va alla cosiddetta ’carenza’, la quale - in linea generale - consiste nel periodo iniziale di malattia, nell’ambito del quale non sussiste alcun trattamento economico a carico dell’istituto di previdenza. Ma abbiamo detto che nel caso della malattia colf o badante, è invece sempre il datore a farsene carico e non l’Inps.

Alcuni chiarimenti sul calcolo della busta paga in caso di malattia

Specifichiamo che la citata retribuzione globale di fatto è formata dagli elementi retributivi che il lavoratore incassa con continuità nel tempo, ovvero tra gli altri paga base, elemento distinto della retribuzione (edr) e scatti di anzianità. Si tratta insomma del compenso che viene percepito normalmente, vale a dire in conseguenza dell’ordinario compimento della propria prestazione, escludendo voci ed indennità occasionali ed eventuali.

Non solo. Si precisa altresì che, nel calcolo della busta paga di una badante in malattia per «giorni di calendario», come indica il Ccnl colf e badanti nelle note a verbale, si deve far riferimento ai 30esimi della mensilità. Lo ribadiamo: la retribuzione versata durante la malattia é giornaliera e corrisponde ad 1/30esimo del mensile medio. Sono retribuiti alla colf / badante tutti i giorni dal lunedì alla domenica inclusi nel certificato medico, fino al raggiungimento dei giorni massimi fissati dal Ccnl di settore, ma con una paga media.

In termini pratici questo vuol dire che in ipotesi di badante non convivente, per quantificare il 30esimo della mensilità occorre ricavare il mensile medio e dividerlo per 30. Mentre in ipotesi di badante convivente per calcolare il 30esimo della mensilità sarà doveroso sommare al mensile lordo concordato a suo tempo la media mensile di vitto alloggio e poi dividere il risultato per 30. Questo perché il testo del Ccnl colf e badanti rimarca che la retribuzione sulla quale quantificare la malattia é appunto quella «globale di fatto», che include altresì l’indennità di vitto e alloggio.

Per quanto riguarda invece TFR, ferie e 13esima, durante la malattia essi maturano fino alla fine del periodo di conservazione del posto di lavoro e non soltanto fino al termine del periodo di malattia retribuita.

Obbligo di invio del certificato medico: la distinzione tra colf / badante convivente e non convivente

Opportune alcune precisazioni circa il certificato medico. Chiaramente in caso di malattia sopravvenuta, la collaboratrice domestica dovrà avvertire tempestivamente il proprio datore di lavoro, ovvero entro l’orario previsto per l’inizio dell’attività di lavoro, a meno che non intervengano cause di forza maggiore o oggettivi impedimenti.

Attenzione in particolare all’obbligo di certificato medico, il quale peraltro grava su ogni lavoratore subordinato. Occorre distinguere tra colf / badante convivente oppure non convivente. Vediamo in che modo lo fa il Ccnl colf e badanti, punto di riferimento per tutti gli aspetti del rapporto di lavoro domestico, malattia compresa:

  • la collaboratrice domestica non convivente avrà il dovere di dimostrare la malattia per il tramite di un certificato medico emesso entro il giorno posteriore dall’inizio della malattia. Ovviamente il documento dovrà acclarare il problema di salute e dettagliare la prognosi di inabilità al lavoro, ovvero per quanto tempo la malata dovrà stare a riposo per guarire. Inoltre, il certificato medico dovrà essere consegnato a mano o fatto pervenire al datore attraverso raccomandata, entro due giorni dal suo rilascio.
  • la collaboratrice domestica convivente non è tenuta a far avere il certificato medico, a patto che ciò non sia oggetto di uno specifico obbligo imposto dal datore. Resta però il dovere del certificato se la malattia subentra durante le ferie o nei lassi di tempo in cui la colf / badante non è presente in casa del datore di lavoro. Anche in questa circostanza il documento dovrà accertare la malattia e dettagliare la prognosi di inabilità al lavoro (ovvero la quantità di tempo in cui la malata dovrà stare a riposo). Il certificato che comprova lo stato di salute dovrà essere consegnato a mano o spedito con raccomandata al datore di lavoro entro due giorni dalla sua emissione.

Concludendo, in ipotesi di malattia, la colf / badante farà bene a procurarsi tramite il proprio medico il certificato che comprovi lo stato di salute. Questo le servirà a garantirsi la tutela che il Ccnl prevede a suo favore, nei termini e modalità che abbiamo illustrato sopra.

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