Cassa integrazione: domande al via per 12 settimane con causale “COVID 19 L. 178/20”. Istruzioni INPS

Teresa Maddonni

29/01/2021

25/10/2022 - 12:00

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Cassa integrazione: è possibile fare domanda per le 12 settimane introdotte dalla Legge di Bilancio 2021 e con la nuova causale di riferimento. A comunicare novità e a fornire le prime istruzioni è INPS nel messaggio n. 406 del 29 gennaio.

Cassa integrazione: domande al via per 12 settimane con causale “COVID 19 L. 178/20”. Istruzioni INPS

Cassa integrazione: al via le domande per le 12 settimane introdotte dalla Legge di Bilancio 2021 con la nuova causale “COVID 19 L. 178/20”.

Le prime istruzioni arrivano da INPS con il messaggio n. 406 del 29 gennaio 2021 in merito alla trasmissione delle domande per ottenere le settimane di cassa integrazione per periodi di riduzione o sospensione dell’attività cadenti nell’arco temporale che va dal 1° gennaio al 31 marzo 2021, per la CIG ordinaria e fino al 30 giugno per CIG in deroga, assegno ordinario e CISOA per l’emergenza Covid-19.

Le domande per la cassa integrazione 2021 di 12 settimane della Legge di Bilancio sono interamente gratuite e possono essere richieste a prescindere dal precedente utilizzo degli ammortizzatori sociali fino al 31 dicembre 2020.

INPS con il messaggio fornisce le prime indicazioni sulle novità normative per la cassa integrazione di 12 settimane e istruzioni per la presentazione delle domande in attesa di una più dettagliata circolare.

Cassa integrazione: 12 settimane dal 1° gennaio

Per la cassa integrazione, come specifica INPS nel messaggio del 29 gennaio, per periodi non antecedenti al 1° gennaio 2021 possono essere richieste 12 settimane con la nuova causale COVID 19 L. 178/20, CISOA L. 178/20 per gli operai agricoli, attraverso l’apposito servizio telematico.

La nuova cassa integrazione di 12 settimane è introdotta con la Legge di Bilancio 2021 che come precisa INPS stabilisce un’importante novità. La Legge di Bilancio n.178/2020 infatti differenzia il periodo di riferimento per la cassa integrazione distinguendo tra quella ordinaria, in deroga e assegno ordinario. In particolare le 12 settimane si collocano:

  • tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2021 per la cassa integrazione ordinaria;
  • tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021 per la CIG in deroga e assegno ordinario.

Anche per la cassa integrazione per operai agricoli la Legge di Bilancio prevede 90 giorni che si collocano nel periodo che va dal 1° gennaio al 30 giugno 2020.

La cassa integrazione in oggetto è per quei lavoratori che risultano alle dipendenze del datore di lavoro al 1° gennaio 2021 data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2021. Su questo punto INPS chiarisce:

“Con riferimento al requisito soggettivo del lavoratore (data in cui essere alle dipendenze dell’azienda richiedente la prestazione), nelle ipotesi di trasferimento di azienda ai sensi dell’articolo 2112 c.c. e di assunzioni a seguito di cambio di appalto, resta valido quanto già precisato dall’Istituto in materia. Conseguentemente, nelle ipotesi di trasferimento d’azienda ai sensi dell’articolo 2112 c.c. e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.”

INPS ricorda inoltre due cose fondamentali:

  • i periodi di cassa integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del decreto Ristori che ha previsto 6 settimane per periodi collocati anche parzialmente in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati, laddove sono stati autorizzati, alle nuove 12 settimane;
  • a differenza del decreto Agosto e del decreto Ristori per le nuove 12 settimane di cassa integrazione non è dovuto il contributo addizionale quindi esse, come abbiamo anticipato, sono gratuite.

Cassa integrazione: come fare domanda con nuova causale COVID 19 L.178/20

La domanda di cassa integrazione con nuova causale COVID 19 L.178/20 può essere inviata a INPS attraverso il servizio telematico disponibile sul sito dell’Istituto.

In particolare le domande per la cassa integrazione di 12 settimane devono essere trasmesse con una nuova causale:

  • “COVID 19 L. 178/20” per la cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e in deroga;
  • “CISOA L. 178/20” per la cassa integrazione operai agricoli.

INPS aggiunge:

“Si precisa che sarà possibile inoltrare le suddette istanze a prescindere dall’avvenuto rilascio da parte delle Strutture territoriali dell’Istituto delle autorizzazioni relative alle sei settimane richieste ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge n. 137/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176/2020.”

Il termine di trasmissione delle domande di cassa integrazione fissato dalla Legge di Bilancio al solito è indicato come la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

La stessa prevede che in sede di prima applicazione il termine sia la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore della Legge n.178/2020. Considerato che la Legge di Bilancio 2021 è entrata in vigore il 1° gennaio, specifica INPS nel messaggio, non viene modificato il termine di scadenza per la domanda che è il 28 febbraio 2021 e precisa:

“Si ricorda, infine, che i termini decadenziali di cui trattasi non devono intendersi in modo assoluto, ma devono considerarsi operanti solo con riferimento al periodo oggetto della domanda rispetto al quale la decadenza è intervenuta: laddove, quindi, l’istanza riguardi un arco temporale di durata plurimensile, il regime decadenziale riguarderà esclusivamente il periodo in relazione al quale il termine di invio della domanda risulti scaduto e si procederà ad un accoglimento parziale per il periodo residuo che risulti ancora nei termini di legge.

INPS chiarisce anche un aspetto che riguarda la cassa integrazione in deroga specificando che la domanda come “deroga plurilocalizzata” può essere inviata esclusivamente i datori di lavoro che hanno ricevuto la prima autorizzazione con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Tutti gli altri datori di lavoro, invece, anche con più unità produttive, devono trasmettere la domanda come “deroga INPS”. I riferimenti indicati da INPS sono il messaggio n. 2328/2020 e la circolare n. 86/2020.

INPS sottolinea che le domande di cassa integrazione in deroga devono essere inviate esclusivamente con riferimento alle singole unità produttive fatta eccezione delle aziende plurilocalizzate che hanno chiesto di accedere al flusso semplificato e aggiunge:

“In quest’ultimo caso, si ricorda che la scelta dell’unità produttiva di riferimento su cui far confluire le domande accorpate deve ritenersi irreversibile e come tale dovrà essere utilizzata anche in caso di eventuale concessione di proroga del trattamento di cassa integrazione in deroga con causale “COVID 19 L. 178/20”, al fine di consentire il monitoraggio da parte dell’Istituto della prestazione concessa. Come indicato nel richiamato messaggio, è possibile accedere al suddetto flusso di gestione semplificato esclusivamente chiedendo apposita autorizzazione alla Direzione centrale ammortizzatori sociali, avvalendosi del canale di Posta Elettronica Certificata (PEC)”.

Per maggiori dettagli su questo aspetto e sulla cassa integrazione di 12 settimane rimandiamo al messaggio INPS completo che alleghiamo di seguito in formato .Pdf scaricabile e consultabile.

Messaggio numero 406 del 29-01-2021.pdf
Nuove disposizioni in materia di cassa integrazione connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Prime indicazioni operative per la trasmissione delle domande relative ai trattamenti d’integrazione salariale (cassa integrazione ordinaria e in deroga, assegno ordinario e cassa integrazione speciale operai agricoli “CISOA”). Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021).

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